8/6/1988 ore: 2:00

AGENTI E RAPPRESENTANTI, AEC 01/07/1988 - 30/06/1991 Confcommercio

Contenuti associati

Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale del settore del commercio


L'anno 1988, il giorno 9 del mese di giugno


tra

La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei
Servizi (Confcommercio), in rappresentanza delle Associazioni dei
Commercianti ad essa aderenti, rappresentata dal suo Presidente Cav. del
Lav. Dott. Francesco Colucci con una delegazione presieduta dal Gr. Uff.
Dott. Sabatino Madiai e composta dai Sigg.ri: Italo Ballesio, Mario
Borgianni, Enrico Ciaccia, Marcello d'Alfonso, Edoardo Dal Pino, Andrea
Magnolfi, Pietro Martini, G. Battista Mazzucchelli, Carlo Sanpietro,
Adriano Quaranta, Giuseppe Zavatta, con l'assistenza del Segretario
Generale Aggiunto Rocco Sorace, del Direttore dei Servizi Sindacali Basilio
Mussolin, dal Capo Servizio Luigi De Romanis e di: Paola Mancini, Maria
Teresa Perrotti, Maria Cecilia Segatori

e

La Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
(F.N.A.A.R.C.), rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Ugo Volpi: dai
Vice-Presidenti Giorgio Caleffi, Luigi Contini, Ugo Dessy, Franco Mazza,
Antonino Passarello e Karl Schorn; dai componenti della Giunta Esecutiva
Gabrio Cereda, Abramo Clerici, Adalberto Corsi, Giuseppe Falcone e Gabriele
Mazzanti, assistiti dal Direttore Generale Gianfranco Gatelli

e

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo-Mensa e Servizi
(F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto
Pascucci, dal Segretario Generale Aggiunto Roberto Di Gioacchino, dal
Responsabile Nazionale del Settore Lionello Giannini e dal Coordinamento
Nazionale della categoria composto dai Sigg.ri: Elvio Angelini, Aldo
Aiello, Ferruccio Bargiacchi, Paolo Bedrone, Duilio Benassi, Emilio
Biasioli, Mauro Conti, Giuliano Cusi, Gianfranco Del Monte, Rinaldo De
Velo, Ottone Ferri, Augusto Ferrini, Andrea Filippi, Emilio Fossati,
Michele Gaudiano, Mario Giannini, Pio Giosia, Cesare Giordano, Ulderigo
Innocenti, Rodolfo Lillo, Arnaldo Limardi, Roberto Mancini, Sirio Mancini,
Antonio Marchese, Attilio Marchi, Alberto Marè, Riccardo Marzoli,
Gianfranco Montefusco, Antonio Moras, Pietro Orsi, Angelo Pacifico, Silvio
Paghi, Mario Palchetti, Mario Pallanti, Enzo Pampaloni, Ezio Perossini,
Antonio Pippa, Giuliano Pocci, Alberto Pratesi, Piergiorgio Risi, Giovanni
Rosci, Domenico Rucaro, Vittorio Sanna, Ugo Solzi, Renato Tedeschi, Alfonso
Terrana, Luciano Tinti, Roberto Tori e Alfio Vignoli, con l'intervento
della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata
dal Segretario confederale Lucio De Carlini.

La Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e
del Turismo (F.I.S.A.S.C.A.T.-C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario
Generale Renato Di Marco, dai Segretari Nazionali: Angelo Buttarelli,
Gianni Baratta, Domenico Elicio, Antonio Michelagnoli, Maria Pantile,
Salvatore Zappadu, dal dirigente l'Ufficio Sindacale Salvatore Falcone,
unitamente ad una delegazione composta dai Sigg.ri: Antonio Azzollini,
Teonisto Alabò, Gaetano Anzi, Giovanni Bergami, Carlo Bredeon, Mario
Cesino, Bruno Cordiano, Franco Di Liberto, Antonino Donato, Ettore
Fornaroli, Giuseppe Lion, Olga Lorenzini, Francesco Marcolin, Franco
Menato, Loris Nascetti, Primo Negri, Eldo Pedini, Giuseppe Piranomonte,
Marco Paoletti, Vincenzo Ramogida, Pierangelo Raineri, Salvatore Scalisi,
Antonio Sabatella, Filippo Scarpino, Giuseppe Girna, Oto Siniscalchi,
Alessandro Varriale, con l'intervento della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) rappresentata da Domenico Trucchi.

