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Legge 19 gennaio 1955, n.25 "Disciplina dell'apprendistato"

Contenuti associati

L. 19 gennaio 1955, n. 25 (1).
Disciplina dell'apprendistato (1/a) (1/circ).



TITOLO I
Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato


1. Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art.
1 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (1/aa), è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di
apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie,
enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della
Commissione centrale.


2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad
impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione
dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della
prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica
che essi potranno conseguire al termine del rapporto (1/b).
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può
superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa
(1/a) (1/b).


TITOLO II
Assunzione dell'apprendista


3. Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di
collocamento competente (1/c).
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.
È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e,
nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di
dipendenti superiore a dieci.


4. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue
condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.


5. Nelle località dove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame
psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini
dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se
negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.



6. [Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non
superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti] (1/d).
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti
anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto
all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (1/a) (1/e).


TITOLO III
Durata dell'apprendistato e orario di lavoro


7. [L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare
i cinque anni] (1/f).



8. I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini
del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni
superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.



9. Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096
del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.


10. L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e
computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o,
in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione (1/g).
È in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6.


TITOLO IV
Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista


11. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione
integrativa dell'addestramento pratico;
c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai
contratti stessi (2);
d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo
(2/a);
g) di accordare all'apprendista, senza opera; re alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi
occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché
l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di
studio;
i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà
sui risultati dell'addestramento;
l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie (2/a).


12. L'apprendista deve:
a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e
seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le norme contrattuali.


13. La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di
servizio.
L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla
entità di produzione conseguita dall'apprendista.


14. La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per
gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici
anni di età.



15. Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni
familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del testo unico delle norme concessive degli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto (3).


TITOLO V
Formazione professionale dell'apprendista (3/a)


16. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e
l'insegnamento complementare.
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale
dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche
indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno
emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.


17. La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà
non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per
l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le
sedi delle scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono
sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.



18. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti
sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento
pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale
di lavoro.



19. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del
codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di
idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.


TITOLO VI
Previdenza e assistenza


20. [È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse
all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.
Alla gestione affluiscono:
a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà
stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro;
b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949,
n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni
sull'apprendistato;
d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore
dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;
e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.
Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale provvede;
1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento
complementare degli apprendisti;
2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale
degli apprendisti;
3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale] (3/b).



21. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle
categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive
modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive
modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n.
86 (4);
3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che
l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le
prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati (5)
(5/a).


22. Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è
effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni
apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione (5/b).
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in
vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati
nelle seguenti misure (6):
a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
e) per assegni familiari, lire 6.
Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo
precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà
essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41,
lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo
richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali,
previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono
essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale (7) (7/a).


TITOLO VII
Sanzioni penali


23. I datori di lavoro sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila per ogni
apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 (7/b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni violazione
alle norme dell'art. 11 (7/c).
[Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del
dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione
all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo
dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del
codice penale] (7/d).



24. Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali
stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali
gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.


TITOLO VIII
Dell'apprendistato artigiano


25. Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina
dell'artigianato (7/e) si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica,
per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti
la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio,
anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più
idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore re a quello
previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del
Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono computabili nel novero
dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma
precedente (8).


26. Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge
contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.


27. I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati
dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di
collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei
disoccupati.
L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione
per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale
assistenza malattie.



28. [Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente
legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori,
il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al
precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani] (8/a).



29. Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni
apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il
disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto
dall'art. 11 della presente legge (8/b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila per ogni
apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato (8/c).
[Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal
precedente art. 23, ultimo comma] (8/d).


TITOLO IX
Norme finali


30. Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale
sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge (9).
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena
dell'ammenda fino a lire 30.000 (10).


31. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una
disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il
riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro Per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun
caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione
per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla
gestione prevista dall'art. 20.


32. In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e
vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può
determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per
l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti
previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti
dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.


33. È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906 (11), convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. È
altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.




(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 35.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 febbraio 1996, n. 43; Circ. 5 marzo 1997,
n. 50; Circ. 9 luglio 1997, n. 152; Circ. 7 agosto 1997, n. 186; Circ. 5 gennaio 1998, n. 1; Circ. 24
settembre 1998, n. 203;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 2 febbraio 2000, n. 5/25250/90/APPR; Circ.
17 gennaio 2001, n. 11/2001.
(1/aa) Recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati.
(1/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424, riportata al n. A/III.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(1/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424, riportata al n. A/III.
(1/c) Vedi, anche, al riguardo, l'art. 2, L. 27 giugno 1961, n. 551, che così dispone:
“Art. 2. Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'art. 3 della legge
10 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti
di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data
dell'accoglimento della domanda.
Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al
precedente comma, per ogni dieci assunti o frazioni di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di
tale percentuale, più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.
I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori
facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3000
per ogni giorno lavorativo e per ogni posto della presente legge riservato alle famiglie numerose non
coperto”. Vedi, inoltre l'art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione
(Incremento della).
(1/d) Comma abrogato dall'art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione
(Incremento della).
(1/a) Vedi, anche, l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(1/e) Così sostituita dall'art. 3, L. 2 aprile 1968, n. 424, riportata al n. A/III.
(1/f) Articolo abrogato dall'art. 16 L. 24 giugno 1997, n. 196, riportata alla voce Occupazione
(Incremento della).
(1/g) Il D.M. 29 luglio 1970 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1970, n. 316) ha così disposto:
“Nei casi in cui il numero delle ore da destinare all'insegnamento complementare non sia stato
determinato da contratti collettivi di lavoro, i corsi di insegnamento complementare per apprendisti
dovranno avere, a decorrere dal 1° gennaio 1971, la durata di duecento ore complessive annue,
ripartite in otto ore settimanali”.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 1957, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio
1957, n. 27 - edizione speciale - ha dichiarato infondata la questione sulla legittimità costituzionale degli
artt. 11, lett. c) e 23, lett. b) di questa legge.
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424, riportata al n. A/III.
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424, riportata al n. A/III.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 8 luglio 1956, n. 706. L'art. 2 della stessa legge ha altresì
stabilito che “la corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere
autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta
concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli
apprendisti che usufruiranno degli assegni familiari come capi famiglia”.
(3/a) Vedi l'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, riportato alla voce Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
(3/b) Abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845, riportato alla voce Lavoro.
(4) Recante provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.
(5) Articolo così modificato dall'art. 3, L. 8 luglio 1956, n. 706.
(5/a) Vedi, anche, l'art. 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(5/b) Ora, rispettivamente, di lire 342 e di lire 162 in virtù del combinato disposto dell'art. 4, L. 8 luglio
1956, n. 706, dell'art. 5, L. 9 gennaio 1963, n. 7, nonché dell'art. 11, L. 19 gennaio 1963, n. 15, e del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(6) La misura della ripartizione dell'importo delle marche assicurative è stata così modificata
dall'articolo 4 della L. 8 luglio 1956, n. 706.
(7) Articolo così modificato dall'art. 4, L. 8 luglio 1956, n. 706.
(7/a) Vedi, anche, l'art. 22, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(7/b) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(7/c) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(7/d) Comma abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(7/e) Per l'individuazione dell'impresa artigiana, vedi, ora, artt. da 1 a 4, L. 25 luglio 1956, n. 860,
riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
(8) Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 8 luglio 1956, n. 706.
(8/a) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845, riportata alla voce Lavoro.
(8/b) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(8/c) Lettera così modificata dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(8/d) Comma abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(9) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, riportato al n. A/II.
(10) Nel regolamento, emanato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, riportato al n. A/II, non sono
previste sanzioni.
(11) Concerneva la precedente disciplina dell'apprendistato.