13/12/1996 ore: 0:00

Differenze Accordi 626 siglati con Confcommercio e Confesercenti

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I. DIFFERENZE TRA I DUE ACCORDI


La normativa stabilita dagli accordi Confcommercio e Confesesercenti è pressoché identica. Si differenziano invece sull’impianto strutturale e funzionale per quanto concerne l’articolazione sia tra terziario e turismo, sia del livello territoriale. Infatti:
·la contrattazione periferica prevista dal punto 15., da effettuarsi e concludersi entro il prossimo 31 marzo 1997, si dovrà negoziare con le rispettive associazioni datoriali, a livello territoriali di:
àprovincia e distinta tra terziario e turismo, per quanto concerne l’accordo Confcommercio;
àregione e congiunta tra terziario e turismo, per quanto concerne l’accordo Confesercenti.

·Inoltre, mentre per Confesercenti l’accordo stabilisce un sistema unico sia al livello nazionale che regionale per il Terziario e il Turismo (permettendo così una sinergia operativa, funzionale ed economica oltre che una certa semplificazione), per Confcommercio invece il sistema è duale tra terziario e turismo sia al livello nazionale che provinciale.
Ciò implica che per Confcommercio gli accordi periferici di cui al punto 15 per la costituzione e il funzionamento sia del RLST (punto 6b), il finanziamento e la costituzione degli OPP (punti 12 e 13), dovranno effettuarsi in modo separato:
àper il terziario con le ASCOM provinciali;
àper il turismo con le varie associazioni provinciali firmatarie del CCNL.

·Per quanto concerne il Rappresentante territoriale per la sicurezza (RLST) per le aziende fino a 15 dipendenti, la normativa stabilita nei due accordi è la stessa. Tuttavia per Confesercenti, che aveva manifestato una predisposizione maggiore a trovare soluzioni che privilegiassero il RLST e che potrà essere recuperata in sede di accordo regionale, il RLST potrà essere più agevolmente impiegato in maniere intersettoriale per le aziende del turismo e terziario circoscrivendo meglio le aree/bacini territoriali sub-regionali d’intervento. Con l’accordo Confcommercio invece, salvo intese specifiche, il RLST dovrà operare in forma distinta tra aziende del terziario e del turismo, e diverrà più difficile la suddivisione del territorio sub-provinciale e la ripartizione tra le singole OO.SS..

·Per le aziende non associate alle varie associazioni datoriali stipulanti, le normative stabilite dagli accordi relativamente ai punti il cui rinvio è demandata dal DLgs. sono da considerarsi ugualmente operanti. Ciò poiché gli accordi realizzati, discendono dal rispettivo rinvio legislativo (art. 18 -commi 4 e 7, art. 19 comma 2 e 3., art. 22 comma 1 e 2.) e ne assumono quindi una valenza di fatto obbligatoria, salvo che non siano stati stipulati altri accordi discendenti dalla contrattazione collettiva.

Tab. 1.
TITOLO V DEL DLgs 626/94

Articolo 18, commi:
Articolo 19, commi:
Articolo 20, commi
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.” 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.


II. CONTENUTI DELL’ACCORDO
Premessa
I principi richiamati e le finalità dichiarate in premessa, vanno sempre tenute presenti poiché costituiscono linee guida e norme di comportamento per tutti, sia per la contrattazione, sia durante la gestione e l’applicazione degli accordi. Tali dichiarazioni infatti stabiliscono gli scopi dell’accordo e cioè di:
·attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
·migliorare i sistemi e le procedure di prevenzione e protezione dai rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori ma anche degli utenti e clienti;
sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
·dare attuazione agli adempimenti in materia demandati dal DLgs 626 per la consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
·ispirarsi reciprocamente nei rapporti a criteri di partecipazione privilegiando relazioni sindacali non conflittuali finalizzate nell’attuazione di una politica di prevenzione e protezione.