L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(U.I.L.Tu.C.S.-U.I.L.), rappresentata dal Segretario Generale Vanni
Raffaele, dal Segretario Nazionale Vicario Giovanni Gazzo, dai Segretari
Nazionali Renzo Canella, Giulio Lattanzi, Michele Malerba, Parmenio
Stroppa, Antonio Zilli, unitamente ad una delegazione composta dal
Coordinamento Nazionale Agenti Rappresentanti Comm. Giulio Bellatti, e dai
Sigg.ri Carlo Bellotti, Armando Bille, Paolo Borea, Giuseppe Bove, Giuseppe
Buschini, Giorgio Bussotti, Aldo Carmelo Capua, Luigi Cavallo, Barnardo
Coccia, Giovanni Colombo, Romano Denichilo, Giancarlo Giavarini, Mario
Giunti, Rino Marsili, Michele Massimino, Alessandro Messeri, Pio Mornacchi,
Eugenio Oppici, Cesare Pata, Eolo Salani, Giuseppe Tinelli, Gianfranco
Tusini, Giuseppe Zanconato, con la partecipazione della Unione Italiana del
Lavoro (U.I.L.) nella persona del Segretario Confederale Silvano Veronese.

L'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (U.S.A.R.C.I.),
rappresentata dal Presidente dott. Francesco De Pasquale, dal Vice
Presidente Vicario Gr. Uff. Renzo Righetti e dai Vice Presidenti rag. Paolo
Battaglia, dott. Umberto Brugnara, Cav. Alfredo Ragazzoni, dott. Enrico
Nicolini, rag. Michele Vasanelli, sig. Ciano Donadon, rag. Giambattista
Angeli

visto

- l'Accordo Economico Collettivo 24 giugno 1981

si è stipulato

il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di
agenzia e rappresentanza commerciale tra le Case mandanti commerciali ed i
rispettivi Agenti e Rappresentanti di Commercio, composto di 21 articoli di
2 allegati e di 5 tabelle letti, approvati e sottoscritti dalle parti
contraenti.


Premessa

Le parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo,
intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle
peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle
imprese commerciali e dei servizi.

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette
relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il
settore commerciale riveste nell'economia del Paese e del ruolo svolto
dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso
ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali
collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e
professionali.

La Confederazione del commercio, nell'affermare la sua piena autonomia
contrattuale, accoglie la richiesta di parte sindacale per incontri annuali
a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente AEC
intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le
situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle
condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per
singoli settori merceologici.



Art. 1

Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti
commerciali (in seguito denominate “ditte”) e gli agenti e rappresentanti
di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo
Economico Collettivo.

Agli effetti del presente accordo e in conformità agli artt. 1742 e 1752
c.c. è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è
“rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata
zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed
indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai
sensi dell'art. 1746 del c.c. senza obblighi di orario di lavoro e di
itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 c.c. devono
tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il
quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione
del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità
prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto
esclusivo l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso salvo
le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro
che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci
esclusivamente a privati consumatori.

Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente
accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei
ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.

Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a
tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con
esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa
mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima
della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla
proroga del mandato.



Art. 2

Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi
contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di
più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere
l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza
tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva
per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante,
dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra
loro.

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante
debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome
delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle
provvigioni o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo
indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo
Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.

Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere
realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da
darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e
rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente
per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa
decorrenza del preavviso. Qualora queste variazioni siano di entità tale da
modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso
scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del
rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di
non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.


Chiarimento a verbale

In relazione a quanto previsto dal l° e 2° comma del presente articolo, le
parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza
quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di
prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e
infungibili tra di loro.


