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Il lavoro domestico: le norme per l'assunzione e la regolarizzazione

Contenuti associati

FILCAMS-CGIL Nazionale

INCA-CGIL Nazionale



IL LAVORO DOMESTICO
Norme per l'assunzione e la
Regolarizzazione INPS-INAIL





a cura di
Marinella Meschieri
Migia Ioli
William Zanoni

INDICE

- ASSUNZIONE COLF: CAMPO DI APPLICAZIONEPAG. 2

- LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'INPSPAG. 3

- PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DI COLF EXTRACEEPAG. 4

- LA CONTRIBUZIONEPAG. 5

- IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTIPAG. 6

- LE PRESTAZIONI INPS E INAIL CHE SPETTANO ALLE COLFPAG. 7

- PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - CONTRIBUTI SETTIMANALIPAG. 7

- I VERSAMENTI VOLONTARI PER LE COLFPAG. 8

- TABELLE INPS COLF ITALIANE-I/U.E.PAG. 9

- TABELLE INPS COLF EXTRACOMUNITARIE-IPAG. 10

- PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COLF EXTACOMUNITARIE-IPAG. 11/14

- RIMPATRIO GRATUITOPAG. 14

- MATERNITA'PAG. 15

- INFORTUNIOPAG. 16

- MALATTIAPAG. 17

- INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONEPAG. 18













Documento aggiornato ad agosto 1999




ASSUNZIONE COLF: CAMPO DI APPLICAZIONE


E’ obbligatorio assicurare le colf qualunque sia la durata del lavoro anche solo per 1 ora al mese anche se il lavoro è saltuario, discontinuo.

Si applica ai lavoratori addetti al funzionamento della vita familiare (domestici, giardinieri, custodi, baby sitter, autisti, governanti, maggiordomi, ecc.) anche se lavorano per più datori di lavoro.

Non è obbligatorio per le colf essere iscritte al collocamento . L'assunzione è diretta.
Se la famiglia effettua la denuncia in ritardo è soggetta ad una sanzione amministrativa da parte dell’INPS.

Qualora vi sia siano vincoli di parentela o affinità fra il datore di lavoro e la Colf deve essere comunque assicurata, quando sia provato il rapporto di lavoro. La prova può ritenersi acquisita con una dichiarazione di responsabilità rilasciata agli interessati e allegata al modulo di denuncia (LD09) - salva la facoltà delle sedi INPS di procedere ad accertamenti ogni qualvolta lo ritengano necessario.
L’onere della prova non è tuttavia richiesto quando si tratta di COLF che , pur in presenza di vincoli coniugali, parentela od affinità, svolgano le seguenti mansioni:

·assistenza degli invalidi di guerra civile e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizione che regolano la materia;

·assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;

·assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento pensionistico previsto dalla legge 30.3.71 n. 18 o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alla loro condizione economiche e non al grado di menomazione;

·prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico - prestazioni di servizi diretti e personale nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Anche in questi casi va comunque compilata e sottoscritta la dichiarazione di responsabilità sopra indicata (vedi scheda 1 mod. LD09 da compilare).

Qualora la colf sia coniuge del datore di lavoro, non può essere assicurata-o come lavoratore domestico, tranne il caso in cui provveda all’assistenza o all’accompagnamento dell’altro coniuge, purchè si trovi in una delle condizioni sopra scritte.



LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL'I.N.P.S.

Il datore di lavoro assume direttamente la colf, anche se non è iscritta nelle liste di collocamento. Il datore di lavoro deve chiedere l'iscrizione all'INPS per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di conseguenza è obbligato a presentare all’INPS la denuncia di assunzione della COLF
( su apposito modulo predisposto dall’INPS LDO9, che si può reperire anche al patronato INCA, INPS, INAIL) tassativamente entro i 10 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare, nel corso del quale è avvenuta l’assunzione:


ASSUNZIONI
DATA ULTIMA PER LA PRESENTAZIONE
DAL 1.1 AL 31-3 10 aprile
DAL 1.4 AL 30-6 10 luglio
DAL 1.7 AL 30-9 10 ottobre
DAL 1.10 AL 31-12 10 gennaio

In caso di denuncia presentata oltre i predetti termini, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va da L. 500.000 minime a L. 3.000.000 massime.
In caso di piu rapporti di lavoro, il libretto va tenuto da un solo datore di lavoro, che ne rilascia ricevuta.
COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA: tramite il modulo LD09 il datore di lavoro deve denunciare all’INPS il rapporto di lavoro domestico.
Prima parte: vanno indicate le generalità del lavoratore, l’indirizzo, il codice fiscale;
Seconda parte: vanno indicate le generalità del datore di lavoro, l’indirizzo, il codice fiscale e la data di assunzione del lavoratore;
Terza parte: occorre rispondere alle domande (questionario) inerenti al tipo di rapporto di lavoro instaurato, con precise risposte.
Seguono: firme del datore di lavoro e del lavoratore, (i quali assumono la piena responsabilità dei dati e delle dichiarazioni fornite.

Nel momento della presentazione della domanda, l’INPS rilascerà ricevuta che è la parte finale del modello, questa può essere utilizzata dal lavoratore come documento provvisorio per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Il modello LD09 dovrà essere consegnato all’INPS corredato da: fotocopia documento del datore di lavoro e del lavoratore, tesserino codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore (obbligatori).

