25/3/2004 ore: 0:00

Comunicazione di assunzione rapporto di lavoro domestico

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare l'assunzione della lavoratrice/tore direttamente alla sede INPS territorialmente competente. Non è più necessario passare dai Centri per l'impiego in deroga alle disposizioni vigenti per la generalità dei datori di lavoro.

I cambiamenti non riguardano solo i rapporti di lavoro di nuova instaurazione, ma anche quelli già in essere al 31/12/2008 per trasformazione, proroga o cessazione.

La comunicazione può essere fatta fino al 31/3/2011:

- con collegamento al sito www.inps.it
- con consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall'Ufficio un protocollo contenente data di consegna e ufficio che lo rilascia;
- con una telefonata al contact center dell'INPS nr. 803.164
- raccomandata A/R.
questi sono i moduli per la comunicazione di assunzione con le relative istruzioni INPS
istruzioni per lacompilazione mod. cold-ass.pdf
modulo assunzione colf.pdf
moduli in caso di trasformazione , proroga e cessazione del rapporto
istruzioni mod. variazione.pdf
variazioni colf.pdf

Dal primo aprile 2011 le comunicazioni dovranno essere fatte con l'esclusivo utilizzo del canale telematico

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto
- Contact Center Multicanale - nr. verde 803164
- Intermediari dell'Istituto - Patronati - attraverso i servizi telematici offerti agli stessi

Presentazione della comunicazione obbligatoria di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico direttamente dal cittadino tramite WEB

Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione servizi online attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino - Autenticazione con PIN/autenticazione con CNS - Servizi rapporto di lavoro domestico- Iscrizione rapporto di lavoro/variazione rapporto.

Si rammenta, ai sensi della vigente normativa, che i termini di presentazione sono:
- per la comunicazione di assunzione entro le 24 ore del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro anche se festivo
- per la comunicazione di trasformazione, proroga, e cessazione entro 5 giorni dall'evento

Nel caso di omessa o ritardata presentazione della comuniczione sono previste sanzioni amministrative, comminate dall'Ispettorato del Lavoro, da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore interessato.

Iscrizione rapporto di lavoro
Questa sezione consente di compilare la denuncia del rapporto di lavoro, una volta inviata la domanda, sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione sulla quale risulteranno tutte le indicazioni fornite e il numero attributo dall'Istituto quale codice del rapporto di lavoro e la data di invio.
Le informazioni richieste riguardano i dati anagrafici e di residenza del datore di lavoro e del lavoratore nonché elementi costitutivi del rapporto di lavoro. Al termine del corretto inserimento dei dati il rapporto di lavoro viene direttamente inserito negli archivi di gestione dell’INPS, viene trasmessa la comunicazione ai Servizi per l’Impiego, all’INAIL ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e viene spedita la lettera di accoglimento al datore di lavoro con le istruzioni relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  
Si comunica che, la procedura informatica, dandone apposito avviso,  non accetta comunicazioni di  rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità  riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. Inoltre si fa presente che tra parenti o affini entro il terzo grado il rapporto di lavoro è soggetto all’onere della prova (art. 1,  comma 3,  DPR 1403/71) non dovuto nel caso in cui al datore di lavoro , parente o affine , sia stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento già citata.
Le Sedi quindi potranno effettuare i controlli previsti ex art. 71, D.Lgs  445/00, come da richiamo indicato nella dichiarazione di responsabilità  ex art. 76, D.Lgs 445/00, contenuta nella comunicazione, anche su tali condizioni.
 
Si precisa che l’annullamento di una  denuncia di assunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione.

Variazione del rapporto di lavoro
 
La procedura telematica consente l’inoltro delle variazioni che sono strettamente oggetto di obbligo di comunicazione e  interessano:
 
-      la proroga del termine del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella dichiarazione di iscrizione;
-      la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
-      la cessazione del rapporto di lavoro.
 
