24/2/2003 ore: 0:00

Sentenza Cassazione Sezioni Unite n° 1732 del 6 febbraio 2003, Indennità di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro a part-time

Contenuti associati



PATRONATO
INCA CGIL
Sede Centrale
Area Sicurezza Sociale
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268
http://www.inca.it - E-mail: sicurezza-sociale@inca.it
Roma, li24 febbraio 2003
prot. n°25


Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici INCA all’Estero
Ai Consulenti legali
Al Dip. Politiche Sociali CGIL
A Tutte le categorie CGIL
LORO SEDI
Allegati 1


OGGETTO: Indennità di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro a part-time. Sentenza Cassazione Sezioni Unite n° 1732 del 6 febbraio 2003


Care compagne e cari compagni,
come forse avete già appreso dalla stampa, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato la sentenza citata in oggetto con la quale nega il diritto alla indennità di disoccupazione durante le pause lavorative ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a part-time verticale.

La vicenda ha origini lontane traendo le prime indicazioni dalla disposizione di cui al Regio Decreto Legislativo n° 1827 del 1935, normativa che da un lato (articolo 40) escludeva dalla assicurazione contro la disoccupazione alcune categorie di lavoratori, fra cui “coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui”, nonché “coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi”, e dall’altro lato (articolo 76) limitava il diritto alla indennità prevedendo che “la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all’indennità”.

Per la fattispecie relativa alle limitazioni del diritto l’INPS ha più volte riesumato una vecchia circolare del 1953 del Ministero del lavoro nella quale venivano ribaditi gli stessi principi, ma a tale proposito già si era espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n° 160 del 28 maggio-6 giugno 1974, richiamata anche dalle Sezioni Unite, con la quale la norma citata veniva sollevata dal dubbio di legittimità a condizione che venisse interpretata nel senso di considerare involontaria (e quindi indennizzabile) anche la disoccupazione per motivi stagionali o di sosta, semprechè il lavoratore fosse incluso nella assicurazione contro la disoccupazione e si facesse parte attiva nella ricerca di altra occupazione attraverso l’iscrizione nelle liste di collocamento.

Lo stesso INPS, pur di fronte ad una sentenza interpretativa di rigetto, adeguò immediatamente la propria interpretazione fornendo alle sedi nuove istruzioni con la circolare n° 445 Prs del 1° agosto 1974.

Va tuttavia fatto notare che il tutto si è svolto prima ancora che nell’ordinamento italiano fosse introdotta la regolamentazione del lavoro a part-time, avvenuta con decreto-legge n° 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n° 863 del 12 dicembre 1984.

La vicenda è poi rimasta per lungo tempo silente, fino a quando il legislatore è intervenuto con il decreto-legge n° 86 del 21 marzo 1988, convertito in legge n° 160 del 20 maggio 1988, con il quale, però, si è provveduto da un lato a rimuove l’esclusione dalla assicurazione dei lavoratori occasionali e di quelli stagionali, e dall’altro lato ad introdurre un diverso regime di prestazione (cosiddetto a “requisiti ridotti”) consono in particolare alle nuove figure inserite nell’obbligo assicurativo.

Tale evoluzione normativa, quindi, e su questo non possiamo che convenire con le Sezioni Unite, ha soltanto esteso il trattamento di disoccupazione senza avere alcuna influenza sui rapporti di lavoro a part-time che alle condizioni generali già erano inclusi nell’obbligo assicurativo e già davano luogo al trattamento di disoccupazione.

La prima volta che il part-time è entrato in campo nell’intreccio con la disoccupazione ha coinciso con un’altra sentenza della Corte Costituzionale avente ad oggetto tutt’altra materia (si tratta della sentenza n° 132 del 29 marzo 1991 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n° 1204, nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all’indennità giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell’attività lavorativa).

In quel contesto, infatti, la Corte riesumava la precedente sentenza n° 160/74 per estendere, per analogia, al part-time verticale gli stessi criteri utilizzabili nei periodi di sosta, affermando che “la disoccupazione conseguente al periodo di sosta, nei rapporti di lavoro analoghi a quello qui considerato, non può ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver volontariamente accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro: sicché - alla stregua di quanto affermato nella medesima sentenza - la lavoratrice, rimasta priva di lavoro durante il periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l’altra di un rapporto a tempo parziale annuo, può senz’altro acquisire, in tale periodo, il diritto all’indennità di disoccupazione allorché sussistano gli altri requisiti dai quali tale diritto prende vita, tra i quali l’iscrizione nelle liste di collocamento”.