Se si tratta di Colf extra comunitarie aggiungere: fotocopia libretto di lavoro e permesso di soggiorno.
Il modello LD09 così compilato, potrà essere consegnato all’INPS nei seguenti modi:

·Invio tramite raccomandata ricevuta di ritorno
·Consegna diretta agli sportelli INPS

SE LA COLF E' CONVIVENTE: la convivenza della colf nella famiglia del datore di lavoro deve essere comunicata entro 20 gg. all'anagrafe del Comune di residenza entro 24 ore alla Questura. In tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri il datore di lavoro deve, entro 48 ore, dare comunicazione alla autorità Pubblica di Sicurezza. Se la colf è minorenne aggiungere agli altri documenti:

¨la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la patria podestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro e il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dall'Ufficiale sanitario.





PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE DI COLLABORATRICI FAMILIARI EXTRACOMUNITARIE


1. Assunzione di lavoratore-trice presente in Italia
La colf deve:
    iscriversi alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, presentando:
-permesso di soggiorno per lavoro rilasciato dalla Questura
-documento di identità
-stato di famiglia
-libretto di lavoro ( se non lo ha può richiederlo direttamente all’Ispettorato del lavoro)
-codice fiscale
-Il datore di lavoro assume direttamente la colf

2. Chiamata di una domestico-a che si trova all’estero

Procedure per il datore di lavoro:

deve presentare una domanda in carta legale alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per la colf ;
nella domanda deve impegnarsi ad assicurare il lavoro per almeno 40 ore settimanali con condizioni
normative e contributive uguali a quelle stabilite per le-gli italiane-i ;
offrire la disponibilità di un alloggio adeguato ;
presentare la denuncia all’INPS e versare i dovuti contributi previdenziali ;
a non risolvere il rapporto di lavoro per 24 mesi e l’impegno a comunicare entro 5 gg. all'Ispettorato
del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro;
confermare che la colf ha preso atto che non le sarà concesso per due anni, di svolgere lavoro
dipendente diverso da quello domestico.

In seguito, la Direzione Provinciale per l’impiego rilascerà l’autorizzazione e il datore di lavoro successivamente dovrà chiedere il nulla osta provvisorio alla Questura ;

La documentazione dovrà essere spedita alla colf nel Paese di residenza.

La lavoratrice prima di venire in Italia dovrà esibirle la documentazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso unitamente a una certificazione medica attestante la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di malattie infettive.

Dopo l’arrivo in Italia
    la colf entro 8 giorni, dovrà chiedere alla Questura il permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro dipendente. Il datore di lavoro dovrà chiedere all’Ispettorato Provinciale del Lavoro il libretto di lavoro per la colf, esibendo il permesso di soggiorno e l’autorizzazione al lavoro. Anche in questa occasione, il datore di lavoro deve impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi di legge. Effettuare la comunicazione alla questura entro 24 ore dall'inizio del rapporto di lavoro,comunicare entro 20 gg., all'anagrafe del Comune di residenza l'eventuale convivenza della colf con la famiglia del datore di lavoro.


Per entrambe le tipologie di assunzione, il datore di lavoro deve, entro 48 ore, comunicare l’avvenuta assunzione e l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, all’autorità di Pubblica Sicurezza.






LA CONTRIBUZIONE



L’INPS dopo aver ricevuto la denuncia di assunzione, apre una posizione assicurativa a favore della colf e invia, tramite posta al datore di lavoro, un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi. L’INPS fornisce della colf).

Con l’iscrizione all’INPS automaticamente si assolve al compito di iscrivere la colf all’INAIL L’INPS provvederà poi a ripartire l’importo dei contributi versati tra le proprie gestioni e l’INAIL.

I contributi si versano su un salario convenzionale che annualmente viene aggiornato dall'INPS relativo a quattro fasce. Le prime tre sono legate alla paga oraria effettivamente percepita, la quarta si applica per i rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali indipendentemente dalla retribuzione oraria corrisposta.La retribuzione oraria comprende anche le quote relative di tredicesima mensilità e il valore dell’eventuale vitto e alloggio nelle misure previste dal C.C.N.L. o in quelle più favorevoli fissate dalle commissioni provinciali (le istruzioni per il calcolo si trovano sul retro dei bollettini di versamento).

Calcolo paga oraria:

Se la colf mangia e dorme a casa del datore di lavoro, il valore convenzionale di vitto e alloggio (o anche solo uno di essi) deve essere aggiunto alla paga base oraria, sempre ed esclusivamente al fine di verificare in quale fascia di salario convenzionale rientra per calcolare il versamento dei contributi all’INPS.
Il relativo valore convenzionale può variare da provincia a provincia ed è stabilito dalla commissione provinciale per il lavoro domestico.

Supponendo che il valore del vitto e alloggio sia pari a £. 3.000 giornaliere, si moltiplica questa cifra per il numero delle giornate nelle quali la colf ha ricevuto le prestazioni nel corso del mese e si ottiene il totale mensile, il quale deve essere diviso per il numero delle ore retribuite nello stesso mese. Si ottiene così la quota da aggiungere alla paga oraria.

ESEMPIO: lavorato 24 giorni nel mese per un totale di 160 ore , il risultato diventa £. 450 (£. 3.000 x 24 gg. : 160 ore). Alla quota oraria, comprensiva del vitto e-o alloggio, si deve aggiungere anche la tredicesima mensilità .

