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I diritti fondamentali previsti dalla Costituzione

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I DIRITTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE


La Costituzione della Repubblica italiana rappresenta l'atto con il quale si stabiliscono i principi fondamentali della convivenza civile nell'Italia democratica e repubblicana.
Il rispetto della dignità della persona umana, l'uguaglianza morale e giuridica di tutti, pur nella diversità di ognuno, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all'istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori, il riconoscimento della funzione della famiglia, costituiscono il sistema di valori fondamentali sui quali si regge la società italiana.
La Costituzione è il frutto del lavoro della prima assemblea eletta a suffragio universale e diretto, alla quale per la prima volta, in base al decreto 1° febbraio 1945, furono ammesse le donne.

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani sono stati chiamati a votare contemporaneamente per:

·eleggere i componenti l'Assemblea Costituente che aveva il compito di elaborare la Costituzione Italiana;
·scegliere attraverso il referendum Istituzionale se l'Italia doveva essere una Repubblica o una Monarchia.

Il risultato della doppia consultazione elettorale è stato:

1) l'elezione di 556 deputati di cui 21 donne;
2) la scelta della Repubblica come forma istituzionale dello Stato.

Dal 4 marzo al 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente ha esaminato il progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione rappresentativa di tutte le forze presenti in Assemblea, composta da 75 deputati di cui 5 donne.

La Costituzione, composta nella sua versione definitiva da 139 articoli e 18 disposizioni finali e transitorie, è stata approvata a larghissima maggioranza, 453 sì e 62 no, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione definisce le regole di vita democratica da un duplice punto di vista:

·dei diritti dei cittadini nei loro complessi rapporti civili, etico-sociali, economici e politica;
·dell'organizzazione dei poteri dello Stato: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Enti Locali, garanzie costituzionali.

Fra queste, vi è stata l'istituzione della Corte Costituzionale che ha il compito di esaminare se le leggi siano o no in contrasto con i principi della Costituzione.

Nel caso che la Corte Costituzionale riconosca l'incostituzionalità di una legge, questa cessa di avere validità . Molte sentenze della Corte Costituzionale in materia di discriminazioni nei confronti della donna sono state decisive per promuovere la legislazione paritaria.

LAVORO

La Costituzione afferma che " la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione " (art. 37 Cost.).

Con la sensibilità acquistata oggi, si può dire che < l'essenziale funzione familiare> a cui si fa riferimento nell'articolo citato deve riguardare indistintamente sia la donna che l'uomo.
Il principio della parità ha ispirato la legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra donne e uomini in materia di lavoro, che ha eliminato una serie di discriminazioni che, sia pure sotto il pretesto di voler tutelare le donne in quanto tali, limitavano i diritti delle lavoratrici. Tale legge, ha inoltre, esteso il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, anche al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrici (diritti che oggi è stato ampliato a seguito della legge n. 53/2000),
La legge vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La Costituzione afferma, inoltre, un altro rilevante principio: tra donna e uomo, a parità di lavoro, non deve esistere disuguaglianza di retribuzione; ugualmente non deve esserci discriminazione per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.).

Questo principio ha trovato piena attuazione solo con la legge 9 gennaio 1963 n. 7, che ha aperto alle donne tutte le carriere prima escluse, tra cui la carriera diplomatica e la magistratura.

PARITA'

La Costituzione italiana stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica tra donna e uomo.
L'art. 3 infatti afferma che " tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Queste dichiarazioni hanno particolare rilevanza per la donna che subisce discriminazioni che di fatto limitano la sua libertà e uguaglianza (azioni positive)

FAMIGLIA

L'art. 29 della Costituzione italiana stabilisce che: " la repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è una ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
Come madre, insieme al padre, la donna ha il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.).

Tali principi hanno trovato piena applicazione nella riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151) risultato dell'ampia convergenza di forze politiche e di associazioni e organizzazioni femminili di diversa ispirazione. Sono state introdotte importanti innovazioni ispirate al valore della parità e dell'uguaglianza nei rapporti tra donna e uomo considerati sotto il duplice ruolo di coniugi e di genitori.

