12/11/2003 ore: 11:29

L'impresa diventa un consumatore

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ItaliaOggi (Diritto & Fisco)
Numero
268, pag. 23 del 12/11/2003
di Luigi Chiarello e Antonio Ciccia


ItaliaOggi anticipa i contenuti del Testo unico sul consumo presentato oggi dal ministro Marzano.

L'impresa diventa un consumatore

Anche le ditte individuali saranno considerate utenti da tutelare

Consumatore anche il titolare di ditta individuale. La nozione di consumatore/utente si allarga e considera la persona fisica destinataria di comunicazioni commerciali e non riguarda solamente il soggetto che opera in veste non professionale. Peraltro il consumatore agisce per scopi anche solo prevalentemente (e non esclusivamente) non legati all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. È questo l'elemento che emerge dal Codice del consumo, o meglio dal decreto legislativo recante ´Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo', che viene presentato oggi dal ministro delle attività produttive Antonio Marzano, e che sarà in discussione in un prossimo consiglio dei ministri. Il Codice accorpa e riunisce in un solo testo le discipline più importanti che riguardano il settore del cosiddetto consumerismo e che si sono succedute nel corso di questi anni. Comprese nel testo ci sono anche le discipline più recenti in materia di prodotti finanziari, credito al consumo, vendite a distanza e commercio elettronico. Nel Codice troviamo anche le normative relative al settore turistico (multiproprietà e pacchetti ´tutto compreso') e anche quelle relative alla tutela dalla pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Ma passiamo ad approfondire l'aspetto riguardante la definizione di consumatore e utente. La definizione è il presupposto dell'intera disciplina in quanto individua il soggetto attivo delle tutele contrattuali e processuali.

In materia il Codice del consumo fornisce la seguente definizione di consumatore: ´La persona fisica alla quale sono dirette comunicazioni commerciali o che agisce prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta'.

Ebbene innanzi tutto il consumatore è solo una persona fisica, e mai un ente o una associazione o addirittura una persona giuridica.

Nella giurisprudenza dei giudici di merito italiani talvolta si è qualificato come consumatore il condominio, anche se in realtà le sentenze si riferivano ai singoli condomini, persone fisiche, tra loro riuniti.

Sul punto, quindi, nonostante qualche aspettativa soprattutto dal mondo delle piccole e medie imprese, non vi è nulla di nuovo da segnalare. La figura del consumatore come ha avuto anche modo di chiarire la giurisprudenza comunitaria è comunque da riservare alla persona fisica e mai a enti collettivi.

Passando, però, agli altri punti della definizione si coglie che vi è una alternativa: persona fisica alla quale sono dirette comunicazioni commerciali oppure persona fisica che agisce prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.

Dal tenore letterale è evidente che basta essere destinatari di comunicazioni commerciali per essere considerati consumatore. È evidente che la definizione vuole accorpare le varie nozioni di consumatore, ma è anche vero che la disposizione per come è scritta può essere applicata a qualsiasi articolo riferito genericamente al consumatore. Una persona fisica destinataria di comunicazione commerciale può essere anche la persona fisica titolare di una ditta individuale.

La particella disgiuntiva ´o' utilizzata nella lettera a) dell'articolo 2 del codice del Consumo è dunque suscettibile di essere interpretata nel senso che per rivestire la qualifica di consumatore è sufficiente essere una persona fisica destinatario di comunicazioni commerciali. Peraltro con riferimento a materie specifiche (subfornitura, tutela contro i ritardi dei pagamenti) alcune norme di ispirazione consumeristica trovano applicazione anche per il mondo delle imprese.

Ma vi è un'altra spia dell'estensione della nozione di consumatore e utente: nella citata lettera a), infatti, si trova scritto che è tale la persona fisica che agisce prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.

L'attenzione va posta in particolare sull'avverbio ´prevalentemente'. Se si confronta, a titolo di esempio, la nozione di consumatore prevista all'articolo 1469-bis del codice civile, dedicato alle clausole vessatorie, troviamo che è consumatore ´la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta'. Ora è chiaro che in tale ultima definizione manca il riferimento al criterio della prevalenza. Con l'applicazione del criterio della prevalenza, il Codice del consumo ammette alla categoria di consumatori e utenti anche le persone fisiche che agiscono in via non prevalente, ma marginale, per scopi attinenti l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Anche questo conferma un allargamento della nozione di consumatore, anche a favore di categorie prima non comprese, ma che possono rivestire, nella sostanza dei rapporti contrattuali, la posizione di contraente debole. Un acquisto di un bene prevalentemente usato per scopi non professionali allora è assoggettato alla disciplina di tutela del consumatore.