Art. 3

L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico
affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.

Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del
campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di
concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto
della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze
la provvigione di incarico. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui
trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga
la sola attività di recupero degli insoluti.

Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie
utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad
avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o
parzialmente le proposte d'ordine.


Art. 4

L'agente o rappresentante è compensato a provvigione da determinarsi in
misura percentuale sugli affari andati a buon fine.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli
accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo
a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per
condizioni di pagamento.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l'esecuzione
dell'affare si effettui su accordo tra fornitori ed acquirenti per consegne
ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole
consegne regolarmente pagate.

In deroga al principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di
insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta
sia inferiore all'importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta
verserà all'agente o rappresentante la differenza.

Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15%
del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla
quota soluta.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che
non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta
ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima
senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato
conferitogli.

In caso di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l'agente o
rappresentante ha diritto alla provvigione per gli affari proposti prima
della estinzione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale
data, salvo in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e
salvo l'obbligo per l'agente o rappresentante a richiesta della ditta, di
prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione
degli affari in corso.

In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del
diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto
dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle
proposte stesse si intendono accettate.

Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma
precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per
iscritto all'agente o rappresentante il rigetto dell'ordine ovvero la
necessità di una proroga del termine.



Art. 5

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse
con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente
accordo, salvo patto contrario.

Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso
alle spese in forma percentuale.



Art. 6

Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni
trimestre.

Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte
invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché
il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali. Qualora l'agente o rappresentante non sollevi
contestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del conto, questo si
intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta
verserà le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla
definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre
quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta
a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in
misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite
dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese
fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad
anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per
tale titolo. E' in facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del
conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui
sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni
da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90
giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare che si
riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120. Resta
fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia
debitore della ditta per altro titolo.



Art. 7

Quando sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno “star del
credere” a carico dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o
parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della
provvigione né essere comunque superiore al 15% della perdita subita dalla
ditta.

Non sono soggette allo “star del credere” le spese, ivi comprese quelle
legali, sostenute per il recupero del credito. Lo “star del credere” non
verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o
rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon
fine.

Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo
al rimborso dell'importo dello “star del credere” conteggiato sulla perdita
anzidetta.

Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o
rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni
maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico
dell'agente o rappresentante.

In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata
dall'obbligo del preavviso.

Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo
potranno essere convenute tra le Organizzazioni stipulanti, qualora la
misura della provvigione superi il 12%.

Per qualche caso particolare (ad esempio, per il commercio tessile) potrà
essere convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante, uno
“star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga
pattuito un supplemento della normale provvigione.



Art. 8

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che
costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli,
il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure
dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata
massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data
dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere
alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente
per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare
deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da
questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non
ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo
stesso, salvo patto in contrario tra le parti.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale,
per i casi di infortunio e di malattia spedalizzata, le case mandanti del
settore commerciale provvederanno alla stipulazione di una polizza
assicurativa o all'adozione di forme equivalenti, atte a garantire
all'agente o rappresentante secondo le condizioni ed i limiti delle
disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del
presente articolo il seguente trattamento, indipendente ed aggiuntivo
rispetto a quello eventualmente erogato dall'ENASARCO con la propria
assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di
L. 20.000.000 (ventimilioni);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di
un capitale di L. 20.000.000 (ventimilioni). Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80%
(ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo
la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici: corresponsione di una diaria giornaliera di L. 10.000
(diecimila) dal 1° giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni
per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della
copertura assicurativa per la diaria stessa.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, il trattamento previsto al precedente
comma del presente articolo è così modificato:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di
L. 65.000.000 (sessantacinquemilioni);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di
un capitale di L. 80.000.000 (ottantamilioni). Tale importo sarà
proporzionalmente ridotto in caso di invalidità inferiore all'80%
(ottanta per cento) in relazione alla percentuale riconosciuta secondo
la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per
intervento chirurgico o a ricovero per infortunio che abbia comportato
l'applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di
L. 25.000 dal 1° giorno di degenza fino ad un massimo di 60 giorni per
anno assicurativo fatta salva la decorrenza iniziale della copertura
assicurativa per la diaria stessa.

