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CIGS: Riflessi sugli istituti contrattuali e pensionistici

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(circolari INPS. n. 212/94 e n. 6/95)

Criterio generale: è opportuno che l’accordo di CIGS (se vi sono le condizioni), preveda la maturazione piena degli istituti contrattuali poiché, come si vedrà di seguito i vari elementi retributivi (ivi compresi quelli afferenti agli istituti legali e contrattuali indiretti e differiti) vengono riproporzionati nella maggior parte dei casi.

Assegni familiari: il lavoratore ha diritto all’assegno per il nucleo familiare in misura intera (art. 6 L. 1115 del 5 novembre 1968). L’assegno spetta per intero per i periodi di paga con sospensione a zero ore; per i periodi di paga con riduzione d’orario, spetta per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificati (Circ. INPS n. 110/92).

Congedo matrimoniale: durante il periodo di assenza per matrimonio, al lavoratore spetta la normale retribuzione anche se è in corso la cigs per tutto il periodo di congedo.

Diritto allo studio: si ritiene che il lavoratore mantenga il diritto ai permessi retribuiti, ma limitatamente ai periodi di attività lavorativa.

Donazioni di sangue: non si applica la normativa sulla cassa integrazione salariale, di conseguenza i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero retribuito in forza della legge (art. 8 l. n. 219 del 21 ottobre 2005). Il lavoratore dovrà presentare la documentazione idonea e l’azienda dovrà riconoscere l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto il prelievo.

Ferie/permessi individuali
durante la CIGS a 0 ore non maturano ferie e permessi (INPS circ. n. 52020/1979)
in caso di orario ridotto, il diritto matura in proporzione alle ore lavorate e il trattamento resta a carico del datore di lavoro, mentre le ore non lavorate restano a carico della cassa (Cass. sez. lav. n. 3603/1986 e Cass. sez. lav. n. 10205/1991)

L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA di ferie. NON E’ INTEGRABILE
In merito alle ferie residue e inizio CIGS: vi sono dubbi circa l’obbligo di utilizzo delle ferie residue prima dell’inizio della CIGS poiché non esistono disposizioni o circolari specifiche. Considerato però che per l’utilizzo della CIGS occorre che sia accertata l’impossibilità per l’impresa di avvalersi di strumenti alternativi, riteniamo utile che prima dell’inizio della sospensione dal lavoro, siano esaurite le ferie residue, salvo che l’azienda abbia un periodo di chiusura per ferie collettive. In questo caso è bene verificare in sede Ministeriale la possibilità di utilizzare in tutto o in parte le ferie residue per coprire la chiusura “collettiva”. Infatti, nel periodo di chiusura dell’azienda, nessun lavoratore potrà beneficiare dell’intervento ordinario di CIGS anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura (Circ. n. 53416 G.S. del 12.7.57).

Festività:.
CIGS con riduzione d’orario: quando le festività ricadono in una settimana di riduzione dell’attività, la retribuzione è a carico dell’azienda e le ore corrispondenti vengono calcolate come lavorate.
CIGS a zero ore: per i lavoratori sospesi retribuiti in misura fissa mensile le festività civili, nazionali e religiose, non comportano la riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. Infatti la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non varia nel caso che queste coincidano con delle festività. Tale trattamento è confermato anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al CCNL di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata. Ai lavoratori retribuiti non in misura fissa ma in rapporto alle ore, le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno cadenti nel corso della settimana devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Le festività infrasettimanali non sono integrabili quando queste si collocano nell'ambito delle prime due settimane di sospensione, essendo per legge la retribuzione a carico del datore di lavoro.

Indennità di mancato preavviso:
In caso di risoluzione del rapporto con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, l'erogazione delle integrazioni salariali non spetta per il periodo con riferimento al quale è stata erogata l'indennità sostitutiva (INPS mess. n. 9366/1981).

Infortunio sul lavoro: l’infortunio prevale sempre sulla CIGS. Se l’infortunio si è verificato prima dell’inizio della CIGS, il lavoratore ha diritto all’indennità relativa prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di CIGS.
Se l’infortunio avviene nel corso della CIGS il dipendente avrà diritto alla normale indennità erogata dall’INAIL e non all’integrazione salariale.

in caso di assenza per malattia del lavoratore in CIGS i trattamenti sono differenziati a seconda del verificarsi delle seguenti condizioni (circ. inps n. 82/09) :

    nse la malattia sopraggiunge durante un periodo di sospensione dal lavoro (0 ore), il lavoratore ha diritto alla CIGS l'attività lavorativa è totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione, non deve nè comunicarla né giustificarla
    nse la malattia è antecedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:
    nse la totalità del personale in forza (ufficio reparto ecc) ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa
    Malattia durante CIGS con riduzione d’orario:
    se la malattia è insorta prima del periodo di riduzione d’orario, il lavoratore continuerà a percepire l’indennità di malattia così come previsto dalla legge e dai CCNL. Se la malattia è intervenuta nel corso della riduzione d’orario:
    a)per la quota di trattamento retributivo riferito alle ore lavorate viene erogata l’indennità di malattia a carico dell’INPS e il trattamento integrativo dell’azienda;
    b)per la quota di retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS
    Maternità: l’indennità di maternità prevale sempre e comunque sulla cigs, di conseguenza se la lavoratrice entra in maternità durante la sospensione del lavoro avrà diritto all’indennità di maternità e alle eventuali integrazioni previste dalla contrattazione collettiva (Circ. INPS EAD del 22 aprile 1980 e circ. n. 152/90).
    Se la gravidanza è precedente la CIGS, ricordiamo che in base all’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 “durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale”.