PRIMA PARTE
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Tratta del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fissando le modalità di individuazione ed elezioni dello stesso, con norme distinte tra aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti rispetto alle aziende fino a 15 dipendenti.
Rappresentante aziendale per la sicurezza

·Il numero dei RLS assunto dagli accordi è lo stesso previsto dalla Legge, fermo restando che i CIA potranno stabilire clausole più favorevoli.
    Per quanto riguarda il computo dei dipendenti, vi lleghiamo la circolare del Ministero del Lavoro n.154/96 di cui il punto 3. è dedicato ai criteri di computo riassunti nella tab.2
    Tab. 2
Computo dei dipendenti: Circolare n.154 del 19/11/1996 punto 3.
Si computano
Esclusi dal computo
In base alla indicazione del Ministero:
1.Dipendenti con rapporto di lavoro anche speciale;
2.Assunti con contratto di formazione e lavoro;
3.Apprendisti
4.Assunti a termine (stagionali) solo qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo;
5.Soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto;
6.Utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica; universitaria e professionale;
7.Titolari di rapporto di lavoro sportivo;
8.Lavoratori in trasferta
9.Lavoratori a tempo parziale in misura corrispondente al numero di ore contrattualmente previste
In base al DLgs 626/94:
1)Allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
2)Addetti ai servizi domestici e familiari di cui alla Legge 877/73;
3)Lavoratori con rapporto di lavoro di portierato;
Su interpretazione del Ministero:
4)lavoratori in prova;
5)Sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
6)I volontari come definito nella legge 266/91

    Non è condivisibile in proposito, il computo stabilito in pro-quota oraria dei Part time, perchè questo fa scendere il numero dei dipendenti in tutte le aziende e tende a stabilire una proporzionalità del rischio in rapporto al tempo di lavoro anziché alla situazione effettiva del luogo di lavoro.

·Unità produttiva. Nelle aziende con più unità diffuse nel territorio (comunale, provinciale, regionale o nazionale), occorre tener presente la definizione di “Unità produttiva” poiché il decreto 242/94 correttivo al DLgs 626/94 all’art. 2 comma 1 ha stabilito:
àlettera i) - l’unità produttiva è lo “stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale
àlettera b) - il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
In relazione a ciò, risulta che talune aziende, al momento alcune cooperative, sosterrebbero che i Negozi, Supermercati e Ipermercati, non avendo una autonomia finanziaria, non possono essere considerati Unità produttiva. Quindi, ai fini della elezione del RLS propongono di definire come tale l’intera azienda. Una posizione che ha già trovato riscontro stranamente e pericolosamente in taluni accordi aziendali. Non ci si rende conto che una simile interpretazione rimetterebbe in discussione anche la concezione di Unità produttive per la elezione della RSU o la costituzione della RSA, poiché in base sia al DLgs. 626 che agli accordi sottoscritti “il RLS deve essere eletto o nominato tra i componenti la Rappresentanza sindacale laddove costituita”.
In proposito invitiamo tutte le strutture e i dirigenti a mantenere il massimo rigore interpretativo, evitando compromessi e pasticci che potrebbero mettere in discussione principi e diritti ben più grossi e importanti. Pertanto, si invita fermamente a seguire queste prime indicazioni:
Þper il RLS l’Unità produttiva deve essere la stessa ove si ha il diritto di eleggere la RSU o costituire la RSA;
Þin caso di conflitto interpretativo ove non siano già state costituite le RSA/RSU, va chiesto all’azienda di indicare e localizzare formalmente (per iscritto) specificando:
àl’articolazione delle Unità produttive per la propria azienda;
àla figura del “datore di lavoro” a cui è demandata la responsabilità dell’art. 1 comma 4 ter e art. 4.;
àla sede ove viene fatta la valutazione del rischio e del documento di cui all’art. 4
àla sede ove è custodito il documento di valutazione dei rischi;

Tab. 3.
TITOLO I - Capo I

Art. 1
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.
    Art. 2
    Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
    Art. 4
    1.Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, ... omissis .... i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
    2.All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
    a)una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b)l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
    c)il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
    3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
    4. Il datore di lavoro:
    a)designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
    b)designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
    c)nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.