Nei confronti degli agenti o rappresentanti plurimandatari saranno
stabilite nel regolamento di attuazione norme intese a ridurre gli oneri
derivanti dall'applicazione del precedente comma a carico di ciascuna casa
mandante, in misura proporzionale al numero dei mandati.



Art. 9

In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo
indeterminato, dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso
di:

_ 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
_ 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8
compiuti;
_ 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.

Per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività
in esclusiva per una sola ditta, i termini di preavviso di cui sopra sono
aumentati di due mesi.

Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante
dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso,
una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno
solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di
preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa
proporzionale, in caso di esonero da una parte di preavviso. Qualora il
rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno
conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici
mesi di riferimento.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto
computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni
liquidate durante il rapporto stesso.

Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della
ditta, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o
rappresentante. In tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro
mesi, a seconda che l'agente o rappresentante sia impegnato o meno ad
esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in
tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità
sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme
corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di
rimborso o concorso spese.



Art. 10

All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà
corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo
le disposizioni dei seguenti art. 11 e 12.

Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli è
assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751
c.c.



Art. 11

L'indennità di risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita
nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o
rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:

a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun
anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare
in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 50.000
(cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni
annue;
b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per
ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951;
qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in
esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000
(cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni
annue;
c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun
anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora
l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la
sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.0000 (duemilioni)
è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto
a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% dell'intero
ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e
integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati,

a) per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l'integrazione è
del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni
liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di
provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e
L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad
esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di Lire 3.000.000
sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila)
e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b) per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l'integrazione è
del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000
(duemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e
dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per
ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000
(quattromilioni); per gli agenti o rappresentanti impegnati ad
esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono
elevati rispettivamente a lire 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000
(quattromilionicinquecentomila);
c) per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l'integrazione è
del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000
(quattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun
anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate
per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e
L. 6.000.000 (seimilioni); per gli agenti o rappresentanti impegnati ad
esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000
(quattromilionicinquecentomila) e Lire 6.000.000 (seimilioni) sono
elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000
(ottomilioni).
d) per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988: l'integrazione è
del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di
provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la
parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000
(seimilioni) e Lire 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti o
rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di
L. 6.000.000 (seimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati
rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000
(diociottomilioni).
e) per il periodo dal 1° gennaio 1989 in poi, l'integrazione è del 3% (tre
per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimilioni) di provvigioni
liquidate per ciascun anno e dell'1% (uno per cento) per la parte di
provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni)
e L. 18.000.000 (diciottomilioni).

Per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i
limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente, a
L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e 36.000.000 (trentaseimilioni).

Agli effetti dell'accantonamento presso il FIRR saranno computate anche
le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di
rimborso o concorso spese.


Chiarimento a verbale

I versamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 11 sono
riassunti nelle tabelle A, B, C, D ed E annesse al presente accordo a
titolo di chiarimento, per facilitare i relativi calcoli.



Art. 12

Dall'indennità di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l'agente
ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto
dal presente accordo.

L'indennità di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di
invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante.

Nel caso di morte dell'agente o rappresentante la indennità stessa è dovuta
agli eredi, a norma dell'art. 1751, 4° comma, c.c.



Art. 13

L'indennità di scioglimento del contratto di cui ai precedenti articoli è
accantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso
l'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di
Commercio), in virtù delle norme contenute negli art. 8, 9,10,11 e 12
dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.

Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è
assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità
di scioglimento del contratto in relazione agli accordi economici sopra
citati per il periodo antecedente al 1° gennaio 1959.

Per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l'accantonamento
dell'indennità di scioglimento del contratto presso l'ENASARCO è
facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l'Ente
corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4%
(quattro per cento).

Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965 l'accantonamento
dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso
l'ENASARCO, sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo
non inferiore al 4% (quattro per cento) e devolga gli utili di esercizio
della gestione “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)” al Fondo di
Assistenza a favore degli iscritti dell'Ente.

I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati presso
l'ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1°
gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.

Le ditte sono tenute a segnalare all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei
rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative
modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio
di Amministrazione dell'Ente.

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di
un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi
diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.



Art. 14

Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa
mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà
corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o
rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di
cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da
calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la
durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi
successivamente al 1° gennaio 1989 nel modo seguente (1):

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di
durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto
al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che
il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di dimissioni
dell'agente o rappresentante dovute a sua invalidità permanente e totale o
per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di
decesso. Il quest'ultimo caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli
eredi legittimi o testamentari.

Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto
imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera
di revoca.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela
saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente
a titolo di rimborso o di concorso spese.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.


(1) Per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo
dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del
seguente art. 14, primo comma dell'AEC 24 giugno 1981: “Se il contratto
a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per
fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta
direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante in
aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente
art. 1O, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi
sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata
del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi
successivamente al 1° gennaio i977 nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni
di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli
anni successivi.


Dichiarazione a verbale

L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non
è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse
venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno
atto che nell'ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato
successivamente al 1" gennaio 1977 (ad esempio, 1° gennaio 1978) i tre anni
di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza
dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.



Art. 15

Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui
rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo è
disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e dal regolamento di
esecuzione approvato con DM 20 febbraio 1974.

Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la
previdenza si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze
spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento
ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi
aggiornamenti.



Art. 16

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti
all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio
(ENASARCO) entro i tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o di
rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di
iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985.

Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la
comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena
l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo
precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità
trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre
solare.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza
dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza
dell'anno precedente.



Art. 17

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali
eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.



Art. 18

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente
accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione,
all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.



Art. 19

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti
stipulanti, convenendo sulla utilità e sull'importanza degli strumenti
conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di
ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.
Pertanto:

1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento, sia
all'atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza
commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di
componimento della controversia una Commissione Paritetica di
Conciliazione, costituita presso le Associazioni provinciali dei
Commercianti aderenti alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio, del Turismo e dei Servizi.

La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in
rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza
dell'agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta
rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le
parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella
costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante
svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei
loro aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la
sede della ditta mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre
30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo,
resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 411, 3° comma, c.p.c. e
2113, 4° comma, c.c., come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della
legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano
libere di adire l'Autorità giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all'art. 411, ultimo
comma, e all'art. 412 del c.p.c., così come risultano sostituiti
dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione Sindacale Paritetica di
conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali
intercorre la conciliazione.



Art. 20

Le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di
scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.



Art. 21

Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste
per i singoli istituti, il 1° luglio 1988 e scadrà il 30 giugno 1991; ove
non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si
intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia
sostituito da un successivo accordo.



Allegati e Tabelle


ALLEGATO 1

Lettera di intenti

Le parti, nel concordare sull'opportunità della revisione del meccanismo
contrattuale del FIRR, convengono di procedere in tempi brevi ad un esame
congiunto della materia, interessando, oltre al Ministero del Lavoro, gli
Enti previdenziali preposti, tenuto conto anche dell'allegato progetto.



ALLEGATO 2


Progetto di revisione del FIRR nell'ambito del rinnovo dell'AEC 24 giugno
1981

Le parti stipulanti hanno concordato un progetto di revisione del
meccanismo contrattuale del FIRR improntato ai seguenti criteri:
1) Rivalutazione annua delle somme accantonate presso il FIRR mediante
accredito sui singoli conti individuali degli utili netti risultanti
dalla gestione di ciascun esercizio.
2) Ai fini di cui al pulito 1), le case mandanti consentono l'utilizzazione
dell'interesse del 4% - dedotto quanto previsto dal punto successivo - a
loro spettante in forza dell'art. 1, parte 1a, delle “Disposizioni
regolamentari” 24 giugno 1981, importo che andrà pertanto ad
incrementare i conti individuali.
3) La polizza contrattuale di cui all'art. 8 dell'AEC 24 giugno 1981 verrà
affidata all'ENASARCO che utilizzerà ai fini del pagamento del premio
relativo e dei relativi costi di gestione, quota parte del 4% di
interesse di cui al precedente punto 2).

