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Lavori atipici: gli elementi distintivi - contratti collaborazione, in associazione partecipazione, ecc.

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LAVORI ATIPICI ? NUOVI LAVORI ? PARASUBORDINATI ?




Per iniziare a parlare di queste forme di contratto, dobbiamo prima cercare di capire la differenza che esiste nel Codice Civile e in giurisprudenza tra lavoratori subordinati, autonomi e “parasubordinati” ovvero rapporti di collaborazione.

LAVORO SUBORDINATO art. 2094 Codice Civile

E’ prestatore di lavoro subordinato, chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare con l’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
(art. 36 Costituzione ; C.C. : art. 3, 2086, 2104)

Questo vuole dire che il lavoratore subordinato è ravvisabile nel rapporto di lavoro in qualità di dipendente, in quanto il prestatore (lavoratore) mette a disposizione dell’imprenditore le energie lavorative (non un risultato) che utilizza secondo le sue esigenze, nei limiti delle leggi e dei contratti, nell’ambito e per le finalità dell’impresa.

LAVORO AUTONOMO art. 2222 Codice Civile-Contratto d’opera prestazioni occasionali.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (c.c.2225) un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capi, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (c.c. 1655).
Segue regolamentazione in altri articoli del codice civile.
Sempre nel “campo” del lavoro autonomo, il codice civile, regolamenta anche altre prestazioni quali ad esempio quelle d’opera intellettuale (art. 2230c.c.), le imprese, ecc.

GLI ELEMENTI DISTINTIVI

LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO
Il l vincolo della subordinazione che consiste, per il lavoratore, nell’assoggettamento gerarchico e per
Il datore di lavoro, nel poter imporre direttive non solo generali ma anche per lo svolgimento della\e mansione\i ;


L’oggetto della prestazione deve essere l’energia lavorativa e non un risultato ;

Lo stipendio è mensile - minimi stabiliti dai CCNL ;




Il rischio inerente l’attività produttiva è a carico del datore di lavoro ; l’organizzazione dell’impresa è responsabilità dell’imprenditore ;

La non proprietà dei mezzi e te
e attrezzature.

l’inserimento nell’organico della
struttura aziendale;


il rispetto un orario prefissato ;


La prestazione lavorativa che rientra nella “normalità” strutturale dell’impresa
lo svolgersi della prestazione deve avvenire senza vincolo di subordinazione al committente , è libero di eseguire il lavoro secondo le modalità tecniche da lui\lei, ritenute più opportune fuori dalla influenza del committente ;

l’oggetto della prestazione deve essere un risultato ;


il compenso deve essere in relazione all’opera eseguita o al servizio reso e non deve essere un compenso periodico ;


il rischio è proprio ; idem per la propria organizzazione del lavoro ;



utilizza mezzi e attrezzature proprie ;


non opera in commistione con il personale dipendente del committente ;

non deve essere inserito nel ciclo operativo\produttivo del committente ;

la prestazione non deve avere carattere continuativo ;
opera in modo indipendente, salvo le indicazioni di massima del committente ;

QUALI E QUANTE FORME DI CONTRATTO ESISTONO ?

·prestazioni occasionali che sono regolate dall’art. 2222 del codice civile (contratto d'opera)

·prestazioni di collaborazioni coordinate-continuate regolate dall’art. 409 del c.c.

·contratti in partecipazione-associazione regolati dagli art. 2549 e successivi articoli


PRESTAZIONI OCCASIONALI D’OPERA - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALI

A differenza del lavoro autonomo non richiede l'iscrizione ad albi professionali e può essere esercitato con o senza partita I.V.A.

E’ un contratto frutto di un accordo tra le due parti : committente (colui\e che commissiona l’esecuzione dell’opera e prestatore (colui\e che invece presta l’opera stessa).

La prestazione si intende occasionale quando ha il requisito dell’unicità anche se prolungata nel tempo, non deve quindi essere reiterata più volte (1 sola volta all’anno con lo stesso committente)

Il prestatore è obbligato a prestare la propria opera o servizio dietro pagamento di un corrispettivo per il quale deve presentare regolare fattura che è assoggettata a ritenuta d’acconto al 20%.

L’organizzazione del lavoro deve avvenire in forma autonoma da parte del prestatore e non vi devono essere vincoli di orario determinati dal committente, inoltre il prestatore deve utilizzare per l’esecuzione dell’opera mezzi e attrezzature proprie.

In sintesi possiamo dire che il prestatore d’opera o come qualcuno lo chiama oggi lavoratore parasubordinato agisce, a differenza di quello autonomo, in assenza di rischio economico, in assenza di un orario di lavoro prefissato e che la natura dell’oggetto della prestazione e la forma di retribuzione sono legate al raggiungimento di obiettivi.

Il pagamento del corrispettivo, non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del prestatore, che dovrà pagare sui propri guadagni, dopo il raggiungimento di certi scaglioni di reddito, l’IRPEF e la tassa sulla salute.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PREVALENTEMENTE PERSONALE

Cosa si intende per continuativa ?
per la giurisprudenza questo tipo di prestazione non deve essere occasionale il che significa che se nel corso dell’anno il lavoratore stipula almeno due contratti con la medesima impresa è un rapporto a carattere continuativo. Il disegno di legge invece ipotizza anche un elemento temporale del singolo rapporto (due mesi).

