D.M. 20-5-1999
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall’art. 1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell’individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 dello stesso decreto;
Acquisita l’intesa del Ministro della pubblica istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato-regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:
1. 1. Le attività formative per apprendisti di cui all’art. 2, lettera a), del decreto 8 aprile 1998 del Ministro del lavoro devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze relazionali:
valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa;
organizzazione ed economia:
conoscere i princìpi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa (dei rispettivi settori);
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa:
le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza);
il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;
disciplina del rapporto di lavoro:
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
sicurezza sul lavoro (misure collettive):
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa.
2. 1. I contenuti di cui all’art. 2, lettera b), del decreto 8 aprile 1998 del Ministro del lavoro e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell’apprendista.
3. 1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell’accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
4. 1. Per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 8 aprile 1998 del Ministro del lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell’ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
5. 1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 8 aprile 1998 del Ministro del lavoro, le regioni organizzano le attività formative per apprendisti facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.