Le prestazioni garantite dalla polizza saranno quelle concordate dalle
parti stipulanti l'AEC per la categoria.
4) Le disponibilità annualmente esistenti nel FIRR verranno impiegate
secondo piani d'investimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione
dell'ENASARCO, previo conforme parere di un Comitato paritetico formato
da rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti l'AEC anzidetto.
5) Le parti si danno atto che le prestazioni integrative di previdenza
continueranno ad essere assicurate con le disponibilità attualmente
esistenti nell'apposito Fondo, nonché con le altre fonti di entrata
previste dalla normativa vigente.



Tabelle annesse all'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio.
(Calcolo indennità di risoluzione rapporto art. 11, lettera A, B, C, D ed
E)


TABELLA A
(in vigore dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968)
---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo delle Indenn. base Aliquota TOTALE
provvigioni computabili Indenn. integr.
---------------------------------------------------------------------------
A
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 2.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 2.000.001 a Lire 3.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 3.000.000 1% -- 1%

B
Agenti o rappresentanti in esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 2.500.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 2.500.000 a Lire 3.500.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 3.500.000 annue 1% -- 1%
---------------------------------------------------------------------------

TABELLA B
(in vigore dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976)
---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo delle Indenn. base Aliquota TOTALE
provvigioni computabili Indenn. integr.
---------------------------------------------------------------------------
A
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 2.500.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 2.500.001 a Lire 4.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 4.000.000 1% -- 1%

B
Agenti o rappresentanti in esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 3.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 3.000.001 a Lire 4.500.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 4.500.000 annue 1% -- 1%
---------------------------------------------------------------------------

TABELLA C
(in vigore dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980)
---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo delle Indenn. base Aliquota TOTALE
provvigioni computabili Indenn. integr.
---------------------------------------------------------------------------
A
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 4.500.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 4.500.001 a Lire 6.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 6.000.000 1% -- 1%

B
Agenti o rappresentanti in esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 6.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 6.000.001 a Lire 8.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 8.000.000 annue 1% -- 1%
---------------------------------------------------------------------------

TABELLA D
(in vigore dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988)
---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo delle Indenn. base Aliquota TOTALE
provvigioni computabili Indenn. integr.
---------------------------------------------------------------------------
A
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 6.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 6.000.001 a Lire 9.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 9.000.000 1% -- 1%

B
Agenti o rappresentanti in esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 12.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 12.000.001 a Lire 18.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 18.000.000 annue 1% -- 1%
---------------------------------------------------------------------------

TABELLA E
(in vigore dal 1° gennaio 1989)
---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo delle Indenn. base Aliquota TOTALE
provvigioni computabili Indenn. integr.
---------------------------------------------------------------------------
A
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 12.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 12.000.001 a Lire 18.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 18.000.000 1% -- 1%

B
Agenti o rappresentanti in esclusiva
I) sulle provvigioni fino a
Lire 24.000.000 annue 1% 3% 4%
II) sulla quota di provvigione da
Lire 24.000.001 a Lire 36.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione
eccedente le Lire 36.000.000 annue 1% -- 1%
--------------------------------------------------------------------------



... OMISSIS ... DA PAG 21 A PAG. 74 NON ACQUISITE
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ERANO RIPORTATE:
LA LEGGE 1985/204
IL DECRETO MINISTERIALE 21/08/85
LA LEGGE 1986/190
IL DECRETO MINISTERIALE 17/12/86
IL DPR 1971/756
IL DPR 1968/758
LA LEGGE 1973/12
IL DECRETO MINISTERIALE 20/02/74
IL DPR 11/12/87