28/5/2013 ore: 2:00

Esselunga - Chiarimenti in merito all’esercizio del diritto di assemblea

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Roma 28 maggio 2013


Oggetto: Esselunga - chiarimenti in merito all’esercizio del diritto di assemblea



nel corso dell’ultimo Coordinamento Nazionale, fra i vari temi dibattuti, è emersa l’esigenza di chiarimenti rispetto all’esercizio del diritto di assemblea nei negozi.
Di seguito alcune considerazioni costruite in base agli orientamenti giurisprudenziali più consolidati:
L’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori prevede il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nella stessa unità produttiva in cui prestano la loro opera per discutere <materie di interesse sindacale e del lavoro>.
L’esercizio del diritto dei lavoratori di riunirsi richiede la concreta collaborazione del datore di lavoro, il quale deve rendere disponibili locali adeguati in cui l’assemblea deve svolgersi.
L’assemblea può essere convocata solo dalle RSA (RSU) singolarmente o congiuntamente.
Alle riunioni, che possono interessare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori interessati, siano o meno iscritti ad un sindacato.
Le convocazioni dell’assemblea devono essere comunicate al datore di lavoro (specificando, secondo quanto previsto dal CCNL, l’ordine del giorno) che ne accoglie le richieste in base all’ordine di precedenza della convocazione effettuata dalla RSA o RSU. Il datore deve essere preavvisato, ove alla riunione partecipino dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSA (o la RSU).
L’assemblea può svolgersi durante o al di fuori dell’orario di lavoro e può essere indetta dalle RSA (o RSU) in locali dell’unità produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera.
Qualora il datore di lavoro abbia predisposto un apposito locale per lo svolgimento dell’assemblea, i lavoratori sono tenuti ad utilizzare quel locale, a meno che esso non sia inidoneo allo scopo. In assenza di un preventivo accordo i lavoratori possono scegliere liberamente, nell’ambito della unità produttiva, ove riunirsi purché ciò non comprometta interessi giuridicamente rilevanti dell’impresa (ad esempio: l’assemblea non deve impedire o ostacolare lo svolgimento dell’attività lavorativa di coloro i quali non partecipano all’assemblea).
La norma, infine, precisa che spettano 10 ore all’anno ( nel CCNL Terziario 12 ore) per le assemblee effettuate durante l’orario di lavoro e che per esse è corrisposta la normale retribuzione.
L’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 attuativo delle previsioni dello Statuto, pur dichiarando formalmente le 10 ore annue spettanti ai lavoratori, ne attribuisce 7 alla RSU e 3 ai sindacati firmatari del CCNL applicato all’unità produttiva.
La giurisprudenza ha precisato che le 3 ore di assemblea spettano all’insieme delle OO.SS. firmatarie del CCNL e non a ciascuna di tali Organizzazioni ( Cass, 30-8-2010).
In base all’articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori il diritto di assemblea può essere esercitato durante l’orario di lavoro nei limiti delle 10 ore annue (12 nel terziario),regolarmente retribuite.
Il diritto alla retribuzione per le ore di partecipazione all’assemblea sindacale ha lo scopo di incentivare il lavoratore a partecipare attivamente alle iniziative di confronto all’interno della comunità di lavoro (Cass. 1-8-1986 n.4934).
Il limite delle 10/12 ore è stato però diversamente interpretato: parte della dottrina l’ha ritenuto riferito al singolo lavoratore, che individualmente non potrebbe partecipare ad assemblee retribuite per più di 10/12 ore all’anno, mentre, per altra dottrina, invece, esso costituirebbe un limite quantitativo riferito direttamente alla RSA/RSU con la conseguenza che ciascuna RSA o RSU non potrebbe indire, durante l’orario di lavoro, assemblee per più di 10/12 ore all’anno.
Prendendo spunto da tale posizione, un’interpretazione ancor più restrittiva, imputa il limite in questione a tutte le RSA o RSU presenti in azienda con la conseguenza dell’impossibilità di indire, in uno stesso anno, complessivamente più di 10 ore di assemblea da tenersi durante l’orario di lavoro.
In giurisprudenza la Cassazione, con la sentenza n. 16942 del 21-7-2009 rigetta la tesi delle 10/12 ore all’anno per ogni lavoratore in quanto si avrebbero, sul piano pratico, conseguenze abnormi per il datore di lavoro: potrebbero essere convocate assemblee continue, cui partecipino pochi lavoratori, fino ad esaurimento del monte ore di tutti i lavoratori dell’unità produttiva, con il rischio di completa paralisi dell’attività lavorativa.
La Consulta riferisce, invece, il limite in questione alla generalità dei lavoratori destinatari dell’invito all’assemblea, con la conseguenza comunque dell’impossibilità per la RSA/RSU di convocare ulteriori assemblee una volta esaurite le 10/12 ore annue, a prescindere dalla partecipazione del singolo lavoratore.
Il CCNL prevede poi che le assemblee in orario di lavoro avvengano “con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.”
Da quanto fino a qua esposto si evince che: i lavoratori non in orario di lavoro al momento dell’assemblea possono partecipare senza diritto alla retribuzione, essendo le 12 ore annue non a disposizione del singolo.
La contrattazione di secondo livello (esercitata congiuntamente da OOSS Territoriali e RSA/RSU) è stata in teoria chiamata a convenire con la impresa le “modalità” di esecuzione delle assemblee che determinino la salvaguardia di persone, beni, e servizio di vendita.
Qualora tale accordo non sia ricercato, o non si trovi, il diritto all’assemblea deve comunque essere garantito e l’impresa può definire un presidio minimo necessario purché ciò non sia pretestuosamente confezionato al fine di ostacolare la partecipazione.
L’assemblea, svolta in diverse fasce orarie articolate durante la medesima giornata, dovrebbe, tra l’altro, essere sostenuta nei confronti dell’azienda come modalità per facilitare la partecipazione, e nel contempo, garantire un’affluenza scaglionata e quindi disciplinata, che in assenza di accordi, deve essere spesa dalle OOSS e dalla RSA/RSU come manifestazione concreta di voler garantire, seppur autonomamente, corrette modalità di esecuzione. Il concentrare l’assemblea in un solo orario, (magari di punta), in assenza di accordi condivisi sull’effettuazione, potrebbe infatti produrre l’effetto di spresidiare totalmente l’area di vendita e il magazzino, arrecando danno all’impresa, e rischio per l’incolumità della clientela.

p. la Segreteria Filcams Nazionale
Cristian Sesena