      Qualora il datore di lavoro, fosse responsabile di molteplici “sedi staccate/unità aziendali” tale da configurarle come unica Unità produttiva, allora ciò andrà:
      àsottoposto in prima istanza alla valutazione dell’OP (Territoriale e Nazionale);
      àconsiderato, in caso affermativo, oltre che per il RLS anche per la RSA/RSU .
      Va tenuto anche presente che in una simile eventualità, per il RLS inter-unità si porrebbe la necessità di una serie di esigenze di supporto, peraltro non regolate dall’accordo nazionale:
      àrimborso delle spese per la mobilità tra le varie unità presenti nel territorio considerato;
      àmodalità di computo o meno delle ore di permesso per gli spostamenti;
      àesigenza di un monte permessi maggiore;
      àmodalità di assegnazione e ripartizione a ciascun RLST delle diverse Unità presenti nel territorio per l’esercizio e l’adempimento delle attribuzioni stabilite;
      Tuttavia l’art. 19 comma 2. (Vedi Tab. 1.) stabilisce che il RLS ha diritto di disporre dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

      ·Individuazione del RLS, deve avvenire:
      a)in presenza di RSU/RSA, con candidato/i scelti tra i componenti la RSU/RSA su una o più liste separate presentate dalle OO.SS., ed eletto/i dai lavoratori mediante scrutinio segreto. In tal caso il RLS dovrà essere anche componente la RSU/RSA.
        In questo caso si dovrà operare nel modo seguente:
      ·RSU da costituire in contemporanea alla elezione del RLS, presentazione dei candidati a RSU indicando tra essi il/i candidato/i a RSL;
      ·RSU già eletta, indicazione del/i candidato/i RLS tra i propri componenti la RSU.
          Per entrambi i casi, le modalità da seguire per la elezione del RLS sono quelle dell’accordo interconfederale sulle RSU del 27 luglio 1994 (Confcommercio) e dell’8 giugno 1995 (Confesercenti).
      ·RSA completamente costituita, presentazione dei candidati a RSU indicando tra essi il/i candidato/i a RSL ed elezione con modalità da concordarsi con il datore di lavoro, seguendo quanto stabilito al punto 3 dell’accordo.
      b)in assenza di RSU/RSA o con un numero inferiore di componenti rispetto a quello previsto, per la elezione si procede, sempre mediante elezione a scrutinio segreto sulla base delle procedure e modalità di cui al punto 3.
        Per la individuazione ed elezione del RLS nelle realtà prive di RSA/RSU si consiglia di operare come indicato nella successiva Tab. 4.

        Tab. 4.
      1.nelle aziende del turismo aderenti alle associazioni appartenenti a Confcommercio e Confindustria, convocazione di assemblee retribuite durante l’orario di lavoro indette dalle OO.SS. nelle Unità aziendali ove siano occupate più di 15 dipendenti (Art. 28 CCNL);
      2.nelle aziende del terziario distributivo e di servizio aderenti a Confcommercio, convocazione di assemblee non retribuite fuori dell’orario di lavoro per il caso di assenza totale di RSA/RSU; di assemblee retribuite in caso di presenza anche di un solo RSA/RSU. (Art. 33 CCNL);
      3.nelle aziende e Unità produttive fino a 15 dipendenti del turismo e terziario raggruppate in Confcommercio, il titolare dell’iniziativa non è esplicitamente indicato nel punto 6. dell’accordo. Tuttavia al punto 13. è indicato tra i compiti dell’OPP: Attuare le disposizioni di cui al punto 6. (quindi 6a oltre che 6b). Questo significa che l’iniziativa per la individuazione del RLS in tali aziende deve essere assunta dagli OP Territorialmente previsti
      4.nelle aziende della distribuzione cooperativa, convocazione di assemblee retribuite durante l’orario di lavoro indette dalle OO.SS. in tutte le Unità aziendali ove siano occupate più di 2 dipendenti (art. 35 CCNL);
      5.nelle aziende del turismo aderenti alle associazioni appartenenti a Confesercenti, convocazione di assemblee retribuite durante l’orario di lavoro indette dalle strutture territoriali FILCAMS FISASCAT UILTuCS ove siano occupati lavoratori dipendenti (All. Q CCNL) oppure mediante l’OPR come nel punto 3) di questa tabella;

