Comunicazione di cessazione rapporto di lavoro domestico
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La lavoratrice/tore per dimettersi deve dare il periodo di preavviso previsto dal CCNL,
e dichiarare la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro con una lettera da spedire Raccomanda R/R.
Il datore di lavoro fino al 31/3/2011
A seguito delle dimissioni o del licenziamento dovrà comunicare la cessazione del rapporto di lavoro all'INPS.
- con collegamento al sito www.inps.it
- con consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall'Ufficio un protocollo contenente data di consegna e ufficio che lo rilascia;
- con una telefonata al contact center dell'INPS nr. 803.164
- raccomandata A/R.
modulistica da compilare in caso di trasformazione , proroga e cessazione del rapporto
Utilizzo del canale telematico dal primo aprile 2011
Dal 1° aprile 2011 la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale - numero verde 803164
- Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Presentazione della comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico tramite WEB Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Iscrizione rapporto di lavoro/Variazione rapporto. Si ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, i termini di presentazione sono: - per la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06); - per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione, entro 5 giorni dall’evento (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002). Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione sono previste sanzioni amministrative, comminate dall’ Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/03).
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Il versamento dei contributi all'INPS dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dimissioni. Per informazioni su INPS chiamare il n. 803164