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Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"

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L. 17-10-1967 n. 977
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1967, n. 276.


L. 17 ottobre 1967, n. 977 (1).
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (2) (3).



(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1967, n. 276.
(2) Titolo così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 febbraio 2000, n.
44; Circ. 24 giugno 2003, n. 112;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 aprile 1998, n.
61/98;
- Ministero delle finanze: Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 7 marzo 1996, n. 5/96.




CAMPO DI APPLICAZIONE

1. 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito
indicati «minori», che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche
speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora
soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non
è più soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle
sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro
(4).



(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




2. 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a
lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle
imprese a conduzione familiare.
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un
trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le
specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza
sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale (5).



(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

3. 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il
minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può
essere inferiore ai 15 anni compiuti (6).



(6) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




4. 1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto
dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività
lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel
settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la
sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza
scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione
professionale (7).
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365 (8).



(7) Per la revoca delle autorizzazioni di cui al presente comma vedi l'art. 4,
D.M. 27 aprile 2006, n. 218.
(8) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




5. [Non possono essere adibiti:
a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino
agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma
dell'articolo 6 della presente legge;
b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino
agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di
trasmissione delle macchine che sono in moto;
c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte
dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque
genere;
d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere,
torbiere, gallerie;
e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi
su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono
in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a
cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei
forni delle zolfare di Sicilia;
f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione
di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma
dell'articolo precedente;
g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande
alcooliche] (9).



(9) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, come
sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 settembre
2000, n. 224). A norma di quanto disposto dal comma 1 del suddetto art. 16 fino
alla data del 20 ottobre 2000 non trova applicazione la disposizione di cui al
comma 2 che prevede l'abrogazione del presente articolo.




6. 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai
lavori indicati nell'Allegato I.
2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori
indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il
tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in
laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro
di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e
di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute
previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale,
l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla
direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria
locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di
lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore
superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure
tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando
gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito
e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori
devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa
comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità (10).



(10) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come a
sua volta sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25
settembre 2000, n. 224). A norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 del
suddetto D.Lgs. n. 345 del 1999, fino alla data del 20 ottobre 2000 non trova
applicazione la disposizione dell'art. 7 dello stesso decreto, nella parte in
cui sostituisce i commi 1 e 2 del presente articolo.




7. 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni
modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei
rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei
riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e
fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di
lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della
loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà
genitoriale (11).



(11) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

8. 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono
addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad
intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese
del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da
apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad
alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel
certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale
del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà
di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un
determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a
7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione
personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo
sanitario ha periodicità almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991,
per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e
90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori
all'anno (12).



(12) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come a
sua volta sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25
settembre 2000, n. 224).




9. [L'idoneità dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti
deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.
Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il
loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al
libretto di lavoro.
Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od
infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche
periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della
Repubblica.
Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od
infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è
determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni
sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge] (13).



(13) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




10. [L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di
18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al
quarto comma dell'articolo precedente] (14).



(14) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




11. [La visita medica preventiva è eseguita dall'ufficiale sanitario o da un
medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro.
L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo
certificato.
Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura
e spese del datore di lavoro.
L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il
rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle
direttamente] (15).



(15) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




12. [I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non
idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo
stesso] (16).



(16) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




13. [Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o
autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento
professionale dei minori.
Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità,
l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e
professionale dei minori che, all'esame medico preventivo o di controllo, siano
risultati inidonei a determinati lavori] (17).



(17) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI
14. [I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito
dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento
di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:
fanciulli maschi . . . . . . . . . . . . . . kg. 10
» femmine . . . . . . . . . . . . . » 5
adolescenti maschi . . . . . . . . . . . . . . » 20
» femmine . . . . . . . . . . . . . » 15

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i
pesi indicati alle lettere a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i
pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla
lettera a), compreso il peso dei veicoli.
Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il
divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri] (18).



(18) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




LAVORO NOTTURNO
15. 1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto
dall'articolo 17.
2. Con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive
comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (19).



(19) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




16. [Con il termine «notte» si intende:
a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;
b) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore, consecutive comprendente
l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.
In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole
dell'obbligo, con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 14 ore
consecutive, comprendente l'intervallo fra le ore 20 e le ore 8] (20).



(20) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




17. 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa
del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può
protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione
compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e
per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si
verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda,
purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili
lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo
entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla
direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le
condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro (21).



(21) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




ORARIO DI LAVORO

18. Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali (22).
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e
le 40 settimanali.



(22) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




19. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di
4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (23).
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il
sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito
dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli
adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro (24).



(23) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
(24) Comma così modificato dagli artt. 2 e 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




RIPOSI INTERMEDI
20. L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza
interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi
le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di
un'ora almeno (25).
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti
collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro,
sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti
carattere di pericolosità o gravosità (26).
La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di
lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi (27).



(25) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
(26) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
(27) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




21. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale del
lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o
gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri
senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo
intermedio (28).



(28) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




RIPOSO SETTIMANALE
22. Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due
giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate
ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può
essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali
periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi
di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (29).
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo
riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della
ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno
diverso dalla domenica (30).



(29) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
(30) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




FERIE ANNUALI
23. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno
compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età
(31).
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle
ferie.



(31) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




TUTELA PREVIDENZIALE

24. I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle
norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto
alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di
assicurazioni sociali obbligatorie (32).
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei
confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni
corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi
omessi.



(32) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI BAMBINI
25. I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del
lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento
al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata
formazione professionale (33).
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno superato i 14
anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a
frequentare detti corsi (34).



(33) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
(34) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




SANZIONI

26. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1;
6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7,
comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con
l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17,
comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma
2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con
la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo
6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è
punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla
metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra
un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni
contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative
previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la
direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo
II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (35).



(35) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 e
dall'art. 14, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




DISPOSIZIONI FINALI
27. Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325 , nonché le
norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 , per la parte relativa alla tutela del
lavoro dei bambini e degli adolescenti (36).
È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.



(36) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




28. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle
allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720 , per le altre attività la
valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa
temporaneamente alla Direzione provinciale del lavoro (37).



(37) Articolo così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.




29. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso lo Ispettorato
del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.







Allegato I (38)
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori
sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II
di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91 e al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi
(C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e
del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti
legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle
seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
(R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio,
descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di
dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (R43)»;
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del
1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non
all'attività nel suo complesso.
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del
1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti
diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e
governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti
chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle
armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art.
268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli
per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di
demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) [Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e
sintetica].
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del
materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra
dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in
genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di
taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti
polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e
demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a
terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione
di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti
farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e
motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi
con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e
degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine
vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di
adeguati dispositivi di protezione individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e
altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o
ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e
macchine per tritare.



(38) Allegato aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Successivamente, l'art. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25
settembre 2000, n. 224), ha così modificato il titolo del punto I, la lettera b)
del numero 1) del punto I; la lettera c) del numero 3) del punto I; il punto II,
dopo il titolo; i numeri 7), 13), 27), 33), e 34) del punto II.