10/9/2003 ore: 2:00

Circ. INCA 115/2003, Indennità di disoccupazione e lavoro a part-time

Contenuti associati

PATRONATO
INCA CGIL

    Sede Centrale

    Anno europeo delle
    persone con disabilità
    Area Politiche Previdenziali
    Area Politiche Vertenziali e Legali
    00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
    Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268
    Internet : http: //www.inca.it
    E-mail : politiche-previdenziali@inca.it
    politiche-vertenziali-legali@inca.it
    Roma, li 10 settembre 2003
    prot. n° 115


    Ai Coordinatori Regionali INCA
    Ai Direttori Compr.li INCA
    Agli Uffici INCA all’Estero
    Alla FILCAMS Nazionale
    Al Dip. Politiche Sociali CGIL
    LORO SEDI
    Allegati: 1
    N.B. I direttori comprensoriali sono invitati a consegnare copia della presente circolare a tutti gli uffici vertenze.


    OGGETTO: Indennità di disoccupazione e lavoro a part-time


    Care compagne e cari compagni,

    come certamente ricorderete, con circolare n° 25 del 24 febbraio 2003, alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n° 1732 del 6 febbraio 2003), abbiamo proceduto alla ricostruzione della evoluzione normativa e giurisprudenziale della problematica in oggetto, in particolare in merito alla possibilità di percepire la indennità di disoccupazione da parte del lavoratore a part-time verticale su base annua (o ciclico) durante i periodi di non prestazione della attività lavorativa.

    La sentenza richiamata, in particolare, dirimendo un contrasto giurisprudenziale insorto fra diverse sezioni della stessa Corte, pareva essere in grado di chiudere (pressoché definitivamente) la questione in senso negativo, disattendendo, fra l’altro, ritenendole datate o non particolarmente attinenti, le motivazioni di precedenti pronunce della Corte Costituzionale (n° 160/74 e n° 132/91).

    In quella stessa circolare avevamo anche dato indicazione di non intraprendere più attività di contenzioso ritenendo ormai praticamente chiusa la vicenda, salvo che la stessa non fosse riproposta al vaglio della Corte Costituzionale.

    Ebbene ora si è verificata quella eccezione, poiché il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11 agosto 2003, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 3 del RDL n° 1827/35, nella parte in cui “non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all’indennità di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività”.

    Si tratta, come potrete verificare leggendo l’allegato, di una buona ordinanza molto ben motivata che potrebbe riaprire la questione, motivo per cui, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, è opportuno non tenere più conto della parte terminale della nostra precedente circolare ripresentando sia le domande, sia il contenzioso, quantomeno amministrativo, avverso i provvedimenti di reiezione dell’INPS.

    E’ altrettanto avvio che a fronte della ristrettezza dei termini di decadenza (1 anno) per la proposizione del contenzioso giudiziario in materia di prestazioni temporanee, a fronte di una lunga gestazione della problematica da parte della Corte Costituzionale, sarà necessario coltivare detto contenzioso anche nelle sedi giudiziarie.

    E’ tuttavia altrettanto opportuno non dispensare alcuna certezza nei confronti dei lavoratori che si trovassero in quelle condizioni, poiché la vicenda appare comunque molto complessa per l’insieme delle problematica in essa contenute.

    Sia l’attuale ordinanza, sia la precedente sentenza delle Sezioni Unite, infatti, non hanno sempre preso in esame tutto il ventaglio normativo di cui dobbiamo tenere conto, sia sul versante della differenza fra lavoro stagionale (contratti a tempo determinato) e lavoro a part-time (contratti a tempo indeterminato), sia sulla evoluzione della normativa del lavoro a part-time, in particolare nelle sue diverse articolazioni (part-time orizzontale, verticale e ciclico), e soprattutto sulla evoluzione della normativa sul collocamento, sul suo decentramento e parziale privatizzazione.