Si precisa che le ulteriori informazioni delle quali è possibile comunicare la variazione  – indirizzo, orario di lavoro, retribuzione ecc…- sono necessarie per il corretto adempimento degli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro nei riguardi dell’ INPS. In particolare è onere del datore di lavoro comunicare  le variazioni di orario di lavoro e/o di retribuzione, che saranno acquisite in relazione al rapporto di lavoro dichiarato.
L’aggiornamento di tali dati è indispensabile per il calcolo corretto dei contributi da versare, indipendentemente dalla modalità di pagamento che il datore di lavoro dovesse scegliere.
Tutte le variazioni comunicate sono definitivamente acquisite nell’archivio dell’INPS.
 
 
Gli operatori del Contact Center  ( numero verde  803.164 attivo dal lunedì al venerdì ore 8-20 ed il sabato  ore 8-14 ) forniranno inoltre tutte le informazioni e l’assistenza  ai cittadini che utilizzano il canale web.

Comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico tramite Contact Center
 
Per assicurare, l’accesso al servizio a tutti i soggetti,  compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista in alternativa la disponibilità della comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center Multicanale Inps-Inail, numero verde 803.164, che provvederà all’acquisizione della comunicazione, previa identificazione del soggetto dichiarante.
 
L’identificazione del soggetto dichiarante tramite PIN e codice fiscale è necessaria anche  per le comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center.
 
Per un periodo transitorio, fino al 30 settembre del corrente anno,  saranno acquisite anche le comunicazioni di soggetti sprovvisti di PIN ma contestualmente all'accettazione della comunicazione, l'operatore del contact center attiverà il percorso per l'assegnazione del PIN al soggetto; dal 1° ottobre non saranno pertanto  accettate comunicazioni da soggetti non identificabili tramite PIN.
 
Si precisa che le variazioni del codice fiscale del datore di lavoro e/o del lavoratore conseguenti la modifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate e le variazioni dello stato di parentela/affinità, coniugio e di invalidità  possono essere comunicate solo tramite il Contact Center che provvederà alla trasmissione della comunicazione,  direttamente alla sede competente per territorio in base alla residenza del soggetto interessato, per i successivi adempimenti.

Modalità di pagamento dei contributi

I contributi dovuti dal datore di lavoro domestico dal 1° aprile 2011 potranno essere versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 

    • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito  “Reti Amiche”.
 
Allo stato attuale, in base alle adesioni finora in essere nell’ambito della convenzione “Reti  Amiche”, il pagamento è disponibile presso:
 
-     le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche ed espongono il logo  “Servizi INPS”;
-     gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);    
-      tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
 
Successive adesioni alla convenzione da parte di altri soggetti saranno comunicate con appositi messaggi.
 
    • online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line - Per tipologia di utente – Cittadino -  Pagamento contributi lavoratori domestici,  utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
 
    • telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
 
 
    • utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso
 
L’Istituto,  in una prima fase introduttiva del pagamento  tramite MAV, provvederà  all’invio generalizzato – nel mese di marzo per i primi due trimestri e nel mese di settembre per i successivi 2 trimestri -  a tutti i datori di lavoro domestico di  MAV utili per il pagamento dei contributi per l’anno 2011. Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione dell’importo richiesto nei MAV inviati, dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi on line - Per tipologia di utente – Cittadino - Pagamento contributi lavoratori domestici, è possibile ottenere l’immediata generazione di un altro MAV  con importo conforme alle variazioni inserite. Il servizio è disponibile dal  28 marzo 2011 e consente anche la generazione e la stampa di MAV relativi a trimestri antecedenti il 2011.
 
 
Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di pagamento prevede che, inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro per l’accesso alla procedura on line o comunicandoli verbalmente all’operatore di  “Reti Amiche” o del contact center,   la procedura informatica proponga l’importo complessivo calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati e acquisiti con l’apposita comunicazione.
 
Il datore di lavoro, prima di confermare l’importo proposto e pagarlo, può effettuare la modifica di elementi che  determinano il calcolo dei contributi dovuti, come ad esempio le ore lavorate o la retribuzione, e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.
 