Nacquero da lì le prime richieste, ovviamente contestate dall’INPS, così come nacque da lì il primo pronunciamento favorevole della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con la sentenza n° 1141 del 10 febbraio 1999 statuì il principio in base al quale “un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, di assenza quindi di prestazione di lavoro come di retribuzione, è un periodo di disoccupazione, non diversamente da un eguale intervallo di tempo al cui inizio un imprenditore si sia impegnato ad assumere il lavoratore al termine dell’intervallo stesso. Non sembra, cioè, rilevante, al fine di escludere lo stato di disoccupazione, l’esistenza di un vincolo contrattuale che assicuri in un momento futuro il lavoro e la retribuzione”.

Fra gli elementi di fatto la Corte, fra l’altro, aveva già accertato che la lavoratrice in questione risultava iscritte nelle liste di collocamento, sia in quella ordinaria, sia in quella dei lavoratori a part-time.

In modo conforme la Corte pronunciò anche la sentenza n° 5059 del 18 aprile 2000.

Ad onor del vero, pur avendo promosso il contenzioso, non fummo particolarmente entusiasti del risultato, tant’è che esprimemmo (vedi nostra circolare n° 49del 10 marzo 1999) una serie di perplessità sulla scorta di analogo ragionamento che esplicitammo anche sia in occasione del notiziario monografico dedicato al part-time, sia in occasione della identica pubblicazione dedicata agli ammortizzatori sociali.

In particolare evidenziammo la rilevante disparità di trattamento che veniva così a configurarsi unicamente in relazione alla diverse modalità di svolgimento del rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale e ciclico): chi prestata attività solo per taluni periodi dell’anno avrebbe percepito l’indennità di disoccupazione, mentre chi, a parità di orario complessivo, lavorava continuativamente in modo ridotto non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione.

La vicenda ha comunque poi subito una svolta nel momento in cui un secondo filone di giurisprudenza (da qui il parziale contrasto giurisprudenziale che ha prodotto il rinvio alle Sezioni Unite), aperto dalla sentenza n° 3746 del 28 marzo 2000, in base al quale, fermo restando il generico diritto anche in caso di sospensione del lavoro a part-time, lo stesso diritto veniva limitato ai soli soggetti che avevano prestato attività lavorativa per meno di 180 giornate per ciascuna anno solare. Dello stesso tenore le due successive sentenze n° 2802 e 2804 del 26 febbraio 2001).

Le Sezioni Unite fanno piazza pulita di tale giurisprudenza non condividendo nessuno di tali orientamenti.

Boccia, innanzitutto il secondo filone giurisprudenziale alla fine di una ricostruzione della evoluzione normativa conclusasi nel 1991 (con la definitiva introduzione del trattamento a requisiti ridotti, inizialmente regolamentato in via transitoria), negando quindi che la disoccupazione sia stata estesa al part-time in tale contesto.

Boccia anche e soprattutto il primo filone giurisprudenziale ritenendo sostanzialmente datata (“non recente”) la giurisprudenza costituzionale che ha attribuito l’indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali, ma soprattutto che tale attribuzione non è estensibile a favore dei lavoratori a part-time verticale.

E qui sta la limitazione più pesante: la Corte, infatti ritiene che “la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa”.

Nel motivare tale affermazione la Corte richiama la norma regolatrice del part-time, in particolare l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n° 726 del 30 ottobre 1984, convertito in legge n° 863 del 12 dicembre 1984, ritenendo che il concetto di volontarietà sia riconducibile all’espressione “lavoratori disponibili a svolgere ….”, così come ricorda che nel settore del pubblico impiego l’articolo 58, comma 11, della legge n° 662 del 23 dicembre 1996 condiziona il part-time alla sola domanda del lavoratore.

C’è poi uno strano passaggio che riportiamo testualmente poiché può essere di insegnamento a tutti coloro che ritengono che la introduzione di ulteriori elementi di flessibilizzazione nei rapporti di lavoro non possa che avere effetti positivi sia per i lavoratori che per il mercato del lavoro in generale.