PAGA ORARIA£. 11.000
VITTO E ALLOGGIO £. 450
TREDICESIMA£. 954 ( £. 11.450 X 8,33% oppure £. 11.450 : 12)

TOTALE PAGA ORARIA£. 12.404

LA PAGA ORARIA REALE COMPLESSIVA, VA RAPPORTATA ALLA FASCIA DI SALARIO CONVENZIONALE (vedi tabelle successive) CHE IN QUESTO CASO CORRISPONDE ALLA QUARTA perchè ha un orario superiore alle 24 ore settimanali.

In genere i datori di lavoro retribuiscono la lavoratrice mensilmente, pertanto dovrà ricondurre sempre la retribuzione all’importo orario.










IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI


I versamenti devono essere effettuati ENTRO L'ULTIMO SABATO DEL TRIMESTRE ( es. aprile, maggio, giugno si calcola sino al 26 giugno ), e alle seguenti scadenze :


PERIODI DI LAVORO
DATA ULTIMA DI VERSAMENTO
DAL 1.1 AL 31-3 10 aprile - 1° trimestre
DAL 1.4 AL 30-6 10 luglio - 2° trimestre
DAL 1.7 AL 30-9 10 ottobre - 3° trimestre
DAL 1.10 AL 31-12 10 gennaio - 4° trimestre

Il versamento dei contributi avviene mediante bollettini di conto corrente postale (LD01/S) che vengono inviati dall’INPS direttamente al datore di lavoro (verificare che i dati corrispondano). Il bollettino è composto di tre parti: parte “A” per il datore di lavoro, parte “B” per il lavoratore, parte da inviare all’INPS.

Per il versamento dei contributi trimestrali si usa un solo bollettino postale. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano tutte lavorate per più di 24 ore o fino a 24 ore, si devono compilare due bollettini di versamento:

1)con un bollettino si versano i contributi relativi alla quarta fascia (superiore a 24 ore)
con un secondo bollettino si versano i contributi corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento, nel bollettino si dovrà indicare la data di fine rapporto oltre a tutti gli altri dati.
Es.: lavoratore che cessa dal lavoro il 13 ottobre; il versamento dei contributi deve essere fatto tra il 14 e il 23 ottobre.





LE PRESTAZIONI INPS E INAIL CHE SPETTANO ALLE COLF

Le prestazioni che spettano alle COLF a carico dell'INPS:

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITA', PENSIONE DI INABILITA', ASSEGNO DI INVALIDITA', PENSIONE AI SUPERSTITI O DI REVERSIBILITA', INDENNITA' DI MATERNITA', ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, INDENNITA' ANTITUBERCOLARI, CURE TERMALI, INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE.

Le prestazioni che spettano alle COLF a carico dell'INAIL:

RENDITE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O PER MALATTIA PROFESSIONALE






PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - CONTRIBUTI SETTIMANALI

Le colf hanno il diritto (a carico dell’INPS) alla pensione di vecchiaia e di anzianità.
Va precisato che nel caso in cui le ore di lavoro settimanali siano inferiori alle 24 ore, la legge dispone la proporzionale riduzione del numero di contributi versati e del relativo periodo assicurato.

Esempio: se in un anno la colf ha sempre lavorato per 12 ore la settimana (quindi per metà dell’orario minimo settimanale necessario ai fini dell’accredito contributivo settimanale), l’INPS potrà accreditare soltanto 26 settimane e non le 52. Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso altri datori di lavoro. Come per la generalità dei lavoratori, è inoltre prevista la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Va detto che la maggioranza delle colf pur lavorando 40 anni, difficilmente potranno raggiungere una pensione superiore a minimo, anzi generalmente hanno una integrazione salariale, sempreché il cumulo dei redditi con il coniuge sia basso.

La legge prevede che il limite per aver diritto alla integrazione è fissato in 4 volte il trattamento minimo. Per il 1997 parliamo di 26.000.000 lordi annui, se il coniuge lavora, il suddetto limite è sicuramente superato. Vi è quindi il diritto alla integrazione, ma nei fatti così non è.



I VERSAMENTI VOLONTARI PER LE COLF


I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire ai lavoratori che hanno cessato l'attività di aumentare il numero di contributi per raggiungere il diritto alla pensione o gli anni da contribuzione. I versamenti volontari devono essere autorizzati dall'INPS, dietro domanda della persona interessata.

I REQUISITI per poter accedere alla autorizzazione: 3 anni di contributi versati nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione (ovvero 156 contributi settimanali).

LA DOMANDA: la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria sede dell'INPS su apposito modulo.
Al modulo deve essere allegata la documentazione richiesta ed in particolare la copia dei bollettini versati nell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda con la indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per la presentazione della domanda è bene che la colf si rivolga al nostro patronato INCA, il quale è anche in grado di valutare se sia opportuno o meno il versamento dei contributi alla luce della propria posizione pensionistica.

QUANDO SI PAGANO: entro il trimestre successivo a quello a cui si riferiscono. Le scadenze dei pagamenti sono le seguenti:

ScadenzeTrimestre

30 GIUGNOgennaio-marzo
30 SETTEMBRE aprile-giugno
31 DICEMBREluglio-settembre
31 MARZOottobre-dicembre

Va precisato che il decreto n. 184 del 30.4.97, ha modificato la normativa, pertanto i contributi volontari possono essere versati anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (purchè non siano coperti da contributi figurativi).
Il versamento è trimestrale e si effettua sui bollettini di conto corrente postale prestampati (inviati dall'INPS al domicilio della persona interessata). Ogni anno vengono inviati 6 bollettini: 4 prestampati e 2 in bianco.