    Congedo parentale (Astensione facoltativa): L’intervento della CIGS non impedisce alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, che si siano avvalsi o vogliano avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro di usufruire o continuare ad usufruire del congedo parentale.
    Il congedo parentale lascia liberi i genitori di dedicarsi alla cura del bambino con diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione, non cumulabile con il trattamento a carico della CIGS, mentre il regime di integrazione salariale può comportare il diritto-dovere del lavoratore sospeso di impiegare il tempo resosi libero nella partecipazione a corsi di formazione e qualificazione professionale e all’obbligo di accettare eventuali congrue offerte lavorative.

    Riposi giornalieri (ore di allattamento): non hanno alcuna incidenza sul trattamento di integrazione salariale. I riposi giornalieri sono considerati come ore lavorative e pertanto sono integrabili da parte dell’INPS. In particolare se la lavoratrice o il lavoratore è sospeso a zero ore i riposi non spettano perché subentra la cigs; se invece vi è una riduzione d’orario, spetta l’indennità per i riposi giornalieri qualora gli stessi coincidano con le ore di prestazione lavorativa. l

    Mensilità aggiuntive (13°, 14°): non maturano nei periodi di sospensione del rapporto di lavoro e sono già compresi nel calcolo della CIGS nei limiti dei massimali previsti. Maturano invece per intero nei periodi di riduzione dell’orario di lavoro.
    Per quanto riguarda le modalità di corresponsione dell’integrazione relativa alle ore di riduzione dell’orario di lavoro, è facoltà del datore di lavoro accantonare la parte di integrazione salariale riferita alle mensilità aggiuntive per corrisponderla al lavoratore in un’unica soluzione, oppure pagare mensilmente la suddetta parte in aggiunta all’integrazione dell’INPS.

    Pensione /Copertura previdenziale: il periodo nel quale viene corrisposto il trattamento d’integrazione salariale per la CIGS è riconosciuto utile ai fini dell’acquisizione del diritto, della determinazione e della misura della pensione (art. 1 comma 4 legge n. 863/84). Il contributo figurativo è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d’orario. Il lavoratore non deve effettuare nessuna domanda, poiché l’accredito è effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati fornito dalle aziende. Si precisa che, ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità, per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 1992, l’accredito contributivo figurativo, operato a qualsiasi titolo e quindi anche per i periodi per i quali viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale per i CDS, viene riconosciuto nel limite di 5 anni complessivi ovvero 260 settimane(art. 15 comma 1 D.lgs. n. 502/92).

    Permessi per handicap: in caso di CIGS i giorni di permesso per handicap grave (art.33, L. 104/92) vanno riproporzionati in caso di part-time verticale sulla base della ridotta prestazione (cir. Inps 133/2000, messaggio Inps 26411/2009)
        Il riproporzionamento dei permessi sarà calcolato: adottando la formula:
      nX : A (giorni di lavoro effettivo)= B (3 giorni di permesso) : C (gg. lavorativi del mese)
      nes. nel caso di 20 gg lavorativi di cui 8 effettivamente lavorati
      nx : 8 = 3 : 20 ne deriva che: x= 8 x 3= 24 : 20= 1,2. Il lavoratore avrà diritto ad 1 giorno di permesso retribuito poiché l’arrotondamento è inferiore allo 0,50

    Congedo per handicap grave due anni retribuiti
      ndomanda di congedo precedente alla Cigs
      na 0 ore -è consentito continuare a fruire del congedo e non viene interessato dalla sospensione (art. 42 c 5 D.lgs 151/01)
      ndomanda in corso di Cigs
      na 0 ore - non è consentito fruire del congedo, il lavoratore resta nel programma di sospensione e continua a percepire la Cigs.
      ncon riduzione di orario - è consentito fruire del congedo, spetta l’integrazione salariale per le ore di Cigs, e si usufruisce del congedo straordinario per le ore non interessate dalla sospensione

    Permessi elettorali: nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, il lavoratore ha diritto al trattamento di integrazione salariale disposto dall’INPS, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva.

    Sciopero:
    I lavoratori collocati in cassa integrazione che aderiscano allo sciopero effettuato dalle maestranze in servizio, possono continuare a beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria

    Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): si matura per intero.
    A prescindere dalla scelta sulla destinazione del TFR effettuata , per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, (art. 2, comma 2, L. 464/1972) le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa delle quote di tfr maturate durante i periodi di sospensione immediatamente precedenti la risoluzione del rapporto (INPS mess. n. 9468/2009
    Ogni evento (rioccupazione, ferie, riposo pre e post partum, festività a carico del datore di lavoro) che interrompe la continuità dell'integrazione comporta l'impossibilità del rimborso delle quote maturate antecedentemente l'evento stesso (INPS circ. n. 38/1987; mess. 14963/2010).

    l'INPS ha precisato che l'effetto preclusivo non si verifica in caso di astensione obbligatoria per maternità, o la collocazione in CIG in deroga dopo la conclusione del periodo di CIGS (INPS mess. n. 23953/2009).


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