data: 2004-05-15 – pag: 25 autore: G.RO. |
La totalizzazione diventa più facile |
• estensione della facoltà di totalizzazione anche nei casi nei quali si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi depositari dei contributi (caso attualmente escluso dalla totalizzazione); • ampliamento progressivo delle possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che ha compiuto il 65 anno di età che a quello in possesso di almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età (si pensi, in particolare alla pensione di anzianità, attualmente esclusa dal beneficio della totalizzazione) e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno 5 anni di contributi; • ogni ente presso il quale sono stati versati i contributi dovrà pagare pro quota il trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo; • facoltà della totalizzazione estesa pure ai superstiti di assicurato, anche se deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. La disciplina attuale. Il regolamento di attuazione dell’articolo 7 Totalizzazione e pro-rata. Il meccanismo della totalizzazione poggia essenzialmente sul criterio del «pro-rata» e cioè della quota di pensione liquidata da una gestione che ha utilizzato i periodi assicurativi di un’altra gestione per il raggiungimento del diritto a pensione. Per le pensioni o quote di pensione da liquidare con il sistema «retributivo» l’importo a carico di ciascuna gestione si ottiene applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente di riduzione pari, appunto, al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella stessa gestione e quella accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali di cui si sono utilizzati i periodi assicurativi per il perfezionamento del diritto a pensione. Le quote di pensione liquidate dalle singole gestioni previdenziali costituiranno altrettante quote di un’unica pensione, soggetta a rivalutazione, integrata eventualmente al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che corrisponde la quota pensionistica di importo più elevato. |
La totalizzazione diventa più facile
17/05/2004