L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI : viene determinato dall'INPS in base alla retribuzione imponibile percepita l'anno precedente la data della domanda.

NON E' POSSIBILE VERSARE MENO DI QUANTO DECISO DALL'INPS, in caso contrario vi sarà una riduzione proporzionale del periodo assicurato.

NEL CASO SI VERSI DI PIU', l'importo versato in più' viene automaticamente rimborsato dall'INPS.


IL RICORSO

Nel caso che la domanda venga respinta, la persona può effettuare ricorso entro 90 gg. E' opportuno che si rivolga all'INCA.

TABELLE INPS COLF ITALIANE/U.E.


SALARIO CONVENZIONALE - IMPORTI DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE SINO A 24 ORE SETTIMANALI ( LEGGE 19.7.93 N. 243) E SUPERIORI ALLE 24 ORE PER GLI-LE ADDETTI-E AI SERVIZI DOMESTICI ITALIANI O UNIONE EUROPEA .


IN VIGORE DAL 1/1/97
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF (*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 10.720
3.361
2.933
545
da L. 10.721 a L. 13.100
3.785
3.302
613
oltre L. 13.100
4.625
4.035
749
orario superiore a 24 ore settimanali
2.443
2.132
396

IN VIGORE DAL 1/1/98
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 10.910
2.233
1.797
458
da L. 10.911 a L. 13.330
2.514
2.023
515
oltre L. 13.330
3.071
2.472
629
orario superiore a 24 ore settimanali
1.622
1.305
332

IN VIGORE DAL 1/1/99
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 11.110
2.274
1.880
466
da L. 11.110 a L. 13.570
2.560
2.115
524
oltre L. 13.570
3.127
2.584
641
orario superiore a 24 ore settimanali
1.652
1.365
338


IN VIGORE DAL 1/1/2000 al 30.6.2000
retribuzione effettiva
Retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 11.290
2.274
1.800
473
da L. 11.291 a L. 13.790
2.559
2.027
533
oltre L. 13.790
3.126
2.475
651
orario superiore a 24 ore settimanali
1.638
1.309
344

IN VIGORE DAL 1/7/2000
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 11.290
2.254
1.780
473
da L. 11.291 a L. 13.790
2.537
2.004
533
oltre L. 13.790
3.099
2.448
651
orario superiore a 24 ore settimanali
1.638
1.294
344

(*) Il contributo CUAF è sempre dovuto. l’esclusione del relativo versamento è previsto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi.

TABELLE INPS COLF EXTRACOMUNITARI/E
Unica variazione è relativa alla tabella del salario convenzionale su cui si versano i contributi.
SALARIO CONVENZIONALE - IMPORTI DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE SINO A 24 ORE SETTIMANALI ( LEGGE 19.7.93 N. 243) E SUPERIORI ALLE 24 ORE PER GLI-LE ADDETTI-E AI SERVIZI DOMESTICI EXTRACOMUNITARI .

IN VIGORE DAL 1/1/97
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 10.720
3.408
2.980
592
da L. 10.721 a L. 13.100
3.839
3.356
667
oltre L. 13.100
4.691
4.101
815
orario superiore a 24 ore settimanali
2.477
2.166
430

IN VIGORE DAL 1/1/98
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 10.910
2.281
1.845
506
da L. 10.911 a L. 13.330
2.569
2.078
570
oltre L. 13.330
3.138
2.539
696
orario superiore a 24 ore settimanali
1.657
1.340
367

IN VIGORE DAL 1/1/99
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 11.110
2.323
1.929
515
da L. 11.111 a L. 13.570
2.616
2.171
580
oltre L. 13.570
3.195
2.652
709
orario superiore a 24 ore settimanali
1.688
1.401
374

IN VIGORE DAL 1/1/2000 al 30.6.2000
retribuzione effettiva
Retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 11.290
2.274
1.800
473
da L. 11.291 a L. 13.790
2.559
2.027
533
oltre L. 13.790
3.126
2.475
651
orario superiore a 24 ore settimanali
1.653
1.309
344

IN VIGORE DAL 1/7/2000
retribuzione effettiva
retribuzione convenzionale oraria compreso CUAF(*)
retribuzione convenzionale oraria escluso CUAF
quota a carico lav.
fino a L. 11.290
2.254
1.780
473
da L. 11.291 a L. 13.790
2.537
2.004
533
oltre L. 13.790
3.099
2.448
651
orario superiore a 24 ore settimanali
1.638
1.294
344
(*) Il contributo CUAF è sempre dovuto. l’esclusione del relativo versamento è previsto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi. I contributi sono superiori alle collaboratrici familiari UNIONE EUROPEA perchè tutti i lavoratori o lavoratrici extracee devono versano una quota aggiuntiva pari allo 0,50% per l’eventuale rimpatrio gratuito (quota che sarà eliminata a partire dall'anno 2.000).


PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - CONTRIBUTI SETTIMANALI LAVORATORI DOMESTICI EXTRACOMUNITARI

Le norme sono identiche a quelle delle collaboratrici familiari UNIONE EUROPEA, vale in sintesi il sistema pensionistico italiano, purchè sia maturato il diritto e la misura.