        • In caso di costituzione della RSU dopo l’avvenuta elezione del RLS, quest’ultimo resterà comunque in carica per i tre anni di mandato, contrariamente a quanto previsto dagli accordi Confindustria e Cooperative che ne stabiliscono invece la sostituzione.
        • In tutti i casi, l’avvenuta elezione del RLS deve essere comunicata all’OP territorialmente competente, inviando anche il relativo verbale dell’avvenuta elezione da parte del datore di lavoro.
        • Il punto 7. regola infine le modalità di elezione del RLS nelle aziende stagionali, intendendo per tali quelle che realizzano la chiusura totale dell’azienda per uno o più periodi nel corso dell’anno.
            ·I permessi retribuiti, stabiliti nei due accordi così come quelli con Confindustria e Centrali cooperative, sono di esclusiva pertinenza del livello delle parti stipulanti l’accordo.
            Tab. 5.
            Fasce di dipendenti per RLS aziendale
            Confcommercio.
            Confesercenti
            Confindustria
            CentraliCoop.
            Aziende con più di 15 dipendenti
            Aziende e Unità produttive da 16 a 30 dipendenti
            30
            30
            40
            40
            Aziende e Unità produttive oltre i 30 dipendenti
            40
            40
            40
            40
            Ore per la formazione
            32
            32
            32
            32
            Per le aziende stagionali le ore sono riproporzionate in relazione alla durata del periodo di apertura con un minimo per ciascuna fascia di dipendenti rispettivamente di 9 e 12 ore.
            Aziende fino a 15 dipendenti
            Aziende fino a 5 dipendenti
            12
            12
            12
            12
            Aziende 6 a 10 dipendenti
            16
            16
            30
            30
            Aziende oltre i 10 dipendenti
            24
            24
            30
            30
            Ore per la formazione
            32
            32
            32
            32
            Per le aziende stagionali le ore sono riproporzionate in relazione alla durata del periodo di apertura con un minimo per ciascuna fascia di dipendenti rispettivamente di 4, 5 e 7 ore.

                  Per i RLS che fossero anche RSU/RSA le ore stabilite debbono intendersi aggiuntive a quelle per l’esercizio dell’attività sindacale.