La Corte così argomenta:
E se è vero che talvolta la volontà del lavoratore che sceglie il tempo parziale è condizionata dalle oggettive caratteristiche della prestazione, così come avviene nelle lavorazioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente specificate dalla pubblica amministrazione (cfr. articolo 76, secondo comma, r.d.1. n° 1827 del 1935), ossia non aumentabili a vo1ontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale) siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di estensione illimitata.
Parimenti illimitati sono i casi di lavoro a tempo non pieno, Per i quali non risulta essere ipotizzato l’indennizzo del tempo di inattività: si pensi al lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale oppure il cosiddetto lavoro ripartito (job sharing).
Ciò comporta la non estensibilità ad essi in via analogica della disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, e ciò non tanto per il carattere eccezionale di questa disciplina (articolo 14 delle preleggi) quanto per la mancanza di eadem ratio.”

Dopo di che per le Sezioni Unite anche la sentenza n° 132/91 della Corte Costituzionale non può influire sulla questione in esame poiché la stessa sentenza è prioritariamente ispirata alle particolari esigenze di tutela della maternità riconducibili all’articolo 37, primo comma, seconda parte, della Costituzione (“Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”).

In sostanza le Sezioni Unite ritengono che rientri nelle ampie facoltà del legislatore la scelta “se e in che modo favorire la conclusione dei contratti a part-time …. in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione”, così come è rimessa alla stessa discrezionalità “…e perciò non può risultare da automatiche estensioni per analogia in sede di interpretazione-applicazione delle leggi vigenti, la costruzione di trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della gravità della situazione di bisogno, propria di chi fruisca di un’occupazione a tempo ridotto, solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo”.

La chiosa finale, prima ancora di affermare che al lavoratore a part-time verticale non spetta l’indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, aggrappa tali motivazioni all’ultima evoluzione normativa in materia di part-time introdotta dal decreto legislativo n° 61 del 25 febbraio 2000, laddove all’articolo 4 sono stati introdotti principi di non discriminazione e di parità con il lavoro a tempo pieno e all’articolo 9 è stata dettata la disciplina previdenziale, senza tuttavia intervenire in materia di disoccupazione.

Non solo, l’articolo 11 ha addirittura abrogato l’articolo 5 della originaria norma sul part-time, non prevedendo più, quindi, l’iscrizione del lavoratore a part-time nelle liste di collocamento.

Peccato che i fatti da cui ha tratto origine la controversia risalgano al 1993, ben prima quindi che la norma del 2000 introducesse tali modifiche non retroattive; ma tant’è.
* - * - * - * - * - *

Alla luce di tale nuova situazione occorre ora trarne le inevitabili conseguenze, anche per la corretta gestione della prossima campagna per la presentazione delle domande di disoccupazione a requisiti ridotti, nonché per l’attività quotidiana.

Allo stato dei fatti è del tutto evidente che l’unico modo per riaffrontare la questione non posa che essere quello di un rinvio alla Corte Costituzionale per un valutazione di legittimità costituzionale della normativa così come interpretata dalle Sezioni Unite, ma proprio per le valutazioni che facevamo all’inizio ci pare una impresa piuttosto ardua.

Da una prima discussione costruita con i nostri legali se ne è quindi ricavata una indicazione piuttosto negativa in conseguenza della quale ci pare di poter affermare che non debbano più essere presentate domande di disoccupazione per i lavoratori a part-time verticale, a meno che non ci si trovi di fronte, ovviamente, a sospensioni della attività lavorativa di tipo diverso da quella programmata al momento della instaurazione del rapporto di lavoro a part-time o della trasformazione del rapporto stesso da full-time a part-time.

Analogo ragionamento va fatto per quanto riguarda l’attività giudiziaria; è del tutto inutile, quindi, pensare di continuare a far spendere soldi ai nostri assistiti per intraprendere azioni giudiziarie il cui esito appare oggi scontato, così come pare inutile coltivare ulteriormente il contenzioso già avviato.

Si riserviamo di tornare sull’argomento non appena emergessero valutazioni di tipo diverso.