Se la lavoratrice, dopo alcuni anni di permanenza in Italia, decide di rientrare per sempre nel Paese di origine:

1) Prima cosa da farsi è capire se per quel Paese, vi è un accordo bilaterale, in questo caso il Patronato effettuerà le procedure del caso.
Elenco dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi bilaterali, compreso tutti i paesi della Comunità economica Europea all’interno dei quali vige il regolamento UNIONE EUROPEA:

UNIONE EUROPEAPAESI DELL’EFTAALTRI PAESI

Austria (dal 1995)AustriaArgentina
BelgioFinlandiaAustralia
DanimarcaIslandaBrasile
Finlandia (dal 1995)LiechtesteinCanadà e Quebec
FranciaNorvegiaCroazia
GermaniaSveziaIsola Capo Verde
Gran BretagnaJersey e Isole del Canale
GreciaPrincipato di Monaco
IrlandaRepubblica San Marino
LussemburgoSlovenia
OlandaStati Uniti d’America
PortogalloSvizzera
SpagnaTunisia
Svezia (dal 1995)Turchia
Uruguay
Venezuela

2) Nell’ipotesi che con quel paese non vi siano accordi bilaterali, la lavoratrice ha diritto nel momento in cui abbandona il territorio italiano al rimborso della contribuzione previdenziale versata in suo favore, maggiorata del 5% annuo. Possono beneficiare di questo diritto le persone che, oltre a provenire da Paesi diversi da quelli sopra elencati, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e devono comunque aver regolarizzato la propria posizione in base alle normative vigenti.

Per far valere questo diritto, occorrono alcuni requisiti:
- la contribuzione sia stata versata
- sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro
- la lavoratrice abbandoni il territorio italiano
- la contribuzione versata non abbia dato luogo ad una pensione

La cessazione del rapporto di lavoro è facilmente dimostrabile mentre l’abbandono dal territorio italiano lo è meno, la legge non chiarisce questo aspetto per cui si desume che debba essere restituito il permesso di soggiorno.




ATTI BUROCRATICI DA COMPIERE

E’ necessaria una domanda. Può essere effettuate presso l’INPS o il Patronato INCA, utilizzando il facsimile (allegato).

La domanda dovrà essere comunque corredata di:
- copia del permesso di soggiorno
- le ricevute degli ultimi bollettini di versamento.

E’ evidente che nel caso in cui l’uscita dall’Italia dovesse avvenire in tempi molto ravvicinati rispetto alla cessazione del rapporto, sarà necessario che i il patronato INCA si attivi per completare successivamente la documentazione occorrente tenendo i dovuti rapporti con i datori di lavoro.

Nulla viene precisato, invece, in ordine alla dimostrazione della condizione “a rimpatrio avvenuto”, anche se già l’uso di detto termine potrebbe far sorgere qualche problema di gestione.
La legge, infatti, dispone genericamente per lavoratrici che “lascino il territorio nazionale” a prescindere, parrebbe, da quello che è il territorio di destinazione; la condizione del “rimpatrio”, invece, fa supporre una restrizione interpretativa che potrebbe far sorgere problemi nei confronti dei profughi o dei rifugiati che non possono o non vogliono tornare al paese di origine. Al momento non vi sono risposte al problema.


Importi da liquidare

Le contribuzioni oggetti di restituzione, sono, ovviamente, solo quelle destinate alla assicurazione IVS e ricomprendono sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore; gli importi derivanti, dovranno poi essere maggiorati del 5% annuo.

Supponiamo di avere di fronte una lavoratrice domestica extracomunitaria assicurata per 24 ore settimanali sulla prima fascia di retribuzione convenzionale dal 1992 al 1996: ne risulterà quanto illustrato nella seguente tabella:

Trimestri e annin. orecontr. orariocontributi

1° trim. 92312 465145.080
2° trim. 92312 465145.080
3° trim. 92312 490152.880
4° trim. 92312 490152.880
1° trim. 93312 530165.360
2° trim. 93 (1\2)156 530 82.680
2° trim. 93 (1\2)156 968151.008
3° trim. 93312 968302.016
4° trim. 93312 968302.016
1° trim. 943121.004313.248
2° trim. 943121.004313.248
3° trim. 943121.004313.248
4° trim. 943121.004313.248
1° trim. 953121.051327.912
2° trim. 953121.051327.912
3° trim. 953121.051327.912
4° trim. 953121.103344.136
1° trim. 963121.163362.856
2° trim. 963121.163362.856
3° trim. 963121.163362.856
4° trim. 963121.163362.856
TOTALE CONTRIBUTI 5.631.288

Supponendo che il datore di lavoro abbia sempre versato il giorno 10 del mese successivo al trimestre e che la lavoratrice presenti la domanda di liquidazione il giorno 10 gennaio 1997, la maggiorazione risulterà essere la seguente:





Trimestri e anniContributi % Maggior. tempo Maggiorazione

1° trim. 92145.00854 anni e 9 mesi34.456
2° trim. 92145.00854 anni e 6 mesi32.643
3° trim. 92152.88054 anni e 3 mesi32.487
4° trim. 92152.88054 anni30.576
1° trim. 93165.36053 anni e 9 mesi31.005
2° trim. 93233.6885 3 anni e 6 mesi40.895
3° trim. 93302.01653 anni e 3 mesi49.077
4° trim. 93302.01653 anni45.303
1° trim. 94313.24852 anni e 9 mesi43.072
2° trim. 94313.24852 anni e 6 mesi39.156
3° trim. 94313.24852 anni e 3 mesi35.240
4° trim. 94313.24852 anni31.325
1° trim. 95327.91251 anno e 9 mesi 28.692
2° trim. 95327.91251 anno e 6 mesi24.593
3° trim. 95327.91251 anno e 3 mesi20.494
4° trim. 95344.13659 mesi17.207
1° trim. 92362.85656 mesi13.607
2° trim. 96362.85653 mesi 9.071
3° trim.96362.8565\\
TOTALE MAGGIORAZIONE530.948

Alla lavoratrice, fra contributi e maggiorazione, sarà quindi dovuta una somma pari a £. 6.162.236 (5.631.288 + 530.948)

La liquidazione della somma spettante annulla quindi la posizione assicurativa della lavoratrice la quale nulla più avrà da pretendere in futuro in termini di prestazioni pensionistiche; detta conseguenza deve essere evidenziata al lavoratore nel momento in cui istruisce la domanda.

La legge, e tanto meno la circolare INPS, nulla dice in merito alla reiterabilità delle domande nel caso in cui, dopo un certo lasso di tempo, la lavoratrice ritornasse in Italia e si ritrovasse nella medesima condizione.

Dal punto di vista giuridico non ci pare esistano limitazioni in tal senso non essendo previsto che l’abbandono dell’Italia debba avvenire in modo definitivo; tuttavia, nella fase istruttoria delle domande, ci pare corretto far valutare alla lavoratrice anche tale ulteriore possibilità.

In caso di ritorno al nostro Paese, infatti, potrebbe essere più conveniente poter disporre già di una contribuzione pregressa, che, aggiunta a quella che sarà ulteriormente versata, potrebbe far maturare il diritto ad una prestazione pensionistica duratura.

L’annullamento della contribuzione, non consentirà più alcuna valutazione dello stesso periodo, nè ci pare sostenibile una eventuale possibilità di restituzione della somma riscossa al fine di ripristinare la posizione stessa.

Le somme che l’INPS restituisce sono soggette a ritenute fiscali

L’INPS, ha adottato la stessa tecnica di determinazione dell’imponibile e dell’aliquota già in uso per il trattamento di fine rapporto, fatta eccezione, per l’abbattimento di £. 500.000 per ogni anno o frazione di anno, meccanismo appositamente introdotto per il TFR.

Il criterio citato comporterà, quindi, la necessità di adottare il seguente sistema di calcolo:

1.individuazione della somma complessivamente spettante;
2.individuazione del periodo cui la somma si riferisce espresso in anni e mesi
3.individuazione del reddito di riferimento ottenuto mediante divisione della somma percepita di cui al punto 1 per il periodo di riferimento di cui al punto 2 e moltiplicare detto risultato per 12
4.individuazione dell’aliquota percentuale di prelievo ottenuta calcolando l’imposta lorda sull’importo di cui al punto 3 rapportandola al reddito di riferimento di cui al punto 3
5.determinazione dell’imposta applicando l’aliquota di cui al punto 4 all’imponibile di cui al punto 1.



Rispetto all’esempio di cui sopra avremmo il seguente risultato:

somma spettante6.126.236
periodo di riferimento5 anni
reddito di riferimento14.702.966 (6.126.236 : 5 x 12)
imposta lorda2.385.800 (7.200.000 x 10% = 720.000 +
7.200.000 x 22% = 1.584.000 +
302.966 x 27% = 81.800 =)
aliquota %16,23% (2.385.800 : 14.702.977 x 100)
imposta994.288 (6.126.236 x 16,23%)
Liquidazione netta5.131.948 (6.126.236 - 994.288)

Modalità di pagamento: avendo stabilito a monte che l’erogazione della prestazione avverrà solo a fronte dell’effettivo abbandono dell’Italia, è ovvio che i meccanismi di pagamento seguono tutto l’iter dei pagamento esteri già in uso presso l’INPS.

Ciò significa che per i pagamenti diretti verso l’Argentina il tramite sarà la Banca Nazionale del Lavoro, mentre i pagamenti verso tutti i restanti Paesi esteri sarà la Banca Commerciale italiana.

In ogni caso il destinatario finale sarà la banca estera indicata dalla interessata sulla apposita domanda.


RIMPATRIO GRATUITO

Qualora la colf decida di tornare nel Paese di origine, ma non ha i soldi per pagarsi il biglietto, le spese da affrontare per il rientro sono a carico dell’INPS e va fatta una domanda (su modello RIMP/1) e L’Ente di Previdenza tramite l’intervento attivo dell’OIM ( Organizzazione internazionale per le migrazioni) provvede a rilasciare il biglietto di ritorno. Le spese sono a carico del fondo di garanzia che viene alimentato dalle colf extracomunitarie, che sono soggette ad una contribuzione pari allo 0,50% (questa è la ragione per la quale la contribuzione è più alta).Il contributo sarà eliminato a partire dall'anno 2.000 (circolare INPS n. 214 del 9.10.98).