              Rappresentante territoriale per la sicurezza (RLST)
                Nell’Accordo nazionale, la istituzione del RLST purtroppo non costituisce l’opzione prevalente che potrà invece essere assunta e definita negli accordi Provinciali (per il raggruppamento Confcommercio) o Regionale (per il raggruppamento Confesercenti); accordi che sono condizione necessaria per la loro istituzione.
              ÞL’accordo nazionale si limita a stabilire alcuni principi base, tra cui:
              ·il RLST è nominato congiuntamente tra FILCAMS FISASCAT UILTuCS territoriali e debbono essere comunicati all’OP del territorio competente;
              ·i nominati RLST debbono essere in possesso di adeguate conoscenze o provata esperienza nel settore;
              ·l’OP del territorio competente ratificherà con propria delibera la designazione e gli assegnerà l’ambito territoriale e/o settoriale di competenza;
              ·i RLST debbono partecipare obbligatoriamente ai corsi di formazione indicati dall’OP territoriale;
              ·duratano in carica per 3 anni e sono eventualmente rinominabili;
                ÞNegli acordi territoriali che istituiscono il RLST:
                ·occorre stabilire regole chiare sulle modalità di opzione trà il RLS Territoriale e quello Aziendale;
                ·A nostro avviso, una volta convenuto tra le parti l’istituzione del RLS Territoriale dovrebbe essere di comune interesse stabilire, anche per i vincoli alle imprese non associate:
                a)il RLST costituisce il sistema scelto dalle parti e valido per tutte le aziende e Unità produttive fino a 15 dipendenti;
                b)l’opzione aziendale diversa (RLS in Azienda) deve comportare le seguenti procedure vincolanti:
                1)opzione formale da da parte dei dipendenti;
                2)comunicazione all’OP del territorio competente, da parte del datore di lavoro, della scelta avvenuta di eleggere il RLS in azienda, con relativa documentazione e data di elezione;
                3)invio all’OP del relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione del nominativo eletto ed i suoi dati anagrafici compreso quello di residenza.
                  ÞPer il finanziamento e il funzionamento del RLST è necessario:
                  ·costituire gli OPP(Provinciali per Confcommercio) e OPR (Regionali per Confesercenti);
                  ·provvedere a stabilire con accordi da realizzarsi entro il 31 marzo 1997le modalità e la quantità di contribuzione a carico delle aziende interessate nonché il numero dei RLST in rapporto al bacino di utenza ed alle adesioni delle aziende fino a 15 dipendenti.
                      Per la determinazione dei costi occorre tenere presente che per il RLST vanno considerati:
                  ·la retribuzione per 14 mensilità per 15 mensilità con i relativi contributi sociali, assicurazione infortuni (considerando che non essendo dirigenti sindacali non possono usufruire del distacco legge 300);
                  ·spese di mobilità nel territorio (spostamenti, telefonia mobile, ecc.);
                  ·costi per la formazione iniziale e continua;
                  ·spese per supporto di attività logistica, di segreteria, telefoniche, fax, postali, eventuali supporti informatici (HW e SW), ecc.;
                  ·materiali e documentazioni informative (manuali, pubblicazioni, documentazione tecnico informativa);
                      Tenendo conto della delicatezza di taluni problemi, la loro definizione dovrà essere impostata e definia sulla base di indirizzi e indicazioni nazionali:
                  ·Tipologia e titolarità del rapporto del RLST e relativi aspetti economici e fiscali;
                  ·Sede logistica e operativa;
                  ·Modalità di rapporto con le OO.SS. e i lavoratori in relazione al fatto che il RLST rappresenta tutti i lavoroatori e OO:SS.
                  ·regolamento operativo e dei trattamenti;
                      Considerata la complessità del ruolo,e fermo restando l’articolazione territoriale stabilita dai singoli accordi, si pone l’esigenza di stabilire unitariamente come OO.SS. in un contesto regionale:
                  ·l’RLST non possa essere componente dell’OP;
                  ·coordinamento politico e operativo dei RLST dei vari territori;
                  ·socializzazione e interscambio delle esperienze;
                  ·modalità di ripartizione e di rotazione tra candidati indicati dalle singole OO.SS. laddove il numero non sia divisibile per tre;


                  Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
                Tab. 6.


                essere consultato preventivamente e obbligatoriamente [art. 4. c.5 p)] ·individuazione e valutazione dei rischi
                ·documento aziendale sulla valutazione dei rischi;
                ·programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e protezione adottata
                ·autocertificazione del datore di lavoro sostitutiva del documento di valutazione dei rischi
                ·prima della valutazione del rischio, in ordine alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative di cui all’art. 78 c.1
                ·designazione addetti al servizio prevenzione:
                1.attività prevenzione incendi
                2.attività pronto soccorso
                3.attività evacuazione lavoratori
                ·organizzazione, contenuti e programmazione della formazione dei lavoratori alla sicurezza
                ·su designazione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone dipendenti dal datore di lavoro, per espletamento compiti art. 9, tra cui responsabile del servizio aziendale prevenzione e protezione
                ·svolgimento del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione in determinate operazioni lavorative per le quali, nonostante l'adozione di tutte
                ·le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti
                [art. 4. c.6. e art. 19 c.1 b)]
                [art. 4 c.6 e art. 19 c.1 b)]
                [art. 19 c.1 b)]
                [art. 78 c.6]
                [art. 19 )];
                [art. 19 c.1 c)];

                [art. 19 c.1 c)]
                [art. 19 c.1 c)]
                [art. 19 c.1 c)]
                [art. 19 c.1 c)]
                [art. 19 c.1 d)]

                [art. 8 c.2.)]