Si è realizzato così un importante cambiamento rispetto alla legislazione precedente per la quale la donna sposata era soggetta alla podestà del marito che era il capo famiglia, ne assumeva il cognome ed era obbligata a seguirlo ovunque egli credesse opportuno fissare la sua residenza.

Nella riforma legislativa le norme che prevedevano una differenza di trattamento fra i coniugi sono state abolite e la nuova famiglia è ordinata su una base di uguaglianza.

Con il matrimonio, infatti, i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.

Entrambi sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia e concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare.

La podestà esercitata sui figli non è piu solo del padre, ma spetta ad entrambi i genitori.

Forse, però, l'innovazione piu rilevante della riforma è costituita dall'introduzione della comunione legale dei beni fra i coniugi, per cui tutto quello che viene acquistato dopo il matrimonio è considerato di proprietà comune di entrambi i coniugi in parti uguali.
E' stato riconosciuto, in tal modo, tangibilmente, il contributo della donna alla famiglia anche con il suo lavoro svolto fra le mura domestiche.

LIBERTA' PERSONALE

L'art. 2 riconosce e garantisce i "diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali".
Tutti gli altri diritti e libertà derivano da questo principio basilare riguardante la libertà personale, come uno dei diritti inviolabili dell'uomo, intendendo il termine uomo nel senso di umanità, comprensivo sia della donna sia dell'uomo.

L'art. 13 afferma che: la libertà personale è inviolabile, mentre gli articoli 14 e 15 precisano che: il domicilio, inteso come luogo dove la persona abita con la sua famiglia o esercita la sua attività e la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

LIBERTA' DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE (art. 17, 18)

La Costituzione garantisce il diritto di riunirsi, per il quale il preavviso alle autorità è richiesto solo per comprovati motivi di sicurezza, e quello di libertà di associazione. Sono escluse da questo diritto solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

LIBERTA' DI PENSIERO E DI STAMPA (art. 21)

Tale diritto garantisce la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione (per esempio radio e televisione). Questa libertà è fondamentale in una società democratica per una corretta informazione su fatti e opinioni.

LIBERTA' RELIGIOSA (art. 19)

Tale libertà consiste nel diritto di aderire o meno ad una fede religiosa e di adempiere liberamente gli atti individuali e collettivi del culto professato.

DIRITTO DI VOTO (art. 48)

E' riconosciuto a tutti i cittadini, donne e uomini, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il voto deve essere personale, libero e segreto.
La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica con il voto può essere realizzata sia in forma indiretta (democrazia indiretta) attraverso l'elezione dei componenti il Parlamento (Camera e Senato) e dei Consigli regional, Provinciali, Comunali, sia in forma diretta nei casi di Referendum nei quali il cittadino, è interpellato direttamente e determina, attraverso il voto, la volontà dello Stato.

DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE POLITICA (art.49)

Tale norma garantisce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti politici per contribuire democraticamente a stabilire le linee della politica nazionale.

DIRITTO DI ISTRUZIONE (art. 34)

La frequenza alla scuola è un diritto di tutti i cittadini. Per questo, per almeno 8 anni, essa è obbligatoria e gratuita. La Costituzione prevede che gli studenti meritevoli, anche privi di mezzi, possono raggiungere i livelli piu alti di studi.

DIRITTO ALLA SALUTE (ART. 32)

La salute è considerata un diritto fondamentale dell'individuo, e interesse specifico della collettività. Per gli indigenti la Costituzione prevede cure gratuite.

DIRITTO AL LAVORO (ART. 1, 35, 36 e 38)

L'art. 1 afferma che: " l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Tale diritto rappresenta, quindi il valore centrale della convivenza civile. E' per questo che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35), stabilisce i criteri che devono presiedere al diritto di retribuzione che deve essere "proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato" e, in ogni caso, "sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa" (art. 36).
Tutela inoltre, espressamente i diritti dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere, per i quali afferma il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38), e stabilisce che devono essere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38).

DIRITTO ALLA GIUSTIZIA (art. 42)

La Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La Costituzione prevede il diritto alla difesa per i non abbienti, assicurando i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Sono passati ormai quasi 50 anni dall'emanazione della Carta Costituzionale.