Per ottenere dall’INPS il biglietto sono necessari alcuni requisiti:

?la persona interessata deve dimostrare di essere “povera” e tale stato deve essere verificato dalle autorità di pubblica sicurezza che concedono il “visto”;
?occorre essere residenti in Italia all’atto della presentazione della domanda e in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno;
?con la domanda occorre esibire il passaporto e una dichiarazione del datore di lavoro che comprovi il rapporto di lavoro (in mancanza bastano anche le copie dei bollettini relativi ai versamenti contributivi).

L’INPS paga il biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui la persona intende servirsi (aereo, nave, ecc.).anche nei casi di trasporto della salma della colf deceduto-a (nessun biglietto per i familiari).

La lettera con cui l’INPS accoglie la domanda di pagamento del rientro viene inviata anche all’OIM, affinchè anche tali uffici possano prendere immediato contatto con la persona per fornire eventuale assistenza e dare le necessarie istruzioni e il biglietto di viaggio.

MATERNITÀ’


Le collaboratrici domestiche hanno diritto ad astenersi dal lavoro 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto e all’astensione obbligatoria anticipata. Alle collab. fam. si applicano gli articoli n. 4,5,6 e 8 della L. 1204/71. Non hanno diritto alla astensione facoltativa, non hanno diritto ai permessi giornalieri sino ad un anno del bimbo-a ecc.

Il CCNL, migliorativo di quanto previsto dalla legge, prevede che dalla spedizione del certificato medico di gravidanza, che si considera effettuata dalla risultante del timbro postale di partenza, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Attenzione il diritto spetta solo se la lavoratrice nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatori ha versato (o risultano dovuti) o ha maturato 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello domestico o, in alternativa, se nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenza obbligatoria ha versato (o risultano dovuti), almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello domestico.

L’indennità di maternità viene pagata direttamente dall’INPS ed è pari all’80%. La base retributiva di riferimento è la retribuzione giornaliera su cui si calcola l’indennità che è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi precedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria.

Dai giorni di astensione retribuiti sono escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali.

Attenzione però perchè ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera delle lavoratrici domestiche non si considerano gli eventuali periodi di lavoro svolti in altri settori, dei quali, invece, si deve tenera conto ai fini dell’accertamento dei requisiti contributivi.

Vi segnaliamo che la L. n. 448/1998 art. 66 ha istituito l'assegno di maternità pari a £. 200.000 mensili per un totale di 5 mensilità. Tale assegno viene corrisposto alle madri che non abbiano diritto ad altra indennità di maternità di natura previdenziale.

Hanno diritto all'assegno tutte le cittadine italiane residenti che abbiano avuto figli successivamente al 1° luglio 1999. E' richiesta la non titolarità di altri trattamenti di maternità ed un limite di reddito non superiore ai 50 milioni.
Tale reddito è riferito a nuclei familiari di tre componenti ed è calcolato secondo i criteri ISE. Per i nuclei familiari di diversa composizione il requisito reddituale viene riparametrato alla scale di equivalenza previsto per il redditometro (L.109/98).

Nel caso in cui le madri, siano titolari di trattamento previdenziale di maternità di entità inferiore all'assegno, le stesse possono richiedere ai comuni la quota differenziale fino al raggiungimento dell'importo previsto di un milione per ogni figlio. Quindi attenzione, perché le colf potrebbero averfe diritto alla integrazione, in quanto la indennità di matrernità, viene calcolata dall'INPS sul salario convenzionale.

L'assegno di maternità, corrisposto a domanda, viene erogato dai Comuni con decorrenza dalla data del parto. Le interessate vengono informate dalle amministrazioni comunali ed invitate a presentare la documentazione che accerti i requisiti richiesti al momento dell'iscrizione del figlio all'anagrafe.
L' importo dell'assegno viene elevato a £. 300.000 mensili dal 1° luglio 2000 e sarà rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

E' stato istituito presso la Presidenza del Consoglo dei Ministri un fondo la cui dotazione è di £. 25 miliardi per il 1999 e di 125 miliardi per l'anno 2000 e di £. 150 miliardi per il 2001. Tramite il fondo, lo Stato rimborserà ai Comuni ( entro tre mesi dalla documentata richiesta di rimborso) le somme anticipate.
Per la regolamentazione e l'attuazione delle disposizioni sulla nuova prestazione, si riamnda alla emanazione di decreti interministeriali.



INFORTUNIO

Nei casi di infortunio, occorre seguire un procedura precisa per denunciare l’infortunio all’INAIL.
Se l’infortunio subito è guaribile in tre giorni, non occorre effettuare nessuna denuncia in quanto i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro. Può accadere che l’inabilità per la quale inizialmente il medico aveva diagnosticato 3 giorni o meno si prolunghi; in questo caso il termine per la denuncia decorre dal 4° giorno.

Se l’infortunio è di almeno 4 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo all’INAIL utilizzando il modello prestampato 5 L.O. (denuncia infortuni lav. domestici, ecc.). Il modulo (si ritira presso l’INAIL) deve essere presentato entro 2 giorni all’Istituto, al quale deve essere allegato il certificato medito o l’esito del pronto soccorso.

Analoga denuncia, va presentata anche alle autorità di pubblica sicurezza (entro 2 giorni).

In caso di morte o di pericolo di morte, la denuncia all’INAIL, va fatta tramite telegramma entro 24 ore.

Il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato.

Il certificato deve essere fatto pervenire al datore di lavoro entro 3 giorni dall’inizio dell’infortunio.