Fraterni saluti.

p. Il Collegio di Presidenza
Villiam Zanoni

fm/



Sentenza n° 1732 del 6 febbraio 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. GiuseppeIANNIRUBERTO- Primo Presidente f.f.
Dott. Vittorio DUVA- Presidente di sezione
Dott. GiovanniOLLA- Presidente di sezione
Dott. GiovanniPRFSTIPINO- Consigliere
Dott. ErminioRAVAGNANI- Consigliere
Dott. AntoninoELEFANTE- Consigliere
Dott. FabrizioMIANI CANEVARI- Consigliere
Dott. FedericoROSELLI- Rel. Consigliere
Dott. GuidoVIDIRI- Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
MANGUSTI SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 952/98 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 11/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli avvocati Giuseppe FARIANI, Franco AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 ottobre 1997 al Pretore di Ravenna, Sonia Mongusti esponeva di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla società cooperativa CAMST e di aver pattuito un rapporto a tempo parziale di tipo verticale, ossia con attività a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni periodi dell’anno. Per il periodo di inattività compreso fra il l° luglio ed il 31 agosto 1993 ella aveva chiesto l’indennità di disoccupazione all’INPS, ricevendo un rifiuto, onde chiedeva al Pretore la relativa condanna.
Costituitosi l’Istituto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 25 febbraio 1998, confermata con sentenza dell’11 febbraio 1999 dal Tribunale, il quale assimilava l’inattività conseguente al contratto di lavoro a tempo parziale alla disoccupazione stagionale, sulla base della sentenza n. 160/1974 della Corte Costituzionale: infatti questa per le lavorazioni stagionali aveva negato in via interpretativa l’applicabilità dell’art. 76 r.d.1. 4 ottobre 1935 n. 1827, escludente la tutela per le stagioni morte.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’INPS mentre la Mongusti resiste con controricorso.
Con ordinanza del 16 novembre 2001 la Sezione lavoro di questa Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 364 cod. proc. Civ., stante il contrasto di giurisprudenza circa la spettanza dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori impiegati a tempo parziale su base annua, per il periodo di inattività involontaria.
Il Primo Presidente decideva in conformità.
L’INPS ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i1 primo motivo l’Istituto ricorrente lamenta violazione degli artt. 44 r.d. n. 2270 del 1924, 45, 73 terzo comma, 76 terzo comma, 77 r.d.1. n. 1827 del 1935, sostenendo spettare l’indennità di disoccupazione ai lavoratori licenziati, ossia non più titolari di un rapporto stabile e continuativo.
Ciò risulterebbe dall’art. 44 cit., che subordina l’acquisto del diritto all’indennità alla produzione di un certificato di licenziamento, nonché dall’art. 77 cit ., che per le lavorazioni a turno o saltuarie rinvia ad un regolamento.
Col secondo motivo l’Istituto nota che per l’art. 76 cit. le lavorazioni soggette a periodi di sospensione danno bensì luogo all’indennità di disoccupazione, ma in modi diversi a seconda della diversità di esse, vale a dire in base a tassative specificazioni di regolamento ministeriale.
In conclusione sarebbe erronea l’equiparazione stabilita dal Tribunale fra lavoro a tempo parziale e le ipotesi di attività lavorative testé dette.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati.
L’art. 45 r.d.1. 4 ottobre 1935 n. 1827 dice che “l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l’assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”.
La definizione della nozione di disoccupazione involontaria è però variabile, siccome rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Mentre in un primo tempo si rifiutò un concetto di disoccupazione parziale, ossia caratterizzata da una riduzione dell’orario di lavoro e quindi della retribuzione e mentre non può certamente parlarsi di disoccupazione quando il rapporto di lavoro si trovi in stato di quiescenza (per infortunio, malattia, richiamo in servizio militare: art. 2110 cod. civ.), in progresso di tempo il legislatore ha configurato tipi speciali di disoccupazione. Ad esempio in agricoltura l’assicurazione obbligatoria fronteggia i danni di una ordinaria inattività ed integra il salario a quegli operai che non riescano a compiere in un determinato periodo di tempo un minimo di giornate di lavoro.
Malgrado la detta variabilità, sulla nozione dottrina, prassi amministrativa e giurisprudenza hanno raggiunto il consenso sui seguenti punti:
a)l’evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma solo l’inattività derivante dall’estinzione o dall’interruzione di un rapporto di lavoro, rimanendone perciò esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione.