                [art. 10 c.1)]



                [art. 68 c.1.]
                promuovere ·elaborazione, individuazione e attuazione misure di prevenzione idonee;
                ·ricorso alle autorità competenti sulla verifica della idoneità delle misure e di
                ·prevenzione e protezione, e dei mezzi impiegati per attuarle;
                ·richiesta di intervento dell' OP territoriale in merito alle controversie insorte
                ·sull'applicazione dei suoi diritti;
                ·verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (c.5 m);
                ·convocazione di apposita riunione in aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti, in
                ·occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
                ·compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie, con riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori
                [art. 11 c.3 e c.4]
                formulare ·osservazioni durante visite e verifiche
                ·proposte in merito alla attività di prevenzione
                segnalare obbligatoriamente al responsabile aziendale i rischi individuati
                partecipare ·attivamente alla attività di prevenzione
                ·alla riunione periodica datore di lavoro, dipendenti, medico competente
                ·alla formazione dei lavoratori nelle occasioni dell'assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature o sostanza pericolose
                ·interagire con il Servizio di prevenzione e protezione aziendale o esterno
                [art. 11 c.1]
                Le attribuzioni del RLS stabilite dal DLgs 626/94 .
                diritto di ricevere ·informazioni e documentazione della azienda inerente a:
                1.valutazione rischi,
                2.misure di prevenzione adottate o adottabili;
                3.sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione e ambiente di lavoro;
                4.infortuni e malattie professionali;
                ·informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
                ·informazioni preventive dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro;
                ·informazioni se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare esposizione anomala dei lavoratori, e adozione relative misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento [art. 67 c.1];
                ·informazioni dal medico competente, dei dati collettivi e anonimi contenuti nel registro di cui all’art. 63 c.1
                ·informazioni dal medico competente, dei dati collettivi e anonimi contenuti nel registro di cui all’art. 63 c.1
                ·informazioni su esercizio attività che comportano uso agenti biologici dei gruppi 2 o 3
                ·informazione su incidenti che possano provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi
                ·informazioni dal medico competente, sul significato degli accertamenti sanitari per i lavoratori
                ·formazione particolare e adeguata superiore a quella per i lavoratori, per essere in grado di assolvere le sue molteplici funzioni
                ·mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
                ·segnalazioni dai lavoratori, delle deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), ed eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
                ·indicazioni dai lavoratori, di problemi concernenti salute e sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza/prevenzione)
                [art. 67 c.1]

                [art. 70 c.3 f)]

                [art. 87 c.3 e)]

                [art. 76 c.4]




                [art. 84 c.1]




                [art. 22 c.4]



                (art. 17 c.1 e)


                [art. 5 c.2 d)]
                accede ·ai luoghi di lavoro
                ·al documento sulla valutazione dei rischi
                ·al registro infortuni
                ·al registro dei lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4
                ·ai dati relativi agli agenti cancerogeni di cui c.4 art 63, con obbligo del segreto aziendale sui processi di lavorazione
                ·al registro per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
                ·alla collaborazione e consulenza di servizi appositamente abilitati a ciò
                [art. 19 c.1 a)]
                [art. 4 c.3]
                [art. 4 c.5]
                [art. 87 c.1 e 2]

                [art.. 63 c.6]

                [art. 70 c.1]
                [art. 24]
                responsabilità ·nessuna responsabilità e sanzione amministrativa o penale è combinabile per l’esercizio delle relative attribuzioni
                PARTE SECONDA
                ORGANISMI PARITETICI (OP)

                Gli OP per il terziario e per il turismo sono stati stabiliti su due livelli: Nazionale e Provinciale (Confcommercio); Nazionale e Regionale (Confesercenti). Inoltre gli OP dei due accordi, interagiranno con gli EE.BB. in modo differenziato:

                Per Confcommercio, distinto tra Terziario e Turismo:
                àl’OP Nazionale per il terziario è costituito come apposita sezione all’interno dell’EBN Terziario ma opererà in piena autonomia funzionale; mentre per il turismo le funzioni di OPN saranno svolte da un’apposita sezione dell’EBNT previo modifiche statutarie da concordarsi tra le parti stipulanti il CCNL; sezione che dovrà essere retta da un Comitato paritetico specifico.
                àl’OP Provinciale per il terziario sarà di fatto un Comitato paritetico che potrà operare nell’ambito dell’EE.BB. provinciale solo se ciò sarà espressamente stabilito nell’accordo provinciale; mentre per il turismo le funzioni dell’OPP saranno svolte di norma dall’EB Territoriale o dal Centro di servizio di cui al CCNL. Le relative funzioni dell’OP, potranno anche essere demandate all’OPP del terziario, previo però accordo a livello territoriale con tutte le associazioni datoriali stipulanti il CCNL. Quest’ultima indicazione, vale ovviamente laddove non fossero stati costituiti gli EE.BB.TT.

                Per Confesercenti, unico per terziario e turismo:
                àl’OP Nazionale è costituito nell’ambito degli EBN del Turismo e del Terziario, ma opererà in piena autonomia funzionale dallo stesso;
                àl’OP Regionale è anch’esso di fatto un Comitato paritetico, che potrà operare nell’ambito dell’EB Territoriale laddove quest’ultimo fosse costituito.
                L’insieme di questa normativa, tiene necessariamente conto delle differenze esistenti in materia di realizzazione degli EE.BB. tra terziario e turismo, e vuole essere uno stimolo per la loro realizzazione.

                Per Intersind
                àBisogna inoltre tenere presente che per le aziende ad essa associate, INTERSIND, pur avendo sottoscritto l’accordo CONFINDUSTRIA, pretende invece di applicare l’accordo di riferimento del CCNL turismo (quindi Confcommercio) e al tempo stesso di costituire propri OP Regionali separati sia da quelli Confindustria e, probabilmente, da Confcommercio. Occorre evitare una simile eventualità che comporterebbe una ulteriore frammentazione.

                Per Cooperative
                àL’accordo interconfederale Centrali Coop e CGIL CISL UIL, prevede la salvaguardia di OP di settore/categoria ai vari livelli, tenuti ad operare nell’ambito di COOP-FORM Nazionale e Regionale. Competente a definire la materia sono solo le parti stipulanti la contrattazione collettiva nazionale.

                Per Confindustria
                àIn questo accordo, il riferimento alla salvaguardia degli Organismi Paritetici di categoria è limitato al livello nazionale, che dovrà operare in sintonia con le linee guida del OPN Confederale.
                ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE (OPN)
                COMPOSIZIONE ACCORDO CONFCOMMERCIO
                TERZIARIO
                TURISMO
                All'interno dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, è costituita un'apposita sezione denominata Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da:
                ·6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione),
                ·6 rappresentanti della CONFCOMMERCIO
                ·con i rispettivi supplenti.
                Opererà in piena autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario.
                Le funzioni sono svolte da una apposita sezione dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo, cui saranno apportate le conseguenti modifiche statutarie.
                  Ne consegue che occorre stabilire:
                  ·la composizione numerica dell’OP;
                  ·le modalità di funzionamento;
                  ·le risorse messe a disposizione per svolgere la sua attività;
                  COMPOSIZIONE ACCORDO CONFESERCENTI
                  All’interno degli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario, è costituito, un
                  Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da
                  ·6 rappresentanti della CONFESERCENTI
                  ·6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione),
                  ·con i rispettivi supplenti
                  opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario.
                  ADEMPIMENTI
                  ·Nominare subito i componenti tenendo conto per quanto possibile di designare esperti in materia sia sul piano politico sindacale che tecnico, o giuridico e sanitario;
                  ·Attivazione della relativa attività.
                  RISORSE FINANZIARIE A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ
                  Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori (Art.3 c. 2 DLgs. 626/94)
                  Terziario /Accordo Confcommercio)
                  Non è previsto nessuna forma di contribuzione. Ne sarà resa più difficile sia la sua operatività, sia la pariteticità se poggerà su risorse della solo Confcommercio, salvo eventuali risorse messe a disposizione dell’Ente Bilaterale Nazionale.
                  Turismo (Accordo Confcommercio)
                  Non è prevista esplicitamente nessuna forma ad hoc di contribuzione. Tuttavia possono essere messe a disposizione delle risorse dell’EBTN, tenendo tuttavia conto di quanto prevede l’art. 3 del DLgs.626/94.
                  C O M P I T I
                  ·promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli OPP/OPR
                  ·promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Provinciali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell'art. 20 del DLgs 626/94, e coordinarne l'attività;
                  ·verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici provinciali;
                  ·elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità in applicazione dell'art.22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
                  ·promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
                  ·promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla UE e di Enti pubblici e privati nazionali;
                  ·favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’UE. e nazionali;
                  ·valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
                  ·ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei RLS.


