11/9/2003 ore: 2:00

Indennità di disoccupazione ai part-time ciclici

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Roma 11 settembre 2003



Oggetto: Indennità di disoccupazione part-time ciclici


Alle Filcams Regionali e
Comprensoriali

Agli Uffici Vertenze

Loro Sedi


Torniamo sull’indennità di disoccupazione per i part-time ciclici per comunicarVi che dopo il lungo penare a Voi noto, siamo arrivati ormai alla frutta e cioè alla Corte Costituzionale.

Un breve cenno sulla ormai storica vicenda: Uffici INPS territoriali che riconoscono e non riconoscono le domande presentate sull’indennità per i periodi di inoccupazione , sentenze di Cassazione favorevoli alla questione con motivazioni diversificate (vedi circolare ns. del 17/05/2002) ma che riconoscevano tale diritto, sentenza di Cassazione a Sezioni Unite (vedi circolare INCA n. 25/2003) che fa piazza pulita della giurisprudenza fin qui succedutasi e che si è pronunciata con la negazione del diritto alla indennità di disoccupazione durante le pause lavorative ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a part-time verticale.

La Filcams, in questo caso la Filcams di Roma, non condividendo le motivazioni addotte dalla Suprema Corte, tramite l’Avv. Rosa Maffei, ha presentato domanda di rinvio alla Corte Costituzionale per un valutazione di legittimità costituzionale della normativa sulla questione di cui all’oggetto .Il Tribunale di Roma, ha accolto tale domanda ed ha sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 3 del RDL n° 1827/35, nella parte in cui “non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all’indennità di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività”. (vedi circolare INCA n. 115/03 del 10/09/03).

Alla Luce di quanto sopra esposto e nell’attesa che si arrivi quindi alla pronuncia della Corte Costituzionale, è opportuno ripresentare le domande avverso i provvedimenti di reiezione dell’INPS, ed è altresì opportuno che il contenzioso giudiziario pendente, venga sospeso in attesa di conoscere la pronuncia della Suprema Corte.

Cordiali saluti

                    p. la FILCAMS Nazionale
                    (M. Ioli)