b)mentre in linea di principio la tutela presuppone la disoccupazione involontaria (art. 38, secondo comma, Cost. ) ossia causata da sopravvenienze oggettive, rientra nella discrezionalità del legislatore di farla funzionare anche in caso di dimissioni o di licenziamento in tronco con la sola variazione del periodo di carenza (cfr. art. 76, terzo comma, r.d.1. cit., modif. dall’art. 34, comma 5, 1. 23 dicembre 1998 n. 448). Le dimissioni fondate su un evento estraneo alla volontà del recedente o un licenziamento per giustificato motivo oggettivo danno comunque luogo a disoccupazione involontaria (Corte cost. 24 giugno 2002 n. 269).
c)Non è necessario che la disoccupazione sia assoluta, essendo sufficiente la perdita dell’attività lavorativa principale. Nel settore agricolo, in particolare, occorre un’occupazione inferiore ad un determinato numero di giornate all’anno, venendo così la tutela ad assomigliare ad una cassa integrazione guadagni.
Per quanto concerne la nozione di lavoro a tempo parziale, essa è definita dall’art. 5, comma 1, d.1. n. 726 del 1984 cit., che parla di “lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nei contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”.
Definizioni più dettagliate sono contenute nel d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 (attuazione della direttiva 97/81 CE relativa all’accordo – quadro sul I lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), che in parte qua recepisce nozioni già diffuse e perciò non innova. L’art. 1, comma 2, lett. d, chiama “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che “l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno”.
La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte è se il lavoratore a tempo parziale verticale abbia diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 45, terzo comma, 2 d-1. cit. per i periodi di sospensione del lavoro previsti nel contratto. Né è necessario distinguere fra le ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato originariamente come a tempo parziale e quelle in cui vi sia stata trasformazione del contratto a tempo pieno, giacché in entrambe i periodi di inattività sono previsti e voluti dal lavoratore e non i sono dovuti, come nella disoccupazione involontaria in senso stretto, ad eventi sopravvenuti ed imprevisti.
Secondo l’ordinamento legislativo vigente all’epoca dei fatti di causa, ossia nel 1993, potevano essere considerati come disoccupati, al fine della percezione della relativa indennità:
a)i 1avoratori licenziati, ossia muniti del certificato di licenziamento compilato a cura del datore di lavoro (art. 44, lett. a, e 45 r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270). Si parlava, e si parla, di disoccupazione involontaria” in senso stretto (artt. 3 e 45 r.d.1. n. 1827 del 1935), che comporta anche l’onere di iscrizione all’ufficio di collocamento (art. 75, primo comma, stesso r.d.1.).
b)I lavoratori dimissionari o licenziati in tronco, per i quali era ridotto il periodo indennizzabile (art. 76, terzo comma, stesso r.d.1.).
c)I lavoratori stagionali durante le cosiddette stagioni morte.
Per questi ultimi l’art. 76, primo comma, r. d.11. cit. escludeva il diritto all’indennità ma la Corte costituzionale con sent. 6 giugno 1974 n. 160 ritenne doversi adottare un’interpretazione abrogatrice, osservando che “la disoccupazione conseguente al periodo di sosta o di stagione morta non può considerarsi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di avere volontariamente scelto ed accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro, ma può diventarlo successivamente se e in quanto il lavoratore stesso non si faccia parte diligente per essere avviato, nel periodo di sospensione, ad altra occupazione. Il lavoratore, rimasto privo di occupazione durante tale periodo, può senz’altro acquisire il diritto all’indennità di disoccupazione allorché a norma della disciplina sull’avviamento al lavoro ....... chieda l’iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni”.
La Corte aggiungeva peraltro dover rimanere “fermi i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e gli altri requisiti di carattere generale dai quali il diritto prende vita”.
Analoghe considerazioni la Corte svolse quando, con sentenza 29 marzo 1991 n. 132, dichiarò illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 Cost., l’art. 17 1. 30 giugno 1971 n. 1204, contenente norme sulla tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria avesse inizio più di sessanta giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, escludeva il diritto all’indennità di maternità giornaliera anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell’attività lavorativa.
Le norme sopra citate configurano in definitiva diverse categorie di disoccupazione indennizzabile, secondo criteri corrispondenti non già a necessità logiche bensì a scelte discrezionali del legislatore, determinate in gran parte dalle mutevoli contingenze dell’economia e in particolare dal mercato del lavoro e dalla capacità di spesa dell’ente assicuratore, da contemperare con l’accertanda situazione di bisogno degli assicurati.