    Ovviamente non lasceremo nulla di intentato affinché in questa occasione si produca il massimo possibile di chiarezza, ed a tale fine, poiché il caso proposto è patrocinato dall’avvocato Rosa Maffei per conto della FILCAMS, costituiremo un collegio di difesa qualificato in grado di affrontare compiutamente la questione.

    Vi terremo informati sulle successive evoluzioni.

    Cordiali saluti.


    p. Il Collegio di Presidenza
    Villiam Zanoni – Enrico Moroni

    fm/

    IL TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE 3a lavoro
    in persona del giudice designato, dott. Dario Conte, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10 luglio 1993, ha pronunciato la seguente
    ORDINANZA
    nel procedimento civile in primo grado iscritto al n° 236659 del RGAC dell’anno 2001, vertente tra:
    CORSI Antonella, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n° 69, presso l’Avvocato Rosa Maffei, che la rappresenta e difende
    E
    I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, Via dell’Amba Aradam n° 5 (sede Roma Appio) rappresentato e difeso dall’Avvocato P. Ciacci;
    ritenuto che con ricorso depositato il 28/12/2001 CORSI Antonella conveniva qui in giudizio l’INPS per sentirsi riconoscere il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione ex articolo 45 RDL n° 1827/35 per il periodo di non occupazione derivante dal fatto di aver lavorato, nel 1999, alle dipendenze di CAMST S.c.r.l. come addetta al servizio mensa, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale verticale nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre;
    che l’INPS ha resistito in giudizio eccependo: la decadenza ex articolo 4 legge n° 438/92 e la prescrizione; contestando la sussistenza del requisito contributivo; e sostenendo che i periodi di non occupazione interni ai contratti di part-time verticale non danno luogo a disoccupazione involontaria;
    che l’eccezione di decadenza risulta infondata perché la ricorrente risulta aver presentato la domanda amministrativa il 24/3/2000, sicché risulta aver agito entro il termine di legge che, rispetto a tale domanda, era di un anno (termine decadenziale applicabile nella specie) e 300 giorni (termine complessivamente previsto per l’esaurimento del procedimento amministrativo, costituente il “dies a quo”); e risulta aver presentato il ricorso amministrativo il 24/10/2001;
    che l’eccezione di prescrizione risulta manifestamente infondata stante l’ordinario termine decennale applicabile in materia;
    che il requisito contributivo risulta documentato in atti, essendo denunciate 197 giornate lavorative nel 1998 e 186 nel 1999;
    che è altresì documentato in atti che la ricorrente ha mantenuto l’iscrizione al collocamento nel periodo di occupazione a tempo parziale;
    che in ordine alla questione di merito della configurabilità dello stato di disoccupazione involontaria per il lavoratore impiegato a tempo parziale secondo il tipo cd. verticale a base annua, in relazione al quale si erano formati, presso la S.C. di Cassazione, orientamenti contrastanti, è di recente intervenuta, a dirimere il contrasto, Cassazione SU n° 1732/2003, che ha risolto la questione in senso negativo;
    che il Supremo Consesso, in particolare (ed in sintesi):
    a)ha (condivisibilmente, per il giudicante) disatteso l’orientamento espresso da Cassazione 2804/2001, 3746/2000 e 2808/2000, secondo il quale l’estensione, introdotta dalla legge n° 169/91, dell’assicurazione contro la disoccupazione, agli occupati in lavorazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, precedentemente esclusi ai sensi dell’articolo 40 del RDL n° 1837/35, avrebbe carattere limitativo, osservando che la legge del 1991 aveva piuttosto ampliato l’area dell’assicurazione e della tutela ai lavoratori “infrasemestrali”, giacché per gli stagionali ultrasemestrali l’obbligo assicurativo ed il diritto alle prestazioni erano già garantiti, in difetto di previsione di esenzione ex articolo 40 citato, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 160/74, alle condizioni di legge (anzianità e consistenza contributiva) e da essa sentenza stabiliti (iscrizione nelle liste di collocamento);