Sul modulo di denuncia, il datore di lavoro deve indicare le proprie generalità e quelle dell’infortunato, i rispettivi codici fiscali e i recapiti, oltre al codice assegnato ai fini del versamento dei contributi.

Deve essere indicata con precisione il giorno e l’ora dell’incidente e il momento nel quale la collaboratrice familiare, ha abbandonato il lavoro.

Devono essere indicate in modo particolareggiato, le cause e le circostanze dell’infortunio, i nominativi di eventuali testimoni e occorre precisare la natura e la sede anatomica della lesione.

Va indicata la durata del normale orario di lavoro settimanale e la misura della retribuzione oraria convenzionale sulla quale si versano i contributi INPS.

Se la lavoratrice è occupata presso altre famiglie, devono essere specificati i nominativi degli altri datori di lavoro, il numero delle ore settimanali svolte presso di loro e la retribuzione convenzionale oraria.
Tutti questi dati vanno controfirmati dalla collaboratrice familiare.
Conservazione del posto

orario superiore alle 25 ore settimanalia part-time orario inferiore alle 25 ore
1) fino a 6 mesi di anzianità: 10 giorni1) fino a 6 mesi di anzianità: 8 giorni
2) da 6 mesi a 2 anni: 45 giorni2) da 6 mesi a 2 anni: 10 giorni
3) oltre 2 anni: 180 giorni3) oltre 2 anni: 15 giorni
indennità
primi 3 giorni carico datore di lavoro
a totale carico INAIL sul salario convenzionale:
dal 4° gg. al 90° gg. il 60%
dal 91° gg. in poi il 75%
una rendita per l’inabilità permanente se la capacità lavorativa è ridotta in misura superiore al 10%
un assegno per l’assistenza personale continuativa
una rendita ai superstiti e un assegno una tantum in caso di morte
cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici
o la fornitura di apparecchi di protesi






MALATTIA


L’INPS non retribuisce alcuna indennità (l’assicurazione copre solamente le prestazioni sanitarie e farmaceutiche)

Il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato.
La colf deve consegnare al datore di lavoro il certificato medico entro 3 giorni dall’inizio della malattia; valgono le disposizioni di legge in materia di visite di controllo, ecc.



Conservazione del posto


orario superiore a 25 ore settimanalia part-time orario inferiore a 25 ore settimanali

1) fino a 6 mesi di anzianità: 10 giornida 3 sei 6 mesi di anzianità: 8 giorni
2) da 6 mesi a 2 anni: 45 giornida 6 mesi a 2 anni : 10 giorni
3) oltre i 2 anni: 180 giornioltre i 2 anni: 15 giorni

Indennità carico datore di lavoro

fino al 3° giorno consecutivo il 50% della retribuzione globale di fatto
dal 4° giorno in poi il 100% “ “ “ “ “





INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Anche le colf hanno il diritto a percepire la indennità di disoccupazione ordinaria o con i requisiti ridotti.
Attenzione però perché il diritto lo si ha solo in caso di licenziamento (regola che vale per tutti i lavoratori e le lavoratrici) .
L'art. 34, comma 5, L. n. 448 del 23.12.98, in vigore dal 1° gennaio 1999 ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31.12.98 non dà diritto alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria sia essa con requisiti normali che ridotti.

L'importo della indennità sarà in tutti i casi molto basso perché i contributi vengono versati su un salario convenzionale, sul quale si calcolano tutte le prestazioni INPS e INAIL.

INDENITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Spetta a tutti i lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che siano stati licenziati a condizione che il lavoratore abbia:

almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
almeno 52 contributi settimanali nel bienni precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

L'indennità viene corrisposta per 180 gg. La domanda va indirizzata all'INPS e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 gg. dal licenziamento.

L'indennità decorre dall'8° gg. del licenziamento se la domanda è presentata entro i primi 7 gg. o dal 5° gg. successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'indennità è corrisposta nella misura del 30% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 1999 è pari a £. 1.423.713 o £. 1.711.166 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione media mensile lorda superiore a £. 3.080.098 (NON E' IL CASO DELLE COLF..).

Viene corrisposta ogni mese presso tutte le sedi dell'INPS e cessa quando il lavoratore ha raggiunto le 180 giornate oppure se viene avviato a un nuovo lavoro, se viene cancellato , per qualunque motivo dalle liste dei disoccupati o se diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere indirizzato al Comitato Provinciale. E' opportuno rivolgersi all'INCA sia perla domanda che per l'eventuale ricorso.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

In mancanza nell'anno di contribuzione nel biennio, il lavoratore ha diritto a percepire la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti se può far valere:

due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria
almeno 78 gg. di lavoro nell'anno precedente.

In merito al calcolo delle 78 giornate, l'INPS ha chiarito (sulla base di sentenze) che si computano oltre ai giorni effettivamente lavorati, anche i giorni di ferie, festività, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità o di malattia e situazioni assimilabili, purchè retribuite, coperta di contribuzione obbligatoria e comunque relative ad un periodo complessivamente considerato come lavorativo.


Questo criterio deve essere applicato solo ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione e non anche per determinare il numero delle giornate da indennizzare; ciò in quanto i lavoratori hanno titolo ad essere indennizzati per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate.

L'indennità è corrisposta nella misura del 30% della retribuzione complessivamente percepita per le giornate lavorate.