Dallo stato della legislazione così descritto la sezione lavoro di questa Corte nella sentenza 10 febbraio 1999 n. 1141 ha tratto la conclusione che il lavoratore a tempo parziale - verticale ha diritto a percepire per i periodi di inattività l’indennità di disoccupazione (alle stesse condizioni previste per le ipotesi di dimissioni volontarie), purché iscritto nelle liste del collocamento, ossia purché intenzionato ad occuparsi in altra attività.
La sentenza ha così tratto le conseguenze da un principio generale, che ha ritenuto di poter ravvisare nella giurisprudenza costituzionale qui sopra citata (sentt. nn. 160 del 1974 e 132 del 1991) ossia del principio di tutela previdenziale nel caso di inattività durante le stagioni morte.
In senso conforme si è espressa Cass. 18 aprile 2000 n. 5059.
A questo riconoscimento del diritto senza limiti temporali, successive pronunce della stessa Sezione hanno apportato una limitazione, sulla base del d.1. 29 marzo 1991 n . 108 conv. in 1. 1° giugno 1991 n. 169, che ha esteso l’assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8 e 9 dell’art. 40 r.d.1. n. 1827 del 1935 ossia, per quanto qui interessa, agli occupati esclusivamente in lavorazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno.
Da tale estensione le sentenze della Sezione lavoro hanno tratto la deduzione secondo cui l’indennità spetta a questa sola categoria di lavoratori, quando la durata semestrale o infrasemestrale dipenda non soltanto dal carattere della lavorazione, ma anche - e sempre sulla base del suddetto principio generale di tutela durante le stagioni morte - dall’essere stato stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale (Cass. 28 marzo 2000 n. 3746, 26 febbraio 2001, nn. 2802 e 2804).
Non ritengono le Sezioni unite che i detti orientamenti possano essere condivisi.
La non persuasività dell’indirizzo espresso dalle sentenze nn. 3746 del 2000, 2802 e 2804 del 2001 è dimostrata dall’esame delle norme del r-d-1. n. 11827 del 1935.
L’art. 40, sito nel capo I del titolo secondo, come “campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie” stabiliva: “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria …:
8) coloro che solo occasionalmente prestano l’opera loro alle dipendenze altrui;
9) coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi”.
Questi soggetti, esclusi dall’assicurazione obbligatoria, da una parte non contribuivano e dall’altra parte non avevano diritto all’indennità.
Con il significato e la portata delle norme comprese nel capo I testé richiamato non va confusa quella delle norme del successivo capo VI, sezione 3°, disciplinante le prestazioni dovute dall’assicuratore per il caso di disoccupazione involontaria.
In questa sezione era l’art. 76, secondo cui “La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all’indennità (primo comma)”. “Con decreto del Ministero per le corporazioni ….. saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione (secondo comma)”.
I lavoratori soggetti a disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione erano dunque di regola inclusi nella assicurazione obbligatoria e, obbligati alla contribuzione, avevano diritto all’indennità per la disoccupazione conseguita a licenziamento e dimissioni, ma non per quella delle stagioni morte o dei periodi di sosta.
Non interessa qui il decreto del Ministro del lavoro 30 novembre 1964, che, valido ancora all’epoca dei fatti di causa, stabiliva le tabelle di cui all’art. 76, secondo comma, cit..
I lavoratori, esclusi ex art. 76 dall’indennità per i periodi di stagione morta o di sosta, acquistarono il relativo diritto per effetto della richiamata sentenza n. 160/1974 della Corte costituzionale, purché sussistessero - come diceva la stessa sentenza - i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, nonché dell’iscrizione nelle liste di collocamento.
Risultato: per i periodi di stagione morta o di sosta l’indennità spettava a tutti coloro che, inclusi nel campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie, avessero di conseguenza contribuito, rimanendone così esclusi i lavoratori occasionali e infrasettimanali di cui all’art. 40 nn. 8 e 9 cit..
Il d.1. 21 marzo 1988 n . 86 conv. in 1. 20 maggio 1988 n. 160 ampliò la categoria dei lavoratori inclusi nel campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie (cap.1 r.d.1. cit.) ma non riguardò il capo VI, concernente come s’è detto i limiti di attribuibilità delle prestazioni agli assicurati.
Esso stabilì nell’art. 7, comma 3, che l’assicurazione contro la disoccupazione fosse estesa, per il solo anno 1988, anche i lavoratori di cui all’art. 40, nn. 8 e 9, del r.d.1. n. 1827 del 1935. L’estensione venne confermata, a partire dal 1990 e sine die dall’art. 1, comma 2, d.1. 29 marzo 1991 n. 108 conv. in l. 1° giugno 1991 n. 169.
Il quadro normativo poc’anzi riassunto risultò modificato da questi atti legislativi nel senso che l’indennità di disoccupazione fu dovuta, per i periodi di stagione morta, a tutti i lavoratori stagionali e quindi anche a quelli infrasemestrali, attualmente inclusi anch’essi nell’assicurazione obbligatoria b e perciò assoggettati alla contribuzione.
