Il contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il lavoratore oltre ad indicare:
a)gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 20;
d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
deve indicare anche la data di inizio e la durata prevedibile dell’attivita’ lavorativa presso l’utilizzatore.
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione e’ nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto a tempo indeterminato, nel contratto è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di essere assegnato ad un’impresa utilizzatrice (vedi art. 30 – CCNL 23.09.2002)
La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore. L’indennità è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.