                  ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE (OPP/OPR)
                  TERZIARIO
                  TURISMO
                  A livello provinciale saranno costituti, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo (17 gennaio 1997), gli Organismi Paritetici provinciali composti da:
                  ·tre rappresentanti delle ASCOM
                  ·tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS (uno per ciascuna organizzazione),
                  ·con i relativi supplenti.
                  Le funzioni dell'Organismo paritetico provinciale. sono svolte di norma:
                  ·dall'Ente Bilaterale Territoriale
                  ·o dal Centro di servizio,
                  ·o, demandate all'OPP di cui al presente articolo previe apposite intese tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Turismo 6.10.1994.
                  COMPOSIZIONE CONFESERCENTI: A LIVELLO REGIONALE (OPR)
                  All’interno degli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario, è costituito, un
                  Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da
                  ·6 rappresentanti della CONFESERCENTI
                  ·6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione),
                  ·con i rispettivi supplenti
                  ·opererà in piena autonomia funzionale rispetto all’EBN del Turismo e del Terziario.
                  ADEMPIMENTI
                  ·Costituire l’OP entro il 18 gennaio 1997
                  ·Nominare i componenti designando per quanto possibile persone esperte in materia sia sul piano politico sindacale, che tecnico, giuridico o sanitario;
                  ·Attivare gli adempimenti previsti.
                  ·Predisporre l’attivazione del RLS Territoriale e le norme per l’opzione a tale modalità.
                  RISORSE FINANZIARIE A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELL’OP
                  Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori (Art.3 c. 2 DLgs. 626/94)
                  Terziario raggruppamento Confcommercio
                  Definire entità contributo a carico di tutte le imprese, previa definizione del bilancio preventivo tenendo conto della copertura spese relative all’attività. Ad es.:
                  ·funzioni di segreteria e tenuta del registro dei RLS;
                  ·elaborazione/predisposizione materiali informativi e formativi per i lavoratori e i RLS;
                  ·consulenze tecniche (ingegneri, medici, giuridici);
                  Turismo raggruppamento Confcommercio
                  Le Organizzazioni territoriali potranno accordarsi per l’utilizzo di fondi derivanti dal contributo destinato all’EBT, tenendo tuttavia conto di quanto disposto dall’art.3 comma 2. Del DLgs.626.
                  A tal fine si potrebbe prevedere che, in via transitoria quota parte dello 0,20% versato dalle imprese è destinato alla costituzione di un fondo per la 626.
                  Confesercenti
                  Poiché le funzioni dell’OPR sono svolte nell’ambito dell’EB, le Organizzazioni a livello regionale possono eventualmente accordarsi per destinare una quota del contributo dello 0,20% a carico delle imprese per costituire un apposito Fondo per il finanziamento delle attività per la salute e sicurezza ad opera dell’OPR.
                  C O M P I T I
                  ·adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994
                  àorientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
                  àprima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
                  ·assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’OPP. e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico Nazionale.
                  ·promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
                  ·individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all'OPN;
                  ·elaborare, tenendo conto delle linee guida dell’OPN., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
                  ·ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
                  ·attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;
                  ·designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.