    b)ha peraltro disatteso anche l’orientamento contrastante già espresso da Cassazione 1141/99, che sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale n° 160/74 e n° 132/91, aveva ritenuto che il lavoratore a tempo parziale verticale avesse diritto alle medesime condizioni già riconosciute per i lavoratori propriamente stagionali, per i periodi di inattività di disoccupazione, stante la sostanziale analogia tra le due situazioni giuridiche, essendo predicabile anche per i lavoratori in questione che “….. la disoccupazione …… non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di avere volontariamente scelto ed accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro, ma può diventarlo successivamente, se ed in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione”(Cassazione n° 160/74 citata).
    Le Sezioni Unite hanno disatteso la tesi per i seguenti motivi (qui solo sommariamente riportati):
    a)la clausola del tempo parziale sarebbe dovuta strettamente alla libera volontà del lavoratore, come fatto palese dall’articolo 5, comma 1, legge n° 726/84 (“lavoratori disponibili a svolgere”) vigente protempore (anche nel presente giudizio); e conseguentemente lo stato di disoccupazione conseguente non potrebbe dirsi involontario;
    b)se è vero che tale volontà è talvolta coartata dalle condizioni del mercato del lavoro o dalle caratteristiche della prestazione, v’è tuttavia una differenza, ostativa al riscontro della “eadem ratio”, rispetto al lavoro stagionale, perché questo investe le sole lavorazioni tassativamente specificate dalla P.A. (articolo 76, comma 2, RDL n° 1827/35) mentre le possibilità di realizzare rapporti di lavoro a tempo parziale è illimitata, ciò che comporterebbe una illimitata facoltà dei privati di porre in essere rapporti passibili di dar luogo periodicamente a periodi di inoccupazioni rilevanti ai fini previdenziali che qui occupano; mentre spetta al legislatore “scegliere se ed in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale …. in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimessi sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione (Cassazione SU n° 1732/2003 citata);
    ritenuto che la decisione delle SS.UU. meriti condivisione a condizione che si trascuri il canone esegetico dell’interpretazione adeguatrice in relazione a Corte Costituzionale n° 160/74 citata;
    che, infatti, con tale sentenza il Giudice delle Leggi ha dichiarato “non fondata, nel senso di cui in motivazione” la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’articolo 38 della Costituzione, sull’articolo 76, comma 1, RDL n° 1837/35, sulla base di tale “iter” logico-giuridico (che si riporta in sintesi):
    a)l’articolo 38, comma 2, della Costituzione tutela imperativamente lo stato di disoccupazione, chiedendo che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita che ne conseguono, alla sola condizione che essa sia “involontaria”,
    b)“…. Il termine (involontaria) …… può apparire vago ed impreciso, ma esso non può ….. essere circoscritto nell’ambito troppo ristretto di un rischio imprevisto o imprevedibile, per cui ogni qual volta si sia in presenza di una disoccupazione sia pure involontaria, ma normalmente prevista e temporaneamente inquadrata nel tempo in ragione del particolare aspetto di un dato tipo di attività lavorativa, questa sarebbe sottratta a tutela ……” (Corte Costituzionale citata);
    c)trattasi ……. “di norma giuridicamente imperante, atta a creare veri e propri diritti di prestazione …… in modo che l’assistenza sia concretamente garantita a tutte le categorie di lavoratori …… senza determinare sperequativi tra categoria e categoria, a meno che non sussistano valide e sostanziali ragioni atte a giustificare un diverso trattamento”(Corte Costituzionale citata);
    d)“la norma costituzionale lascia piena libertà allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative che ritiene più idonee e più efficienti allo scopo, ma la scelta di essi deve essere tale da costituire piena garanzia per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze cui hanno diritto” (Corte Costituzionale citata);