Tale risultato è perciò opposto a quello voluto dal1e citate sentenze nn. 3746 del 2000 e 2802, 2804 del 2001: i decreti legge nn. 160 del 1988 e 108 del 1991 hanno esteso, e non limitato, la tutela previdenziale contro l’assicurazione, comprendendo nell’assicurazione, e quindi nel diritto all’indennizzo, persone che in precedenza ne erano escluse, ossia, per quanto qui interessa, i lavoratori stagionali con durata inferiore a sei mesi.
I decreti legge nn. 86 del 1988 e 108 del 1991 non valgono perciò a risolvere la questione di cui qui si tratta, contrariamente a quanto affermato nelle citate sentenze del 2000 e del 2001.
Ma neppure l’orientamento espresso da Cass. n.. 1141 del 1999 è condivisibile, giacché l’attribuzione dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori stagionali – attribuzione stabilita dalla sopra richiamata e non recente giurisprudenza costituzionale - non è automaticamente estensibile a favore dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.
La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dall’espressione “lavoratori disponibili a svolgere......”, contenuta nell’art. 5, comma 1, l. 726 del 1984. Nel settore del pubblico impiego la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è, anch’essa, condizionata alla sola domanda del dipendente (art. 1, comma 58 , 1. n. 662 del 1996).
E se è vero che talvolta la volontà del lavoratore che sceglie il tempo parziale è condizionata dalle oggettive caratteristiche della prestazione, così come avviene nelle lavorazioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente specificate dalla pubblica amministrazione (cfr. art. 76, secondo comma, r.d.1. n. 1827 del 1935), ossia non aumentabili a vo1ontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale) siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di estensione illimitata.
Parimenti illimitati sono i casi di lavoro a tempo non pieno, Per i quali non risulta essere ipotizzato l’indennizzo del tempo di inattività: si pensi al lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale oppure il cosiddetto lavoro ripartito (job sharing).
Ciò comporta la non estensibilità ad essi in via analogica della disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, e ciò non tanto per il carattere eccezionale di questa disciplina (art. 14 delle preleggi) quanto per la mancanza di eadem ratio.
Nessun argomento interpretativo può trarsi invece - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente INPS nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. - dal regime della disoccupazione dei lavoratori stagionali all’estero: per costoro l’indennità è attribuita infatti dall’art. 1 1. 25 luglio 1975 n. 402 solo per il caso di cessazione (e non di sospensione) involontaria del rapporto di lavoro e di successivo rimpatrio entro centottanta giorni.
Né ritengono le Sezioni unite che sulla soluzione dell’attuale questione possa influire la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1991 cit., ipirata alle particolari esigenze di tutela di cui all’art. 37, primo comma, seconda parte, Cost..
E’ rimesso, in definitiva, al legislatore di scegliere se ed in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale (esigenza accentuata dall’art. 1 della citata direttiva comunitaria n. 87/87 nonché da Corte cost. 28 maggio 1999 n. 202)in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione (pericolo segnalato dalla dottrina).
E’ parimenti rimessa alla discrezionalità del legislatore, e perciò non può risultare da automatiche estensioni per analogia in sede di interpretazione - applicazione delle leggi vigenti, la costruzione di trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della qravità della situazione di bisogno, propria di chi fruisca di un’occupazione a tempo ridotto, solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo.
E’ indicativo che il sopravvenuto d. lgs. n. 61 del 2000, nel dare una nuova disciplina del contratto a tempo parziale, estenda ad esso alcuni benefici del contratto a tempo pieno (art. 4) e detti la disciplina previdenziale (art. 9) senza tuttavia dare una particolare tutela contro la disoccupazione parziale. Esso anzi abroga espressamente l’art. 5 d.1. n. 726 del 1984 (art. 11, lett. a), così non prevedendo l’iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento.
Deve in conclusione negarsi che al lavoratore impiegato a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua spetti l’indennità di disoccupazione per i periodi di inattività.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, mentre la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette di rigettare la domanda ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod.proc.civ.
Sulle spese dell’intero processo non si deve provvedere ex art. 152 disp. att. cod. proc.civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2002.