Le modalità di pagamento indicate consentono la verifica dell’effettività  dei versamenti eseguiti in tempi molto brevi e, di conseguenza, un tempestivo accreditamento dei contributi sulla posizione del lavoratore, eliminando possibili errori imputabili a incongruenze tra  gli elementi di riferimento e l’importo finale dei contributi dovuti, in quanto il controllo relativo all’esattezza del contributo è effettuato dalla procedura informatica al momento della generazione del documento di pagamento.
 
E’ in corso di rilascio alle Sedi la procedura che consentirà la trasmissione in automatico degli SC 7/24 alle procedure amministrative. Nelle more, le Sedi continueranno a trasmettere con l’attuale periodicità i suddetti modelli SC 7/24.
 
Si fa presente infine che, oltre alle modalità di pagamento sopra indicate, anche per i contributi da lavoro domestico l’Istituto renderà disponibile l’attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID, già utilizzato per riscatti, ricongiunzioni, rendite vitalizie e contributi volontari. Con successiva circolare sarà data comunicazione dell’attivazione della predetta modalità di pagamento.

Attestazione del pagamento per il lavoratore domestico

Per tutte le modalità di pagamento è prevista la possibilità di doppia copia della ricevuta, per consentirne la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore; nel caso di pagamento tramite MAV, che strutturalmente non consente doppia quietanza,  è prevista un’attestazione, situata nella parte superiore del modulo, che il datore di lavoro, sotto la propria responsabilità,   dovrà completare con la data del pagamento,  firmare e consegnare al lavoratore.  Il lavoratore potrà avere puntuale riscontro di quanto attestato verificando l’estratto contributivo a sua disposizione, accedendo personalmente al sito internet e seguendo il percorso Servizi on line/ per tipologia di utente /cittadino/ servizi per il cittadino/ fascicolo previdenziale oppure rivolgendosi ad un Patronato.
Nel caso di pagamento  al Contact Center con carta di credito, sarà inviata una doppia ricevuta all’indirizzo indicato per le comunicazioni dal datore di lavoro risultante negli archivi INPS.



N. B. - Tale comunicazione sostituisce e annulla tutte le comunicazioni precedentemente previsti ( INPS, INAIL e CENTRO PER L'IMPIEGO.)


ULTERIORE ADEMPIMENTO SE LA LAVORATRICE/ORE E' EXTRACOMUNITARIA

il datore di lavoro domestico dovrà:
  • compilare il modello Q contrattosoggiorno.pdf per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro , (per scaricare il modulo andare ai siti: www.lavoro.gov.it, www.solidarietasociale.gov.it, www.interno.it, o dal sito dell sportello unico per l'immigrazione della prefettura di residenza)
 
  • Inviare raccomandata a.r. allo sportello Unico per l'immigrazione della prefettura di residenza, l'originale del contratto di soggiorno "modello Q" sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore
      Documenti da allegare alla domanda:
    1. Fotocopia documento d'identità del datore di lavoro
    2. Fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore/trice straniero
    3. Consegnare al lavoratore copia del contratto di soggiorno e dalla ricevuta a.r. (dovrà risultare nella ricevuta il timbro dello Sportello Unico per l'avvenuto ricevimento), Nella ricevuta postale è necessario indicare i dati del lavoratore per cui si è richiesto il nulla osta. Il lavoratore deve essere in possesso di permesso soggiorno valido

    COMUNICAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA E ALLA QUESTURA
    (Solo per lavoratrici/tori extracomunitari conviventi)

    Il datore di lavoro deve comunicare la convivenza/ospitalità (art. 7 D.Lgs.286/98)
    entro 20 giorni all'anagrafe del Comune di Residenza,
    entro 48 ore alla Questura (Commissariato P.S. di zona)

    vedi comunicazione Questura

    Nella comunicazione devono essere indicate oltre alle generalità del datore di lavoro, quello del lavoratore extracomunitario, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobileceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata, o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

    Attenzione : la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160€ a 1100€.