Cosa si intende per coordinata ?
significa una connessione funzionale tra l’attività del prestatore d’opera e il committente. Il lavoratore “parasubordinato” deve avere autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo ed il luogo dell’adempimento, propria ; ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente con l’organizzazione produttiva dell’impresa.
Il committente può esercitare il controllo solo per assicurare che il collaboratore agisca in vista del risultato.

Cosa si intende per prevalentemente personale ?
la prestazione non deve assumere caratteri di attività imprenditoriale. Il prestatore dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature proprie.

I rapporti di lavoro possono essere in esclusiva o con più committenti.

In sostanza è una figura che si colloca tra il lavoro autonomo e quello dipendente\subordinato.


L’utilizzo di queste forme contrattuali di lavoro sono molto diffuse in alcuni settori :

COMMERCIO\SERVIZI (FILCAMS), SPETTACOLO\TELECOMUNICAZIONI (S.L.C.), AMMINISTRAZIONI COMUNALI\SANITA’ (FUNZIONE PUBBLICA), UNIVERSITA\RICERCA.

L’utilizzo di queste forme contrattuali di lavoro sono molto diffuse :
Promoters e merchandising (allestitori) nei supermercati\ipermercati
Hostess per convegni\meeting\fiere
Procacciatori di affari presso agenzie immobiliari, assicurazioni, imprese
Distribuzione di volantini
Agenzie ippiche, ecc.
Venditori porta a porta (che possono anche essere dipendenti vedi operatori alla vendita CCNL commercio)

Elenco di attività svolte in collaborazione coordinata e continuativa :

Amministratori e sindaci revisori di società (associazioni o enti con personalità giuridica) ;
Persone che collaborano con enti o associazioni privi o meni di personalità giuridica ;
Persone membri di commissioni, collegi, ecc. ;
Amministratori di condominio ;
Istruttori di guida ;
Persone che collaborano con giornali, periodici o enciclopedie (esclusi i diritti di autore)

COPERTURA PREVIDENZIALE
(il 12%)

Queste persone (parasubordinati\e) non avevano fino a qualche tempo fa nessun fondo al quale versare la contribuzione previdenziale, ora questo fondo è stato isitituito presso l’INPS e prevede ad oggi il versamento di una aliquota contributiva pari al 12% .
Il contributo del 13% (arriverà al 20% dal 2012) grava per 2|3 a carico del committente e 1|3 a carico del prestatore se non c’è partita IVA. Se c’è partita IVA in questo caso i 2|3 sono a carico del lavoratore e 1\3 a carico dell’impresa.

Devono versare questo contributo :

·Collaboratori coordinati continuativi
·venditori porta a porta
·liberi professionisti iscritti alle casse di categoria (relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione della cassa stessa)
I CONTRATTI DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L’art. 2549 del codice civile : con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (c.c.1350, n.9, n. 10)

Il codice civile definisce inoltre che la gestione dell’impresa spetta alla ditta e che l’associato (art. 2550) ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di 1 anno.

Prevede che salvo patto contrario, l’associato partecipi anche alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili e che le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto (c.c.2553)


Con questa forma di contratto solitamente il prestatore apporta capitali o mezzi es. camion e alle volte anche la propria manodopera e la sua retribuzione potrà essere corrisposta a percentuale - mensilmente o periodicamente, a cottimo, comunque legata agli utili netti della impresa.


Negli ultimi anni questa forma contrattuale ha “preso piede” in particolare nella nostra categoria, infatti molte volte i proprietari di catene di negozi (presenti prevalentemente nei centri commerciali) es. Calzedonia.
Anziché assumere delle commesse quali dipendenti, preferiscono questi contratti perché ritengono che la partecipazione degli utili all’impresa è un fattore incentivante delle vendite, in realtà nella maggioranza dei casi si tratta solo di risparmi contributivi e fiscali.

L’abuso sta nel fatto che in questi anni ha preso piede la prestazione di puro lavoro (senza apporto di capitali o mezzi) , che di fatto ha snaturato i principi originari del codice civile .

Vi sono imprese che hanno previsto nei contratti il patto di non concorrenza il che significa che la persona se si dimette non può più lavorare per un massimo di due anni in quel settore su tutto il territorio nazionale.

La magistratura ha orientamenti diversi sulla materia. I prestatori di “puro lavoro” sono esclusi dall’obbligo di versamento di contribuzione previdenziale.

Filcams e Nidil hanno deciso una azione congiunta al fine di contrastare il fenomeno tentando di modificare il codice civile affinchè sia reso esplicito che l’associazione in partecipazione non può sussistere per apporti di puro lavoro.


Negli ultimi anni il lavoro cosiddetto parasubordinato è aumentato, le ragioni sono molteplici, da un lato vi sono lavori che effettivamente rientrano nel campo di applicazione (anche se oggi non chiaro e definito), dall’altro vi sono imprese che per risparmiare utilizzano queste forme di lavoro. La legge, che auspichiamo sia varata in tempi brevi e la contrattazione, dovrebbero regolamentare finalmente il fenomeno.

    A cura di Marinella Meschieri
    Filcams\CGIL Naz.le