    e)“la norma impugnata …… (che escludeva il diritto all’indennità ai lavoratori “stagionali” quali “tabellati” al relativo comma 2) …… non sarebbe idonea, se letteralmente applicata, a tutelare adeguatamente lo stato di disoccupazione necessitato per i lavoratori ….. (in questione) ….. in quanto la differenza di trattamento in essa prevista non presenterebbe valide e sostanziali ragioni giustificative, ma corrisponderebbe solo ad un criterio di mera opportunità tecnico-finanziaria ….” (Corte Costituzionale citata);
    f)in particolare l’esclusione assoluta non rispondeva, secondo la Corte, al precetto costituzionale per il suo valorizzare “particolari situazioni di lavoro, vere e proprie condizioni oggettive, indipendenti dalla volontà del lavoratore, anche se di esse questi ha consapevolezza nel momento in cui inizia il rapporto” (Corte Costituzionale citata);
    g)“La disoccupazione ….. non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver scelto ed accettato qual tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro, ma può diventarlo solo successivamente se ed in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione” (Corte Costituzionale citata);
    h)“Solo così intesa, la norma impugnata appare pienamente legittima” (Corte Costituzionale citata).
    In buona sostanza la Corte disse: che la tutela della disoccupazione involontaria e garantita direttamente dalla Costituzione per il mero fatto di essere involontaria; che ai fini dell’involontarietà basta che essa non sia stata voluta dal lavoratore, cosa che non può essere tratta dal mero fatto che questi abbia scelto una attività stagionale e cioè, dal tipo di lavoro “liberamente” prescelto, nei limiti che tale affermazione soffre nelle condizioni del mercato del lavoro; che ai fini dell’effettiva volontarietà dello stato di disoccupazione temporanea e preventiva rileva piuttosto il fatto che il lavoratore abbia o meno chiesto di rimanere iscritto al collocamento; che il Legislatore può variamente disciplinare il diritto, ma non negarlo a disoccupati involontari anche temporanei e preventivati;
    ritenuto che in tale quadro costituzionale le differenze di struttura tra disoccupazione stagionale e disoccupazione nel part-time verticale, pur sussistenti, non abbiano una consistenza idonea a scansare dubbi di legittimità costituzionale sull’esclusione dei lavoratori in questione dal diritto alla tutela previdenziale;
    ritenuto, invero, che quando, come per la ricorrente in questione, la disponibilità ad essere occupata a tempo pieno sia conclamata dalla richiesta di mantenimento nelle liste di collocamento, il fatto che la medesima abbia “liberamente” e “volontariamente” accettato un “part-time” verticale annuo non si presti ad essere ascritto ad indice di volontarietà della condizione di non occupazione per il periodo contrattuale di inattività, più di quanto non si presti allo scopo, di per sé, l’accettazione di un lavoro stagionale;
    che l’affermazione di Cassazione SU n° 1732/2003 secondo la quale spetterebbe alla discrezionalità del Legislatore stabilire a chi spetti il trattamento di disoccupazione a seconda della gravità della condizione di chi ha bisogno (e che si risolve in una lettura restrittiva dell’espressione “disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro” contenuta nell’articolo 45 del RDL n° 1837/35) appare porsi in aperto contrasto col diretto fondamento costituzionale che Corte Costituzionale n° 160/74 ha attribuito al diritto dei disoccupati involontari a ricevere mezzi adeguati a tener fronte alle esigenze di vita derivanti da tale stato (salva, ovviamente, la possibilità di graduazione dei trattamenti); la Corte, sul punto, sembra esser stata chiara: l’“an” va riconosciuto; il “quantum” e il “quomodo” sono rimessi alla discrezionalità del Legislatore;
    che peraltro l’estensione analogica reputata dalle Sezioni Unite fu recepita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 132/91, nella quale si dichiarò illegittimo l’articolo 17 della legge n° 1204/71, nella parte in cui escludeva il diritto all’indennità giornaliera di malattia delle lavoratrici a “part-time verticale annuo”, quando il periodo di astensione obbligatoria fosse iniziato più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro;
    che la rilevanza della distinzione tra lavoro stagionale e “part-time verticale annuo” appare particolarmente debole nel caso di specie, risultando dallo stesso prodotto contratto di lavoro della ricorrente che il periodo di “sospensione contrattuale” in questione andava dalla seconda decade di giugno alla prima decade di settembre in espressa relazione al periodo intercorrente tra la chiusura dell’anno scolastico e la sua riapertura, ciò che conclama ulteriormente trattarsi di “part time verticale” imposto dal datore secondo la propria convenienza in relazione allo svolgimento di una attività, per sua natura stagionale ma non tabellata;
    che questo giudice è pienamente consapevole del fatto che, nel costante insegnamento del Giudice delle Leggi, recepito anche dalla Corte di Cassazione, il canone della cd. interpretazione adeguatrice si imponga come primario rispetto agli altri stabiliti dalla legge, alla sola condizione che l’esegesi costituzionalmente conforme sia plausibile, quale indubbiamente può apparire quella volta ad estendere ai lavoratori in part-time verticale in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione e permanenti nelle liste di collocamento, il diritto all’indennità di disoccupazione;
    che tuttavia questo giudice ritiene altresì che quando, come nella specie, l’interpretazione che espone la disposizione di legge ha dubbi di legittimità costituzionale sia stata avallata, in una pronuncia diretta a risolvere un contrasto tra sezioni semplici, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella consapevolezza dei precedenti di costituzionalità idonei a suscitare il dubbio, e sulla base di un apparato argomentativi di aperto contrasto, nella ricostruzione degli istituti giuridici coinvolti, rispetto ai principi posti dal Giudice delle Leggi (e qui il riferimento è alla possibilità, sulla quale il giudice non sente di poter aderire all’insegnamento della Corte Costituzionale, di ricavare direttamente dall’articolo 38 della Costituzione una nozione di disoccupazione involontaria idonea a ricomprendere necessariamente qualunque forma di sospensione periodica programmata di rapporti di lavoro alla quale si accompagni la disponibilità del lavoratore ad occuparsi “aliunde” vieppiù in un contesto normativo che, per l’inefficienza degli strumenti di collocamento e la scarsità di offerta di lavori a tempo parziale ridotto fruibili, può prestarsi anche a strumentalizzazioni), la Corte Costituzionale debba porsi il problema della necessità di farsi carico delle esigenze di certezza del diritto atte a prodursi da fenomeni di contrasto tra precedenti di legittimità funzionalmente e per legge destinati a promuovere l’uniformità dei giudizi ed istituzionalmente diretti a proporsi in termini di “diritto vivente” e precedenti interpretativi di costituzionalità; esigenze destinate a rimanere frustrate finché rimangono nell’apprezzamento del singolo giudice riguardo ai valori costituzionali in gioco, sulla cui portata sembra spettare istituzionalmente alla Corte portare chiarezza;
    che la disposizione di legge sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità va ravvisata nell’articolo 45, comma 3, del RDL n° 1827/35, nella parte in cui, e nell’esegesi che ne danno le Sezioni Unite, ed alla quale qui si ritiene di aderire, non contempla quale caso di “disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”, il caso del lavoratore a tempo parziale verticale ultrasemestrale su base annua che abbia chiesto di rimanere iscritto, per il periodo di inattività, nelle liste di collocamento;
    che i dubbi vanno sollevati con riferimento all’articolo 38, comma 2, della Costituzione perché esso garantisce una qualche tutela al disoccupato involontario anche se la sospensione è prevista, voluta e programmata in relazione al tipo di rapporto instaurato, se tale volontà è frutto delle condizioni del mercato del lavoro; ed all’articolo 3 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali ed agli altri lavoratori assicurati;
    P.Q.M.
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 3, del RDL n° 1827/35, nella parte in cui non contempla tra i lavoratori disoccupati involontari aventi diritto, alle altre condizioni di legge, all’indennità di disoccupazione ordinaria, i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività.
    Sospende il giudizio.
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Roma, 11 agosto 2003
    IL GIUDICE
    (dr. Dario Conte)